IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99; 
    
  Visto il  programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e
risparmio  energetico»  2007 -  2013,  approvato  dalla   commissione
Europea con decisione del 20  luglio  2007,  n.  C(2007)  6820,  come
modificata dalla decisione  del  14  aprile  2011,  n.  C(2011)  2636
definitivo (POI Energia), e in particolare la linea di attivita'  1.1
«interventi  di  attivazione  di  filiere  produttive  che  integrino
obiettivi energetici e  obiettivi  di  salvaguardia  dell'ambiente  e
sviluppo del territorio», dell'Asse I dello stesso POI  diretto  alla
«Produzione di energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di  un  nuovo
regime di  aiuto  in  favore  di  investimenti  produttivi  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 845 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
riguardanti le  aree  tecnologiche  individuate  dal  comma  842  del
medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, come
modificato dal decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  28
aprile 2010, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana dell'8 luglio 2010, n. 157; 
    
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  dicembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 19 dicembre 2011, n. 294, recante  il  bando  adottato  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del  citato  decreto  23  luglio
2009 per  interventi  di  attivazione  di  filiere  produttive  delle
biomasse,  secondo  la  Linea  di  attivita'  1.1  del  POI   Energie
rinnovabili e  risparmio  energetico  2007-2013  (di  seguito  «Bando
biomasse»); 
  Tenuto conto delle osservazioni formulate dalle regioni  nel  corso
del comitato tecnico congiunto di attuazione del POI  Energia  dell'8
febbraio  2012  in  ordine  alla  gravosita'  ed  alla   complessita'
dell'iter amministrativo relativo all'autorizzazione  degli  impianti
per la produzione  di  energia  elettrica  da  biomasse  con  potenza
superiore ad 1 MW (elettrico); 
  Rilevata l'assenza di ulteriori misure di  incentivazione  attivate
dalle  Amministrazioni  regionali  interessate  dal  POI  Energia   a
sostegno specifico della realizzazione di iniziative  imprenditoriali
legate alla produzione di energia elettrica da biomasse per finalita'
diverse dall'autoconsumo nell'ambito delle  procedure  di  attuazione
dei   programmi   operativi   regionali   cofinanziati   da   risorse
comunitarie; 
  Ritenuto per quanto sopra opportuno ridurre la soglia  dimensionale
minima  di  potenza   disposta   dal   Bando   biomasse   in   ordine
all'ammissibilita' di programmi d'investimento inerenti all'esercizio
di impianti di  cogenerazione  e  di  tri-generazione  alimentati  da
biomasse, allo scopo di  favorire  una  piu'  agevole  partecipazione
delle imprese al predetto Bando; 
  Sentite in proposito  l'Autorita'  di  gestione  del  POI  Energia,
nonche' le Amministrazioni regionali dell'Obiettivo  Convergenza,  su
proposta  del  Direttore  Generale  della  Direzione   Generale   per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali di questo  Ministero
nel suo ruolo di organismo intermedio delegato per l'attuazione delle
linee di attivita' di cui al Bando biomasse; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
          Modifiche al Bando biomasse del 13 dicembre 2011 

 
  1. Al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  13  dicembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 19 dicembre 2011, n. 294, recante  il  bando  adottato  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera  c)  del  decreto  23  luglio  2009
citato nelle  premesse  per  interventi  di  attivazione  di  filiere
produttive delle biomasse, secondo la Linea di attivita' 1.1 del  POI
Energie  rinnovabili  e   risparmio   energetico   2007-2013   (Bando
biomasse), sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 


				 
                              «Art. 3. 

 
                   Risorse finanziarie disponibili 
              e loro articolazione in riserve di scopo 

 
  1.  Le  risorse  finanziarie  disponibili  per  l'attuazione  degli
interventi di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00
(centomilioni/00) a  valere  sulla  dotazione  finanziaria  assegnata
all'Attivita' 1.1 «Interventi di attivazione  di  filiere  produttive
che integrino  obiettivi  energetici  ed  obiettivi  di  salvaguardia
dell'ambiente e dello sviluppo del territorio» del POI Energia. 
  2. Nell'ambito della suddetta  dotazione  finanziaria  complessiva,
una quota massima pari a euro 70.000.000,00  (settantamilioni/00)  e'
destinata alla costituzione, presso il Soggetto gestore, di un  Fondo
rotativo  il  cui  utilizzo  e'  finalizzato  alla  erogazione  delle
agevolazioni  nella  forma  del  finanziamento   agevolato   di   cui
all'articolo 9. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, nell'ambito  della
graduatoria di cui all'articolo 13, a due distinte sezioni, destinate
rispettivamente a: 
      a) programmi d'investimento inerenti a filiere di  biomasse  al
cui  interno  sia  previsto  l'esercizio  di  un  impianto   di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a) sub 1) (impianti di cogenerazione
e tri-generazione) con una  potenza  nominale  superiore  a  0,65  MW
(elettrico) e inferiore ad 1 MW (elettrico), ai quali  e'  attribuita
una dotazione pari a euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00); 
      b) programmi d'investimento inerenti a filiere di  biomasse  al
cui interno sia previsto l'esercizio di uno o piu'  impianti  di  cui
all'articolo 7 (anche combinati tra loro), diversi da quelli  di  cui
alla lettera a), ai quali e' attribuita una  dotazione  pari  a  euro
65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00). 
  4. Eventuali risorse non utilizzate per una delle predette  sezioni
sono  attribuite  all'altra,  per  essere  assegnate  alla  copertura
finanziaria dei programmi  d'investimento  che  siano  risultati  non
finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili. 
  5. Per ciascuna delle predette sezioni, una quota pari  al  60  per
cento  delle  risorse   disponibili   e'   riservata   ai   programmi
d'investimento proposti da micro-imprese o da imprese  di  piccola  e
media dimensione, di cui il 25 per cento e' destinato  alle  micro  e
piccole imprese»; 
      b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole  «Titolo
V» sono inserite le parole «e di cui al capo I del Titolo VI»; 
      c)  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c),  dopo  le  parole
«biomasse prodotte» inserire le  parole  «dalla  societa'  proponente
ovvero»; 
      d) all'articolo 7, comma 1, lettera d), punto 1, la  misura  di
«1 MW e » e' sostituita con «0,65 MW (elettrico)»; 
      e) all'articolo 11, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
        «4. Per la valutazione degli aspetti  tecnici  e  tecnologici
presenti nei programmi di investimento e, in particolare, per  quelli
previsti dai punti 2.1 e 3 dei criteri di  valutazione  riportati  in
allegato n. 5, il soggetto gestore, qualora ritenuto necessario, puo'
avvalersi di esperti, selezionati tra quelli iscritti all'albo  degli
esperti in innovazione tecnologica di cui  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 7 aprile 2006, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficialedella Repubblica italiana del  4  luglio  2006,  n.  153,  e
successive modifiche e integrazioni. In tal caso la  selezione  degli
esperti e' operata mediante la procedura informatica individuata  dal
Ministero in conformita' con le regole di trasparenza stabilite dalla
Commissione europea per i fondi strutturali. 
  5. Gli oneri relativi ai compensi degli esperti sono posti a carico
delle  risorse  attribuite  al  Soggetto  gestore  a   valere   sulla
convenzione per la gestione del presente Bando, previo aggiornamento,
ove  occorra,  della  predetta  convenzione,   con   specifico   atto
aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 13 della medesima». 
  f) all'articolo 11, comma 7, le parole «dal pool di esperti di  cui
al comma 4» sono sostituite dalle parole «dagli  esperti  di  cui  al
comma 4, ove nominati»; 
  g) alla nota esplicativa dell'allegato n. 5, il criterio 2.1 «Grado
di adeguatezza e di affidabilita' del sistema  di  approvvigionamento
delle biomasse», e' sostituito dal seguente: 
      «Criterio 2.1 
  Grado  di  adeguatezza  e   di   affidabilita'   del   sistema   di
approvvigionamento delle biomasse (max 20 punti). 
  Il criterio valuta l'adeguatezza e  affidabilita'  del  sistema  di
approvvigionamento della biomassa. L'indicatore a tal fine  applicato
e' il seguente: 
  I a = Quantita' di «biomassa di provenienza certa» (1)  /  biomassa
utilizzata dal ciclo produttivo a regime: 
        < 0,50 -  0 punti; 
      0,51-0,70 - 10 punti; 
      0,71-0,90 - 15 punti; 
        > 0,90 - 20 punti. 


(1) Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio,  per  quantita'   di
    biomassa di provenienza certa si intende la quantita' di biomassa
    prodotta nei territori delle Regioni obiettivo convergenza  dalla
    societa' proponente e/o da soggetti facenti parte della compagine
    sociale o consortile del soggetto  proponente  nonche'  dai  loro
    specifici fornitori gia' individuati alla data  di  presentazione
    della domanda, come risultante dai contratti, accordi  o  lettere
    di intenti allegati alla Scheda tecnica di progetto.