IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 

 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto 3 dicembre 2009  di  recepimento  della  direttiva
2009/77/CE  della  Commissione,  relativo  all'iscrizione  di  alcune
sostanze attive, tra cui il triflusulfuron  metile,  nell'allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995; 
  Visto l'allegato al  decreto  ministeriale  3  dicembre  2009  che,
disponeva, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto  legislativo  17
marzo  1995,  per  la  sostanza  attiva  triflusulfuron  metile,   la
limitazione al solo impiego, come  erbicida,  sulla  barbabietola  da
zucchero e da foraggio, con un dosaggio  massimo  di  60  grammi  per
ettaro ogni tre anni sullo stesso campo, con il divieto  di  utilizzo
come mangime delle foglie delle colture trattate e la revoca di tutti
gli  usi  non  conformi  riportati  nelle  etichette   dei   prodotti
fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; 
  Considerato che l'impresa  Du  Pont  de  Nemours  Italiana  S.r.l.,
titolare delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  elencati
nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato, modificando  le
etichette, a quanto previsto  dal  decreto  ministeriale  3  dicembre
2009, nei tempi e nelle forme in esso stabiliti; 
  Considerato  che  la  ri-registrazione  provvisoria,  dei  prodotti
fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, puo'  essere
concessa fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione
della  sostanza  attiva  triflusulfuron  metile,   fatta   salva   la
presentazione, nei tempi fissati  dall'art.  3,  commi  2  e  3,  del
decreto ministeriale 3 dicembre 2009, di  un  dossier  conforme  alle
prescrizione dell'allegato III  del  citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194  e  che  ora  figurano  nel  regolamento  (UE)  n.
545/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati  nella  parte  B
delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato  al  suddetto  decreto
ministeriale; 
  Visto il decreto dirigenziale del 6 agosto 2010,  con  il  quale  i
prodotti fitosanitari, riportati in  allegato  al  presente  decreto,
sono stati ri-registrati provvisoriamente fino al 31  dicembre  2019,
termine   di   approvazione    della    sostanza    attiva-componente
triflusulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con
le limitazioni riportate  nell'allegato  al  decreto  ministeriale  3
dicembre 2009; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata poi sostituita dal
regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto detta sostanza attiva ora e'
considerata approvata a norma di tale  regolamento  ed  e'  riportata
nella parte A dell'allegato al regolamento  (UE)  n.  540/2011  della
Commissione; 
  Visto che successivamente con il regolamento (UE) n. 287/2012 della
Commissione sono state modificate le condizioni di approvazione della
sostanza  attiva  triflusulfuron  metile,  riportate  nella  parte  A
dell'allegato al regolamento n. 540/2011, ai fini  del  suo  utilizzo
come erbicida non piu' limitato solo sulla barbabietola da zucchero e
da foraggio con un dosaggio massimo 60 grammi  per  ettaro  ogni  tre
anni sullo stesso campo; 
  Ritenuto di dover modificare le condizioni  di  autorizzazione  dei
prodotti fitosanitari riportati in allegato  al  presente  decreto  e
ri-registrati provvisoriamente, con il decreto dirigenziale 10 agosto
2010, fino al 31 dicembre 2019, adeguandoli alle  nuove  disposizioni
stabilite dal regolamento (UE) n. 287/2012 della Commissione; 


				 
                              Decreta: 

 
  I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto,
dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.,  sono  ri-registrati
provvisoriamente,  alle  nuove  condizioni  d'impiego  stabilite  dal
regolamento (UE) n. 287/2012 della Commissione. 
  Dette condizioni prevedono che la  sostanza  attiva  triflusulfuron
metile possa essere utilizzata come  erbicida  non  limitandone  piu'
l'impiego alla sola coltura  della  barbabietola  da  zucchero  e  da
foraggio con un dosaggio massimo 60 grammi per ettaro ogni  tre  anni
sullo stesso campo. 
  Le   ri-registrazioni   provvisorie   dei   prodotti   fitosanitari
contenenti triflusulfuron metile, alle  nuove  condizioni  d'impiego,
riportate nell'etichette allegate al presente  decreto,  sono  valide
fino al 31 dicembre 2019, data di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva stessa. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dal decreto ministeriale 3 dicembre 2009, che prevedono  la
presentazione  di  un  fascicolo  conforme  ai   requisiti   di   cui
all'allegato III del  decreto  legislativo  n.  194/1995  e  che  ora
figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al  fine  della
valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi  che  ora
figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonche' ai dati
indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato
al decreto ministeriale sopra menzionato. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 maggio 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello