IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 

 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 800/2011 della Commissione che approva
la sostanza attiva teflutrin, in conformita' al regolamento  (CE)  n.
1107/2009 e modifica la  decisione  2008/934/CE  con  la  conseguente
cancellazione della sostanza attiva in questione  dall'allegato  alla
decisione stessa; 
  Visto l'art. 2, paragrafo  1,  del  suddetto  regolamento  (UE)  n.
800/2011 della Commissione, che stabilisce i tempi e le modalita' per
adeguare  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
teflutrin alle nuove disposizioni in esso riportate; 
  Considerato altresi', che dette informazioni sono  riportate  anche
nella  tabella  riepilogativa,  consultabile  sul  sito   di   questo
ministero   all'indirizzo   www.salute.gov.it    all'interno    delle
indicazioni  operative  per  i  regolamenti  di  approvazione   delle
sostanze attive stesse; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva teflutrin,  siano
in possesso di un fascicolo conforme  alle  prescrizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n. 544/2011,  o  in  alternativa,  possano  comunque
accedervi; 
  Considerato inoltre, che l'allegato al regolamento (UE) n. 800/2011
della Commissione, stabilisce, come riportato  nella  parte  A  delle
«disposizioni specifiche», che la  sostanza  attiva  teflutrin,  puo'
essere autorizzata solo per gli impieghi come insetticida e, nel caso
in  cui,  venga  utilizzata  nel  trattamento   delle   sementi,   e'
specificato che la copertura del  tegumento  deve  essere  effettuata
solo in  strutture  specializzate  applicando  le  migliori  tecniche
disponibili di concia al fine di escludere il  rilascio  di  nubi  di
polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione; 
  Considerato che le imprese titolari dei  prodotti  fitosanitari,  a
base di teflutrin, utilizzati per  la  concia  delle  sementi,  hanno
ottemperato,  nei  tempi  e  nelle  forme  stabilite   dal   suddetto
regolamento, adeguando le etichette alle nuove disposizione  in  esso
stabilite; 
  Considerato pertanto, che solo per questi prodotti  viene  allegata
l'etichetta al presente decreto, mentre, in  generale,  per  tutti  i
prodotti fitosanitari,  riportati  in  elenco  al  presente  decreto,
contenenti  la  sostanza  attiva  in  questione  ed  autorizzati  per
impieghi diversi dalla concia,  le  imprese  hanno  ottemperato,  nei
tempi e nelle forme stabilite alle prescrizioni previste dall'art. 2,
paragrafo 1, del suddetto regolamento; 
  Considerato  altresi',  che  le  ri-registrazioni  provvisorie  dei
prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al  presente  decreto,
possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva  teflutrin,  fatto  salvo  la
presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle
prescrizione del regolamento  (UE)  n.  545/2011  della  Commissione,
nonche'  ai  dati  indicati  nella  parte   B   delle   «disposizioni
specifiche»  dell'allegato  al  regolamento  di  approvazione   della
sostanza attiva stessa; 
  Ritenuto pertanto, di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari, fino al 31  dicembre  2021,  termine  dell'approvazione
della sostanza attiva teflutrin, fatti salvi  gli  adempimenti  sopra
menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal regolamento (UE)
n. 800/2011 della Commissione, pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 


				 
                              Decreta: 

 
  1. I prodotti  fitosanitari,  riportati  in  allegato  al  presente
decreto, contenenti  la  sostanza  attiva  teflutrin,  approvata  con
regolamento (UE) n. 800/2011 della  Commissione,  in  conformita'  al
regolamento (CE) n. 1107/2009, sono  ri-registrati  provvisoriamente,
fino al 31 dicembre 2021, data di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva stessa. 
  2. Per i prodotti fitosanitari, riportati in allegato  al  presente
decreto ed autorizzati  per  la  concia  delle  sementi  e'  allegata
l'etichetta adeguata alle nuove «disposizioni  specifiche»  riportate
nella parte A dell'allegato al regolamento (UE)  n.  800/2011.  Dette
disposizioni prevedono, nel caso in cui la sostanza attiva  teflutrin
venga utilizzata nel trattamento delle sementi, che la copertura  del
tegumento sia effettuata solo in strutture  specializzate  applicando
le migliori tecniche disponibili di concia al fine  di  escludere  il
rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il  trasporto
e l'applicazione. 
  3. Sono fatti  salvi,  pena  la  revoca  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari riportati in allegato, gli  adempimenti  e  gli
adeguamenti che prevedono la presentazione di  un  dossier,  entro  i
termini riportati nella tabella riepilogativa consultabile  sul  sito
di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle
indicazioni  operative  per  i  regolamenti  di  approvazione   delle
sostanze attive. Detto dossier deve essere conforme alle prescrizione
del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche'  ai  dati
indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato
al regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011  della  Commissione  di
approvazione della sostanza attiva teflutrin. 
  4. I titolari delle autorizzazioni, scaduti i termini concessi  per
lo smaltimento delle scorte con etichette non conformi, sono tenuti a
rietichettare i prodotti fitosanitari alle nuove condizioni d'impiego
e, ad adottare ogni iniziativa,  nei  confronti  degli  utilizzatori,
idonea ad assicurarne un corretto impiego dei prodotti  fitosanitari,
in conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 maggio 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello