IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 

 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  820/2011  che  approva  la  sostanza
attiva terbutilazina, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009
e modifica la decisione 2008/934/CE con la conseguente  cancellazione
della sostanza  attiva  in  questione  dall'allegato  alla  decisione
stessa; 
  Visto  l'art.  2,  paragrafo  1,  del  suddetto  regolamento,   che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  terbutilazina,   alle
disposizioni in esso riportate; 
  Considerato altresi' che dette informazioni  sono  riportate  anche
nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero
all'indirizzo   www.salute.gov.it all'interno    delle    indicazioni
operative per i regolamenti di  approvazione  delle  sostanze  attive
stesse; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.   544/2011,   o   in
alternativa, possano comunque accedervi; 
  Considerato che le  Imprese  titolari  dei  prodotti  fitosanitari,
riportati in allegato al presente decreto, contenenti detta  sostanza
attiva, hanno ottemperato, nei tempi  e  nelle  forme  stabilite  dal
regolamento   stesso   di   approvazione   della   sostanza    attiva
terbutilazina; 
  Considerato altresi', che alcuni prodotti  fitosanitari  contenenti
la sostanza attiva terbutilazina sono in associazione con la sostanza
attiva acetochlor che sulla base del regolamento  (UE)  n.  1372/2011
non e' stata approvata; 
  Considerato pertanto,  che  per  questi  prodotti  fitosanitari  in
miscela con la sostanza attiva acetochlor e' prevista la revoca delle
autorizzazioni entro il 23 giugno 2012; 
  Considerato  che  le  ri-registrazioni  provvisorie  dei   prodotti
fitosanitari contenenti la  sostanza  attiva  terbutilazina,  possono
essere  concesse  fino  al  31  dicembre  2021,  data   di   scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  stessa,  fatta  salva  la
presentazione, nei tempi stabiliti dal regolamento (UE)  n.  820/2011
di un dossier conforme alle prescrizione di cui al  regolamento  (UE)
n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati nella parte B
delle  "disposizioni  specifiche"  dell'allegato  al  regolamento  di
approvazione stesso; 
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari,
fino al 31 dicembre 2021, termine  dell'approvazione  della  sostanza
attiva terbutilazina, fatti salvi gli  adempimenti  sopra  menzionati
nei tempi e  con  le  modalita'  definite  dal  regolamento  (UE)  n.
820/2011, pena la revoca delle autorizzazioni; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 


				 
                              Decreta: 

 
  I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto,
contenenti la sostanza attiva terbutilazina approvata con regolamento
(UE) n. 820/2011 in conformita' al regolamento (CE) n.1107/2009, sono
ri-registrati provvisoriamente, fino al 31  dicembre  2021,  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dal  regolamento  stesso  di  approvazione  della  sostanza
attiva in questione, che prevede la  presentazione  di  un  fascicolo
conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonche'
ai dati  indicati  nella  parte  B  delle  "disposizioni  specifiche"
dell'allegato al regolamento  (UE)  n.  820/2011,  sopra  menzionato.
Detti fascicoli dei prodotti fitosanitari saranno valutati secondo  i
principi uniformi di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  546/2011  della
Commissione europea. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 maggio 2012 


				 
                                      Il direttore generale: Borrello