IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legge 23 dicembre 2003, n.  347,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza», convertito con  modificazioni  dalla  legge  18
febbraio 2004, n. 39, e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (di
seguito decreto legge n. 347/03); 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
  Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il  quale  la
societa'  Valtur  S.p.A.  e'  stata   ammessa   alla   procedura   di
amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 2, comma 1,  del
predetto  decreto  legge  n.  347/03  con  contestuale   nomina   dei
commissari straordinari nelle persone dei signori Avv. Stefano  Coen,
Avv. Daniele G. Discepolo e Prof. Avv. Andrea Gemma; 
  Visto la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale
il Tribunale di Milano  ha  dichiarato  l'insolvenza  della  societa'
sopra  citata,  gia'  ammessa  alla  procedura   di   amministrazione
straordinaria; 
  Visto il decreto ministeriale in data  10  novembre  2011,  con  il
quale e' nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A.  in
amministrazione straordinaria; 
  Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347/03  il  quale
dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del
decreto  legislativo  8  luglio   1999   n.   270,   il   commissario
straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita'  produttive
l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre
imprese  del  gruppo,  presentando  contestualmente  ricorso  per  la
dichiarazione  di  insolvenza  al   Tribunale   che   ha   dichiarato
l'insolvenza della «procedura madre»; 
  Vista l'istanza in data 4 aprile 2012, con la  quale  i  commissari
straordinari    richiedono    l'ammissione    alla    amministrazione
straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del  citato  decreto
legge n. 347/03 della Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico; 
  Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza; 
  Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza: 
    - la Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio  unico  e'  societa'  del
Gruppo ai sensi dell'articolo 80,  comma  1,  lettera  b),  punto  2,
atteso che il capitale sociale e' detenuto al 100% da Valtur S.p.A.; 
    - la Villaggio di Ostuni  S.r.l.  a  socio  unico  versa  in  una
situazione di insolvenza, atteso che  dalla  situazione  patrimoniale
aggiornata al 30 settembre 2011 emerge che  l'attivo  circolante,  ad
eccezione di un modestissimo credito erariale (pari a 4.978,00 euro),
e'  quasi  interamente  (99,74%)  costituito  da  crediti  verso   la
controllante Valtur S.p.A. per 60,7 milioni di euro, allo  stato  non
esigibili, mentre il passivo e' in gran parte costituito da debiti  a
breve scadenza (soprattutto di natura fiscale) cui  la  societa'  non
puo' far fronte non disponendo di liquidita'; 
    - l'estensione si rileva necessaria  al  fine  di  una  soluzione
unitaria della crisi del Gruppo Valtur; 
  Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti  di  cui  al  citato
articolo 3, comma 3,  del  predetto  decreto  legge,  ai  fini  della
estensione della procedura di amministrazione straordinaria; 
  Visto l'articolo 85 del decreto legislativo  n.  270/99,  il  quale
dispone  che  «alla  procedura   di   amministrazione   straordinaria
dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati  per
la procedura madre», 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico,  con  sede  legale  in
Roma, Piazza della Repubblica n. 59, partita I.V.A., codice fiscale e
numero  di  iscrizione  al  registro  delle  imprese   di   Roma   n.
08211371003,   e'   ammessa   alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 23
dicembre 2003, n. 347.