IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 787/2011 della Commissione che approva
la  sostanza  attiva  acido   1-naftilacetico   in   conformita'   al
regolamento (CE) n.1107/2009 e modifica la decisione 2008/941/CE  con
la conseguente  cancellazione  della  sostanza  attiva  in  questione
dall'allegato alla decisione stessa; 
  Visto l'articolo 2, paragrafo  1,  del  suddetto  regolamento,  che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido 1-naftilacetico alle
disposizioni in esso riportate; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.   544/2011,   o   in
alternativa, possano comunque accedervi; 
  Considerato  altresi',   che   dette   informazioni   relative   al
regolamento   di   approvazione   della   sostanza    attiva    acido
1-naftilacetico, sono riportate  anche  nella  tabella  riepilogativa
consultabile   sul   sito   di   questo    ministero    all'indirizzo
www.salute.gov.it  all'interno  delle  indicazioni  operative  per  i
regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse; 
  Considerato che gli Stati membri verificano, in particolare, che le
condizioni di cui all'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  787/2011
della  Commissione,  escluse  quella  della  parte  B  della  colonna
relativa  a  disposizioni  particolari  di   tale   allegato,   siano
rispettate e che il titolare delle autorizzazioni sia in possesso del
fascicolo sopra menzionato; 
  Considerato gli  Stati  membri,  al  termine  di  dette  verifiche,
modificano o revocano le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
autorizzati, a base  della  sostanza  attiva  acido  1-naftilacetico,
entro il 30 giugno 2012; 
  Considerato che i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva in questione, riportati in allegato al presente  decreto  sono
risultati,     al     termine     delle     necessarie      verifiche
tecnico-amministrative, non conformi a quanto stabilito dall'articolo
2, paragrafo 1, del  suddetto  regolamento  (UE)  n.  787/2011  della
Commissione; 
  Ritenuto   di   procedere   alla   revoca   delle    autorizzazioni
all'immissioni  in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  riportati
nell'allegato al presente  decreto,  contenenti  la  sostanza  attiva
acido  1-naftilacetico  risultati  non  conformi  al  termine   delle
verifiche  previste  ai  sensi  dell'articolo  2,  paragrafo  1,  del
suddetto regolamento (UE) n. 787/2011 della Commissione; 
 
                              Decreta: 
 
  Le  autorizzazioni  all'immissioni  in   commercio   dei   prodotti
fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti
la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, sono  revocate,  in  quanto
risultate  non  conformi,  al  termine  delle  necessarie   verifiche
tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 787/2011 della Commissione. 
  Gli Stati membri, revocano dette autorizzazioni entro il 30  giugno
2012, pertanto, i prodotti riportati in allegato al presente decreto,
sono revocati a partire dal 1° luglio 2012. 
  La commercializzazione, da parte dei titolari delle  autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari e dei  quantitativi  regolarmente  prodotti
fino al momento della  revoca  avvenuta  ai  sensi  dell'articolo  2,
paragrafo 1, del citato regolamento, nonche' la vendita da parte  dei
rivenditori e/o distributori autorizzati  dei  prodotti  fitosanitari
revocati riportati nell'allegato al presente  decreto  e'  consentita
per 8 mesi a partire dalla data di revoca, mentre l'utilizzo di detti
prodotti e' invece consentito per 12 mesi a  partire  dalla  data  di
revoca. 
  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari  riportati
nell'allegato del presente  decreto  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e  gli  utilizzatori  dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca  e  del  rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 maggio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello