IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010; Visto il terzo periodo del predetto comma 67, che prevede la concessione, in via sperimentale per il triennio 2008-2010 e nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) della disposizione medesima, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati; Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Visto il quarto periodo del menzionato comma 68, che stabilisce, relativamente allo sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010, uno specifico incremento, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 53, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede, per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti colettivi territoriali o aziendali, correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa e collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale, uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro; Visto l'art. 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il predetto sgravio dei contributi e' concesso, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalita' di cui ai gia' citati commi 67 e 68 dell'art. 1 della legge n. 247 del 2007, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo del suddetto comma 68; Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale; Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009 e 3 agosto 2011, che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio, in via sperimentale, con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010; Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello; Considerata l'opportunita' di avvalersi dei criteri appena citati; Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 47 dell'art. 1 della citata legge n. 220 del 2010, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttivita', della qualita', della redditivita', dell'innovazione e dell'efficienza organizzativa, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificita' di tutte le imprese del settore; Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007; Ravvisata la necessita' di determinare, ai sensi del citato comma 47 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, per l'anno 2011, la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale e' concesso lo sgravio per tale anno; Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale; Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale; Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1 Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi 1. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua e' attribuita all'altra tipologia.