IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24  dicembre
2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare  la
contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria  pari  a
650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010; 
  Visto il terzo periodo  del  predetto  comma  67,  che  prevede  la
concessione, in via sperimentale per  il  triennio  2008-2010  e  nel
limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno
sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione  di  cui
alle lettere a), b) e c) della disposizione medesima,  relativo  alla
quota di retribuzione imponibile di cui  all'art.  12,  terzo  comma,
della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  costituita  dalle  erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello,  delle  quali  siano  incerti  la  corresponsione  o
l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo
medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita'  e
altri   elementi   di   competitivita'   assunti   come    indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati; 
  Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n.  247  del  2007,
che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
le  modalita'  di  attuazione  del  precedente  comma  67  anche  con
riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba
essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei   limiti   finanziari
previsti, l'ammissione al  predetto  beneficio  contributivo,  e  con
particolare riguardo al monitoraggio  dell'attuazione,  al  controllo
del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. 
  Visto il quarto periodo del menzionato comma  68,  che  stabilisce,
relativamente allo sgravio contributivo per gli  anni  successivi  al
2010, uno specifico incremento, per 650 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2011, del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,  comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Visto l'art. 53, commi 1 e 2, del  decreto-legge  31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, che prevede, per le somme erogate ai lavoratori  dipendenti  del
settore privato, in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o
contratti colettivi territoriali o aziendali, correlate a  incrementi
di produttivita',  qualita',  redditivita',  innovazione,  efficienza
organizzativa  e  collegate  ai  risultati   riferiti   all'andamento
economico,  o  agli  utili  dell'impresa  o  a  ogni  altro  elemento
rilevante ai fini del miglioramento della  competitivita'  aziendale,
uno sgravio dei contributi dovuti dal  lavoratore  e  dal  datore  di
lavoro; 
  Visto l'art. 1, comma 47, quarto periodo, della legge  13  dicembre
2010, n. 220, il quale prevede che il predetto sgravio dei contributi
e' concesso, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre  2011,
con i criteri e le modalita' di cui ai gia'  citati  commi  67  e  68
dell'art. 1 della legge n. 247 del 2007,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai  sensi  del  quarto
periodo del suddetto comma 68; 
  Visto il «Protocollo su previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per
l'equita' e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  che,  nella
parte relativa all'incentivazione  della  contrattazione  di  secondo
livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra
contrattazione aziendale e contrattazione territoriale; 
  Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre  2009  e  3
agosto 2011, che hanno disciplinato, rispettivamente, la  concessione
dello sgravio, in via sperimentale, con riferimento agli  anni  2008,
2009 e 2010; 
  Visto l'accordo quadro sulla riforma  degli  assetti  contrattuali,
sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in  data
22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che  vengano  incrementate,
rese strutturali, certe e facilmente  accessibili,  tutte  le  misure
volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e  contributi,
la contrattazione di secondo livello; 
  Considerata l'opportunita' di avvalersi dei criteri appena citati; 
  Ravvisata l'esigenza che,  ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio
contributivo di cui al comma 47 dell'art. 1 della citata legge n. 220
del 2010, i contratti territoriali  debbano  determinare  criteri  di
misurazione  e  valutazione  economica  della  produttivita',   della
qualita',  della  redditivita',  dell'innovazione  e  dell'efficienza
organizzativa,  sulla  base   di   indicatori   assunti   a   livello
territoriale con riferimento alla specificita' di  tutte  le  imprese
del settore; 
  Considerato che, fermi  restando  i  vigenti  criteri  assunti  dai
contratti aziendali o  territoriali  come  indicatori  dell'andamento
economico delle imprese  e  dei  suoi  risultati,  occorre  pervenire
all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in  materia
riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato
protocollo del 23 luglio 2007; 
  Ravvisata la necessita' di determinare, ai sensi del  citato  comma
47 dell'art. 1 della legge n. 220  del  2010,  per  l'anno  2011,  la
misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sulla
quale e' concesso lo sgravio per tale anno; 
  Visto l'art. 27 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1955, n. 797, che individua i  redditi  da  lavoro  dipendente
soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,   n.   338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
che individua la retribuzione minima da assumere  come  base  per  il
calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale; 
  Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che subordina la concessione dei benefici  normativi  e  contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale
al possesso, da parte del datore di lavoro, del  documento  unico  di
regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di  legge
ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'
di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove  sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi 
 
  1. Le risorse per il finanziamento degli  sgravi  contributivi  per
incentivare la contrattazione di secondo livello di cui  all'art.  1,
comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ripartite  nella
misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del  37,5
per cento per  la  contrattazione  territoriale.  Fermo  restando  il
limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso  di  mancato
utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette
tipologie di contrattazione  la  percentuale  residua  e'  attribuita
all'altra tipologia.