IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.
398,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse  o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
VISTO il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato
in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si  definiscono,   per   l'anno
finanziario 2012, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della  Direzione  II
del Dipartimento medesimo; 
VISTI, altresi', gli  articoli  4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
VISTO il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato 
VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato  affidato  alla  Monte
Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; 
VISTO il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  111  del  13
maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel  regolamento
delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di  titoli  di
Stato; 
VISTO il decreto ministeriale n. 216  del  22  dicembre  2009,  e  in
particolare l'articolo 23, relativo  agli  operatori  specialisti  in
titoli di Stato italiani; 
VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante  l'approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed  in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si  e'  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
CONSIDERATO che l'importo delle emissioni  disposte  a  tutto  il  23
maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 41.734 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre
una emissione di certificati di  credito  del  Tesoro  "zero  coupon"
("CTZ"); 
 
                              DECRETA: 
 
                               Art. 1 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una prima tranche di "CTZ", con decorrenza 31
maggio 2012 e scadenza 30 maggio  2014.  L'emissione  della  predetta
tranche viene disposta per un  ammontare  nominale  compreso  fra  un
importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500
milioni di euro. 
I certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9. 
Al termine  della  procedura  di  assegnazione  di  cui  ai  predetti
articoli  e'  disposta  automaticamente  l'emissione  della   seconda
tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare
nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori
"specialisti  in  titoli  di  Stato"  con  le  modalita'  di  cui  ai
successivi articoli 10 e 11. 
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno
conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.