IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP), 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il  1°  gennaio
2006, e, in particolare,  gli  articoli  335,  riguardante  la  nuova
disciplina dell'obbligo di pagamento  annuale  di  un  contributo  di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e  riassicurazione,
e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  20
maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno
2011, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2011; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente  la
procedura  di  accesso  all'attivita'  assicurativa  e  l'Albo  delle
imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209; 
  Considerato  che  occorre  provvedere   alla   determinazione   del
contributo di vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione per l'anno 2012 nella misura e con  le  modalita'  di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP; 
  Visto il  provvedimento  dell'ISVAP  11  novembre  2010,  n.  2843,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre  2010  con
il quale e' stata determinata l'aliquota per il calcolo  degli  oneri
di gestione nella misura del 4,75 per  cento  da  dedursi  dai  premi
assicurativi   incassati   nell'esercizio   2011,   ai   fini   della
determinazione  del  contributo  di   vigilanza   sull'attivita'   di
assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto il bilancio di previsione per  l'esercizio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 297 del 22 dicembre 2011
che evidenzia spese  di  funzionamento  per  il  2012,  pari  a  euro
65.930.611,00; 
  Vista la comunicazione dell'ISVAP del 5 marzo  2012  con  la  quale
viene  individuato  il  fabbisogno  dell'Istituto  per  l'anno   2012
relativamente al contributo di vigilanza a carico  delle  imprese  di
assicurazione e riassicurazione, pari a euro  44.338.732,72  e  viene
resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno  2011
rispettivamente,   dalle    imprese    che    esercitano    i    rami
dell'assicurazione diretta e l'attivita' di  sola  riassicurazione  e
viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di  vigilanza
per l'esercizio 2012, a  carico  delle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione  nazionali,  delle  rappresentanze  di   imprese   di
assicurazione  e  riassicurazione  extraeuropee,  che   operano   nel
territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,43 per  mille
dei premi incassati nell'esercizio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2012 all'ISVAP 
 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2012 all'ISVAP,  ai
sensi dell'art. 335, commi da  2  a  6,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, dalle imprese di  assicurazione  nazionali  e
dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese  terzo  rispetto
all'Unione europea, che  operano  nel  territorio  della  Repubblica,
dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze  di
imprese con sede  in  un  Paese  terzo  rispetto  all'Unione  europea
operanti   nel   territorio   della   Repubblica,   che    esercitano
esclusivamente l'attivita' di  riassicurazione,  e'  stabilito  nella
misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati  nell'esercizio
2011 delle assicurazioni nei rami vita  e  nei  rami  danni,  di  cui
all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche'  della
riassicurazione. 
  2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di  cui
al presente decreto, i  premi  incassati  nell'esercizio  2011  dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di gestione, quantificati,  in  relazione  all'aliquota  fissata  con
provvedimento dell'ISVAP dell'11 novembre 2010, n.  2843,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2010 in  misura  pari
al 4,75 per cento dei predetti premi.