IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (gia' articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea); Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, concernente il regolamento generale di esenzione per categoria, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; Visti il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonche' il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione dei citati Regolamenti CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5, concernenti la determinazione del pro rata di deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali in presenza di proventi che non concorrono alla formazione del reddito, in quanto esclusi, ai fini delle imposte sui redditi; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'art. 2 concernente l'istituzione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti «svantaggiati» o «molto svantaggiati» dal Regolamento (CE) n. 800/2008; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 59 che ha apportato alcune modifiche i al citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011; Vista la nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea ha condiviso il finanziamento con le risorse di Fondo Sociale Europeo del credito d'imposta di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 70/2011; Visti i decreti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, concernenti la nomina e il conferimento degli incarichi ai Ministri e ai Ministri senza portafoglio; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali; Considerato che, ai sensi del comma 8 del citato art. 2 del decreto-legge n. 70/2011, occorre procedere ad emanare il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con il quale sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 2 del citato art. 2, nonche' le disposizioni di attuazione anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, acquisita nella seduta del 10 maggio 2012; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto contiene le modalita' di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, relativo all'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, di lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 214 del 9 agosto 2008.