IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
              IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione  europea  (gia'  articoli  87  e  88  del  Trattato   che
istituisce la Comunita' Europea); 
  Visto il Regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
agosto 2008, concernente il regolamento  generale  di  esenzione  per
categoria, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con  il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; 
  Visti il Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio,  recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali e il Regolamento (CE)  n.
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  relativo  al  Fondo
sociale europeo (FSE), nonche' il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della
Commissione che  stabilisce  modalita'  di  applicazione  dei  citati
Regolamenti CE)  n.  1083/2006  e  n.  1080/2006  e  loro  successive
integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e,  in
particolare,  gli  articoli  61  e  109,  comma  5,  concernenti   la
determinazione del pro rata di deducibilita' degli interessi  passivi
e delle spese generali in presenza di  proventi  che  non  concorrono
alla formazione del reddito, in quanto esclusi, ai fini delle imposte
sui redditi; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e
successive modificazioni,  recante  norme  di  semplificazione  degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei  redditi  e
dell'imposta sul valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del
sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Visto il decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in  particolare,
l'art. 2 concernente l'istituzione del credito  d'imposta  per  nuovo
lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che  nei
ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto-legge aumentano  il  numero  dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia  e  Sardegna,  lavoratori  definiti
«svantaggiati»  o  «molto  svantaggiati»  dal  Regolamento  (CE)   n.
800/2008; 
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2012  n.  5  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  e,  in  particolare,
l'art. 59 che ha apportato alcune modifiche i al citato decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106 decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011; 
  Vista la nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea  ha
condiviso il finanziamento con le risorse di  Fondo  Sociale  Europeo
del credito d'imposta di cui all'art. 2 del citato  decreto-legge  n.
70/2011; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica  e  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del  16  novembre  2011  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, concernenti la nomina
e il conferimento degli incarichi ai Ministri  e  ai  Ministri  senza
portafoglio; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia'  attribuite  al
Ministero delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e
successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Considerato che, ai sensi  del  comma  8  del  citato  art.  2  del
decreto-legge n. 70/2011, occorre procedere ad emanare il decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con il Ministro per la coesione territoriale, previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome,  con  il  quale  sono  stabiliti  i   limiti   di
finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al  comma  2
del citato art. 2, nonche' le disposizioni  di  attuazione  anche  al
fine  di  garantire  il  rispetto  delle  condizioni  che  consentono
l'utilizzo  dei  suddetti  fondi  strutturali   comunitari   per   il
cofinanziamento del presente credito d'imposta; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome, acquisita nella seduta  del
10 maggio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  contiene  le  modalita'  di   attuazione
dell'art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,  relativo
all'istituzione di un contributo, sotto forma di  credito  d'imposta,
per nuovo  lavoro  stabile  nel  Mezzogiorno  per  l'assunzione,  nei
ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso  decreto  legge,  di  lavoratori  definiti  dalla  Commissione
Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia  e  Sardegna,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste  dal  Regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto  2008,  che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in
applicazione degli articoli 87 e  88  del  Trattato  CE  (regolamento
generale di  esenzione  per  categoria),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale L 214 del 9 agosto 2008.