IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
                    dell'amministrazione autonoma 
                        dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la
disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi  diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi
dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e a quota fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3619   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi  da  parte
della Societa' Agenzia Ippica Primavalle Srl nei locali siti  in  via
Ipogeo degli Ottavi, 95/101 (Roma); 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), delle citate  convenzioni  il
quale stabilisce che l'amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese  anche  «nel  caso  di  mancato
versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'  stabilite
dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di  gioco,
nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse  a  quota
fissa»; 
  Vista la nota prot. n. 2012/10652/Giochi/SCO dell'8 marzo 2012  con
la quale il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini  della
regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta
unica, delle rate, del canone di concessione e dei prescritti; 
  Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai  sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 7 e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista  dal
citato art. 17, comma 2, lettera d), a motivo della  grave  posizione
debitoria derivante dall'omesso  pagamento,  nei  termini  stabiliti,
delle  somme  dovute  in  applicazione  delle  disposizioni   vigenti
indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con  l'invito  a
provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione
debitoria; 
  Considerato che il concessionario  in  questione,  a  fronte  della
medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti
ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha
fornito alcuna giustificazione; 
 
                              Dispone : 
 
  Per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini  della  tutela
dell'interesse  erariale,  la   decadenza:   della   convenzione   di
concessione n. 3619 per  la  commercializzazione  delle  scommesse  a
quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei  cavalli,  ed
eventi non sportivi stipulata con societa' Agenzia Ippica  Primavalle
Srl, con sede legale in via della Stazione  M.  Mario  29/A  -  Roma,
operante nel comune di Roma, con immediato distacco del  collegamento
con il Totalizzatore nazionale. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 maggio 2012 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri