IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'8  aprile
1998, n. 169, concernente le norme per il riordino  della  disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale  dei  giochi  e  delle  scommesse
relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi,
ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto interdirettoriale n. 16109 del 12 maggio  2006  di
approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla raccolta delle scommesse a  totalizzatore  ed  a  quota
fissa sulle corse dei cavalli; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   1469   per    la
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota  fissa
sulle corse dei cavalli da parte della «R.C.R. di Tricomi  Claudio  e
C. s.a.s.», nei locali siti in Lungomare Raganzino n.  6  -  Pozzallo
(Ragusa); 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   1560   per    la
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota  fissa
sulle corse dei cavalli da parte della «R.C.R. di Tricomi  Claudio  e
C. s.a.s.», nei locali siti via Aldo Moro, snc - Rosolini (Siracusa); 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata  convenzione  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese  anche  «nel  caso  di  mancato
versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'  stabilite
dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di  gioco,
nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse  a  quota
fissa»; 
  Vista la nota prot. n. 2011/23518/Giochi/SCO del  21  giugno  2011,
con la quale il predetto concessionario e' stato  invitato,  ai  fini
della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento  delle
somme dovute a vario titolo; 
  Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai  sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 7 e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista  dal
citato art. 17, comma 2, lettera d), a motivo della  grave  posizione
debitoria derivante dall'omesso  pagamento,  nei  termini  stabiliti,
delle  somme  dovute  in  applicazione  delle  disposizioni   vigenti
indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con  l'invito  a
provvedere,  entro  dieci  giorni,  alla  regolarizzazione  di  detta
posizione debitoria; 
  Atteso che la  societa'  in  questione,  a  fronte  della  medesima
comunicazione, ha informato, con lettera  del  13  luglio  2011,  che
avrebbe saldato le posizioni debitorie improrogabilmente entro l'anno
2011; 
  Considerato che dai dati riportati sul totalizzatore  nazionale  e'
stato riscontrato che, alla data del 25 gennaio 2012, la  «R.C.R.  di
Tricomi Claudio e C. s.a.s.» ha sanato solo  una  parte  delle  somme
dovute,  rilevando,  altresi',   una   persistenza   dell'esposizione
debitoria; 
  Vista la nota n. 2012/3467/Giochi/Sco del 25 gennaio  2012  con  la
quale,  oltre  a  evidenziare   al   concessionario   quanto   appena
sopraesposto,  si  comunicava  allo   stesso   la   sospensione   del
collegamento dal totalizzatore nazionale a far data  dal  31  gennaio
2012; 
  Vista la lettera del 13  febbraio  2012  con  la  quale  lo  stesso
concessionario ha chiesto la rateizzazione dei  debiti  maturati  nei
confronti dell'A.S.S.I. (gia' U.N.I.R.E.); 
  Atteso che con nota n. 2012/8118/Giochi/Sco del 22 febbraio 2012 e'
stato richiesto inutilmente all'A.S.S.I. un  parere  in  merito  alla
predetta istanza; 
 
                              Dispone: 
 
  Per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini  della  tutela
dell'interesse  erariale,  la  decadenza  dalla  data  del   presente
provvedimento delle convenzioni di concessioni n. 1469 e 1560 per  la
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a  quota  fissa
sulle corse dei cavalli, stipulate con la «R.C.R. di Tricomi  Claudio
e C. s.a.s.», avente sede  legale  in  lungomare  Raganzino  n.  6  -
Pozzallo (Ragusa). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente tribunale amministrativo regionale, entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 maggio 2012 
 
                               Il direttore per i giochi: Tagliaferri