IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               della sanita' pubblica e l'innovazione 
 
  Vista la nota pervenuta in data 6  maggio  2011  con  la  quale  la
societa' Antiche Fonti di Cottorella S.p.A. con sede  in  Rieti,  via
Fonte Cottorella n. 19, ha chiesto di poter riportare sulle etichette
dell'acqua minerale  naturale  denominata  «Cottorella»,  che  sgorga
nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Cottorella»  sita  nel
comune  di  Rieti,  oltre  alle  diciture  gia'   autorizzate   anche
l'indicazione  concernente  la  preparazione   degli   alimenti   dei
lattanti; 
  Esaminata la documentazione prodotta dalla societa'  e  l'ulteriore
documentazione trasmessa con note del 26 settembre 2011 e del 7 marzo
2012; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di  attuazione
della    direttiva    2009/54/CE    sulla    utilizzazione    e    la
commercializzazione delle acque minerali naturali; 
  Visto il decreto  ministeriale  12  novembre  1992,  n.  542,  come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; 
  Visto il decreto interministeriale salute - attivita' produttive 11
settembre 2003; 
  Visto il decreto dirigenziale 16 gennaio 2001, n. 3354-226, con  il
quale e'  stato  confermato  il  riconoscimento  dell'acqua  minerale
naturale Cottorella e, per le etichette  sono  state  autorizzate  le
seguenti  diciture:  «Puo'  avere  effetti   diuretici   e   favorire
l'eliminazione urinaria dell'acido urico»; 
  Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi nelle sedute del 14 giugno 2011, del 15 novembre 2011 e  del
22 maggio 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale  «Cottorella»,  che
sgorga nell'ambito della  concessione  mineraria  «Fonte  Cottorella»
sita nel comune di Rieti, condizionata senza l'aggiunta  di  anidride
carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  8  ottobre
2011, n.  176,  puo'  essere  riportata,  oltre  alle  diciture  gia'
autorizzate,  anche  la  seguente:  «L'allattamento  al  seno  e'  da
preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua minerale
puo'  essere  utilizzata  per  la  preparazione  degli  alimenti  dei
lattanti». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta  richiedente  ed
inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio. 
    Roma, 29 maggio 2012 
 
                                      Il capo del Diparimento: Oleari