IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1904 del 7 settembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» e il successivo regolamento (CE) 1067 del 6 novembre 2009 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2009, con il quale l'organismo «Agroqualita' S.p.a.», con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 3 giugno 2009, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che il Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia» - cultivar Bella di Cerignola ha comunicato di confermare «Agroqualita' S.p.a.» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Aqroqualita' S.p.a.» la predisposizione del piano dei controlli; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 giugno 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualita' S.p.a.»; Decreta: Art. 1 L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita' S.p.a.» con decreto 3 giugno 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1904 del 7 settembre 2000 e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.