IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1904 del 7 settembre 2000 con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» e  il
successivo regolamento (CE) 1067 del 6 novembre 2009 con il quale  e'
stata approvata la modifica  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione protetta medesima; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  158  del  10  luglio
2009, con il quale l'organismo «Agroqualita'  S.p.a.»,  con  sede  in
Roma, viale Cesare Pavese n. 305, e' stato autorizzato ad  effettuare
i controlli sulla denominazione di origine protetta «La  Bella  della
Daunia»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 3 giugno  2009,  data  di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella
della  Daunia»  -  cultivar  Bella  di  Cerignola  ha  comunicato  di
confermare «Agroqualita' S.p.a.» quale organismo di  controllo  e  di
certificazione della denominazione  di  origine  protetta  «La  Bella
della Daunia» ai sensi dei citati  articoli  10  e  11  del  predetto
regolamento (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «La  Bella
della Daunia» anche nella fase intercorrente tra  la  scadenza  della
predetta autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine  di
consentire all'organismo «Aqroqualita' S.p.a.» la predisposizione del
piano dei controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  3  giugno  2009,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «Agroqualita' S.p.a.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «Agroqualita'
S.p.a.» con decreto 3 giugno 2009, ad effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata
con il regolamento della Commissione (CE) n.  1904  del  7  settembre
2000  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.