IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Pane casareccio di Genzano»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  158  del  10  luglio
2009, con il quale l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione
etica ed ambientale», con sede in Bologna, via Nazario Sauro n. 2, e'
stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla   indicazione
geografica protetta «Pane casareccio di Genzano»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 3 giugno  2009,  data  di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio pane  casereccio  di  Genzano  non  ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per il triennio successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione
sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  3  giugno  2009,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica
ed ambientale» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato   «ICEA   -
Istituto per la certificazione etica  ed  ambientale»,  con  sede  in
Bologna, via Nazario Sauro  n.  2,  con  decreto  3  giugno  2009  ad
effettuare i controlli sulla indicazione  geografica  protetta  «Pane
casareccio  di  Genzano»,  registrata  con   il   regolamento   della
Commissione (CE) n. 2325 del  24  novembre  1997  e'  prorogata  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure  all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo.