IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  158  del  10  luglio
2009, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna», con sede in  Cagliari,
via Caprera n. 8, e' stata designata ad effettuare i controlli  sulla
denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna»; 
  Considerato che la predetta designazione ha validita'  triennale  a
decorrere dal 3 giugno  2009,  data  di  emanazione  del  decreto  di
designazione in precedenza citato; 
  Considerato che la regione autonoma della Sardegna, in  attesa  del
riconoscimento del Consorzio di tutela dello zafferano DOP  ai  sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ha confermato l'«Agenzia  Laore
Sardegna»  quale  struttura  di  controllo  e  certificazione   della
denominazione di origine protetta «Zafferano di  Sardegna»  ai  sensi
dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Zafferano
di Sardegna» anche nella fase intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  designazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine   di
consentire all'«Agenzia Laore Sardegna» la predisposizione del  piano
dei controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga della designazione alle medesime condizioni stabilite  nel
decreto 3 giugno 2009, fino all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo
della designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna», con decreto 3 giugno
2009, ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine
protetta «Zafferano di Sardegna», registrata con il regolamento della
Commissione (CE) n.  98  del  2  febbraio  2009,  e'  prorogata  fino
all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione  all'Agenzia
stessa.