IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione e la qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee  L.
148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Parmigiano
Reggiano»; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il sisma del 20 maggio 2012 che ha coinvolto il territorio di
3 province (Ferrara, Modena, Mantova) che  rientrano  nella  zona  di
produzione  del  formaggio  Parmigiano  Reggiano  DOP,   danneggiando
gravemente oltre dieci stabilimenti di maturazione del prodotto; 
  Visto il provvedimento della Direzione Generale sanita' e politiche
sociali - Servizio veterinario e igiene degli alimenti della  Regione
Emilia-Romagna del 24 maggio 2012, prot. n. 130073, che ha  accertato
l'impossibilita' di mantenere le forme nell'attuale collocazione  per
motivi igienico-sanitari ed ha  imposto  lo  spostamento  urgente  in
locali idonei; 
  Considerato che, dalle prime stime dei danni e  dalle  segnalazioni
degli  operatori  coinvolti,  non  sembra  possibile  assicurare   il
collocamento a  tutto  il  formaggio  «Parmigiano  Reggiano»  DOP  in
strutture  idonee  ubicate  all'interno  della  zona  di   produzione
individuata dal disciplinare della DOP; 
  Visto l'art. 9, par. 4 del Regolamento (CE) n. 510/2006 che prevede
la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un  prodotto
DOP  o  IGP  a  seguito  dell'imposizione  di  misure   sanitarie   o
fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del formaggio «Parmigiano Reggiano» DOP ai
sensi del citato art. 9, par. 4 del Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Parmigiano   Reggiano»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale: 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione della  modifica  del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Parmigiano Reggiano» registrata in  qualita'  di
Denominazione di Origine Protetta in forza  al  Regolamento  (CE)  n.
1107 della Commissione del 12 giugno 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Parmigiano Reggiano» e' temporanea e non puo' estendersi oltre i  12
(dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stesa sul
sito internet del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
    Roma, 24 maggio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Sanna