Testo approvato  dall'Assemblea  del  20  marzo  2012  e  formalmente
   perfezionato dalla Giunta per il regolamento del 4 aprile 2012 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                     Insediamento del Consiglio 
 
    1. Il Presidente convoca  il  Consiglio  entro  20  giorni  dalla
pubblicazione dei decreti di nomina dei  Consiglieri  sulla  Gazzetta
Ufficiale. 
    2. I Consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e  dai
regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno  della
prima riunione del Consiglio al giorno precedente la  prima  riunione
della successiva consiliatura. 
    3. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente  istituisce  un
seggio provvisorio formato da tre Consiglieri da lui nominati per  lo
svolgimento  dell'elezione  dei  due  Vice  Presidenti   secondo   le
procedure dell'art. 3,  comma  3,  e  del  Segretario  dell'Assemblea
secondo le procedure dell'art. 3 comma 4. 
    4. Nella stessa seduta il Presidente istituisce la Giunta per  il
Regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne  fanno  parte,
tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge. 
    5. Il Presidente da' comunicazione dell'avvenuto insediamento del
Consiglio al Presidente della Repubblica,  ai  Presidenti  delle  due
Camere, al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  ai  Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                              Assemblea 
 
    1. L'Assemblea e' l'organo che esprime la volonta' del Consiglio.
L'Assemblea e' costituita validamente se sono presenti la meta'  piu'
uno  dei  consiglieri  in  carica  e  delibera,  salvo  che  non  sia
diversamente previsto dalla legge o  dai  regolamenti,  con  il  voto
della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti,  non  inferiore,
comunque, a un terzo dei componenti in carica. (1) 
    2. L'Assemblea, oltre ad esercitare le  funzioni  previste  dalla
legge  e  dai  regolamenti,  approva,  a  maggioranza  assoluta   dei
componenti in carica, in apposita sessione, il programma  annuale  di
lavoro e i documenti di bilancio. 
    3. L'Assemblea e' convocata  e  presieduta  dal  Presidente  che,
d'intesa con i Vicepresidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che
viene comunicato al Consiglio di Presidenza. 
    4. L'Assemblea e' altresi' convocata su richiesta motivata di  un
quarto dei Consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno  e'
quello indicato nella richiesta di convocazione e  la  riunione  deve
essere convocata entro 3 giorni dalla richiesta. 
    5. L'ordine del giorno di ciascuna Assemblea  e'  comunicato  con
avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni  prima  e,  in  via
eccezionale,  almeno  tre  giorni  prima   dell'adunanza.   Sono   da
considerare Assemblee ordinarie, da convocarsi almeno  una  volta  al
mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e
Assemblee straordinarie quelle  convocate  almeno  tre  giorni  prima
dell'adunanza. 
    6.  Unitamente  all'avviso  di   convocazione   per   l'Assemblea
ordinaria sono inviati ai Consiglieri tutti i  documenti  riguardanti
l'ordine del  giorno.  Qualora,  su  una  pronuncia,  un  Consigliere
intenda proporre emendamenti puo'  farlo  inviandoli,  non  oltre  il
terzo  giorno  che  precede  l'Assemblea   ordinaria,   all'Organismo
incaricato di predisporre  la  pronuncia.  L'Organismo  si  riunisce,
congiuntamente  ai  relatori,  in  tempo  utile  per  l'esame   degli
emendamenti pervenuti e per decidere  la  posizione  da  assumere  di
fronte all'Assemblea. La  proposta  di  pronuncia  verra'  presentata
all'Assemblea insieme agli emendamenti pervenuti ed esaminati  e  con
la valutazione, per ciascuno di essi,  di  accoglibilita'  o  di  non
accoglibilita'.  Gli  emendamenti  dichiarati  non  accoglibili  sono
sottoposti,   su   richiesta   dei   proponenti,   alla   valutazione
dell'Assemblea. 
    7. Nel caso  di  Assemblea  straordinaria,  qualora  l'invio  dei
documenti non si  renda  possibile  secondo  le  procedure  ordinarie
previste, si provvedera' alla distribuzione  del  materiale  connesso
all'ordine del giorno almeno un'ora prima dell'inizio  dell'Assemblea
affinche' i consiglieri possano prenderne debita visione. 
    8. Prima dell'inizio dell'Assemblea straordinaria,  l'Ufficio  di
Presidenza del CNEL  decide  le  procedure  per  lo  svolgimento  del
dibattito e delle votazioni, ferma restando la facolta' di presentare
emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l'Assemblea. 
    9. L'Assemblea puo' deliberare di  iscrivere  un  dato  argomento
all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno
un decimo dei consiglieri in carica. Se la  richiesta  e'  presentata
dalla maggioranza assoluta dei consiglieri  presenti  l'argomento  e'
discusso nella medesima seduta. 
    10. I lavori della Assemblea sono diretti dal Presidente il quale
illustra l'ordine del giorno, concede la facolta' di  parola,  indice
le votazioni e ne proclama i risultati. 
    11. Il Consigliere Segretario  procede  agli  accertamenti  delle
votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati -
gli eventuali contrari e il numero degli astenuti,  sovrintende  alla
redazione dei processi verbali delle sedute ed in generale ai  lavori
dell'Assemblea,  secondo  le  direttive  del  Presidente.   Verifica,
all'inizio dei lavori  dell'Assemblea,  sulla  base  delle  firme  di
presenza dei Consiglieri, l'esistenza del numero legale, comunica  al
Presidente l'esito, e pone in approvazione il  verbale  della  seduta
precedente. 
    12. Qualora venisse constatata la mancanza del numero legale,  il
Presidente, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, rinvia la seduta ad
altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi. 
    13. Le votazioni avvengono per  alzata  di  mano.  Si  adotta  la
votazione  per  appello  nominale  su  richiesta  di  un  decimo  dei
Consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto e' comunque adottato  per
le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a  richiesta
di almeno un quarto dei consiglieri in carica. 
    14.  Alle  sedute   di   Assemblea   assistono,   salvo   diverse
disposizioni, il Segretario generale e funzionari del CNEL. 
    15. Di ogni seduta si redige il processo verbale da cui risultino
lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e  le  pronunce  approvate,
col nome degli intervenuti.  Il  processo  verbale  e'  trasmesso  ai
Consiglieri con le modalita' di cui al  comma  6  e  viene  messo  in
approvazione  nella  seduta  successiva.  Nel  caso  in  cui  fossero
pervenute richieste di integrazioni, il Consigliere segretario ne da'
comunicazione all'Assemblea. Sul processo verbale non e' concessa  la
parola se non a chi intenda farvi inserire una  rettifica  o  parlare
per fatto personale. Il processo verbale e' firmato dal Presidente  e
dal Consigliere Segretario. Di ogni  seduta  si  redige  altresi'  il
resoconto stenografico che  puo'  essere  messo  a  disposizione  dei
consiglieri che lo richiedano. 
 
                               Art. 3. 
 
 
         Presidente, Vice Presidenti e Ufficio di Presidenza 
 
    1. Il Presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni  che
gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e
coordina  l'attivita'  del  CNEL,  d'intesa  con  il   Consiglio   di
Presidenza. 
    2. I Vice Presidenti assistono il Presidente e  lo  sostituiscono
nei casi di assenza o di impedimento anche  temporaneo,  nonche'  nei
casi  previsti  dall'art.  5,  comma  3,  della  legge.   Esercitano,
altresi', le funzioni loro delegate dal Presidente.  Essi  presiedono
le Commissioni istruttorie come previsto dalla  legge  e  secondo  le
attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza. 
    3. I due Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea  a  scrutinio
segreto  a  maggioranza  assoluta  dei  Consiglieri  in  carica.   La
votazione non si considera valida se due Consiglieri non  raggiungono
entrambi tale maggioranza in un primo  scrutinio  ed  in  un  secondo
scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta.  In  caso  di
mancata elezione  viene  indetta  una  terza  votazione  nella  quale
ciascun Consigliere scrive  sulla  scheda  un  solo  nome.  Risultano
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di  voti  purche',
per  entrambi,  tali  voti  non  siano  inferiori  ad  un  terzo  dei
Consiglieri in carica. 
    4.  Su  proposta  del  Presidente,  l'Assemblea  elegge   tra   i
Consiglieri il Segretario dell'Assemblea a maggioranza  assoluta  dei
presenti. 
    5. Nel caso di vacanza di un posto di Vice Presidente si  procede
alla  relativa  elezione  con  la  procedura   prevista   dal   comma
precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome. 
    6. L'Ufficio di Presidenza e' composto dal Presidente e  dai  due
Vice Presidenti ed esercita le funzioni attribuitegli dalla  legge  e
dai regolamenti. Le deliberazioni  dell'Ufficio  di  Presidenza  sono
pubblicate  sul  sito  del  CNEL,  con  accesso  riservato  ai   soli
Consiglieri. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                       Consiglio di Presidenza 
 
    1. Il Consiglio di Presidenza e' presieduto  dal  Presidente  del
CNEL ed e' composto  dai  Vice  Presidenti  e  da  otto  Consiglieri,
indicati, secondo criteri  di  rappresentativita',  dalle  componenti
come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986  n.
936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di
segretario, il Consigliere Segretario dell'Assemblea. 
    2. Alle riunioni del Consiglio di  Presidenza,  che  si  riunisce
almeno due volte al mese, partecipa il Presidente  del  Collegio  dei
revisori e, in caso di discussione su bilancio preventivo, variazioni
di bilancio, relazione di cui all'art.  5,  comma  2,  lettera  a)  e
bilancio consuntivo, tutti i componenti del Collegio dei revisori. 
    3.  Il  Consiglio  di  Presidenza  e'  eletto  dall'Assemblea,  a
scrutinio  segreto,  con  il  voto  favorevole  di  tre  quarti   dei
componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta  da  almeno
il 51% dei componenti aventi diritto. L'Assemblea  puo'  delegare,  a
maggioranza assoluta dei  componenti,  la  nomina  del  Consiglio  di
Presidenza all'Ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima
riunione utile. 
    4.  Il  Consiglio  di  Presidenza  ha   compiti   di   indirizzo,
programmazione e coordinamento delle attivita'  delle  Commissioni  e
degli  altri  Organismi  costituiti  per  l'attuazione  dei   compiti
attribuiti al CNEL dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936 e  successive
modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e  da  accordi  con
altre Istituzioni. 
    5. Il Consiglio di Presidenza, sentiti in apposita seduta anche i
Coordinatori delle Commissioni di cui  all'art.  14  della  legge  30
dicembre 1986, n. 936, predispone una proposta di  programma  annuale
di attivita' del Consiglio, anche ai fini della  predisposizione  del
bilancio preventivo. Fornisce all'Ufficio di Presidenza gli indirizzi
necessari  alla  predisposizione  del  documento  di   bilancio.   Il
Presidente del CNEL,  d'intesa  con  i  Vicepresidenti,  su  conforme
parere del Consiglio di Presidenza e valutato il parere del  Collegio
dei Revisori, presenta lo schema di bilancio preventivo all'Assemblea
per la sua approvazione. 
    6. L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del  Consiglio  di
Presidenza puo' chiedere la rimodulazione delle  spese  in  relazione
alla verifica trimestrale effettuata dal Collegio  dei  revisori.  Il
Presidente del CNEL,  d'intesa  con  i  Vicepresidenti,  su  conforme
parere  del  Consiglio  di  Presidenza,  fornisce  indirizzi  per  le
attivita' amministrative finalizzate all'attuazione del programma. 
    7. L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del  Consiglio  di
Presidenza, valutato il parere del Collegio  dei  revisori,  presenta
all'Assemblea il rendiconto consuntivo per la sua approvazione. 
    8. In caso di vacanza di  uno  o  piu'  posti  nel  Consiglio  di
Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura  prevista
al comma 3. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Collegio dei Revisori 
 
    1.  Un  Collegio  di  cinque  Consiglieri  revisori  esercita  le
funzioni di sorveglianza della gestione amministrativa e  finanziaria
del CNEL, secondo quanto previsto dal relativo regolamento. 
    2. In particolare il Collegio dei revisori: 
      a) controlla, almeno trimestralmente, l'andamento  delle  spese
in rapporto allo stato di previsione e ne riferisce al  Consiglio  di
Presidenza, con apposita relazione; 
      b) esamina il  rendiconto  consuntivo  per  ciascun  esercizio,
esprimendo il proprio parere, anche al fine  della  approvazione  del
rendiconto stesso da parte della Assemblea; 
      c) esamina, preventivamente alla approvazione  da  parte  della
Assemblea, il progetto di stato di previsione delle spese predisposto
dall'Ufficio di Presidenza sulla base degli indirizzi  del  Consiglio
di Presidenza; 
      d) fornisce al Consiglio di Presidenza le proprie  indicazioni,
anche  su  base  pluriennale,  in  ordine  alla  compatibilita'   dei
programmi con le risorse disponibili. 
    3. I Consiglieri  revisori  sono  eletti  dall'Assemblea  con  le
procedure previste dall'art. 4 comma 3. 
    4.  I  Consiglieri  revisori  eleggono  al  proprio  interno   un
Presidente. 
    5.  I  Consiglieri  revisori  si  riuniscono  in   collegio,   su
convocazione del loro Presidente. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                    Commissioni e altri Organismi 
 
    1.  Il  Presidente  del  CNEL,  sentiti  i  Vicepresidenti  e  il
Segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e  in
relazione al  programma  di  attivita',  stabilisce  il  numero,  non
superiore a quattro, e le attribuzioni delle Commissioni  istruttorie
di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e  successive
modificazioni e  integrazioni.  Definisce  altresi'  la  composizione
della Commissione  dell'Informazione,  prevista  dall'art.  16  della
legge, e degli  altri  Organismi  istituiti  per  legge,  secondo  le
procedure di cui al successivo comma 2. 
    2. Le Commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non
superiore a quindici. La composizione delle Commissioni  e'  definita
dall'Ufficio di Presidenza in base ai criteri  di  rappresentativita'
delle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge  30
dicembre 1986 n. 936 e successive modificazioni  e  integrazioni.  La
composizione  delle  Commissioni   e   degli   altri   Organismi   e'
formalizzata con determinazione  del  Presidente  del  CNEL,  che  ne
informa l'Assemblea. 
    3. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza e previo parere
vincolante del Consiglio di Presidenza, puo'  istituire,  nell'ambito
delle Commissioni, Organismi (Osservatori, Consulte etc.) in coerenza
con le  finalita'  istituzionali  e  in  relazione  al  programma  di
attivita'.  La  composizione,  le  modalita'   di   funzionamento   e
l'assegnazione alle Commissioni istruttorie degli Organismi istituiti
da convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche che prevedano o  meno
la partecipazione di soggetti  esterni  al  CNEL  sono  definite,  su
parere conforme del Consiglio di Presidenza, con  determinazione  del
Presidente che ne informa l'Assemblea. 
    4. I Presidenti delle Commissioni,  sentiti  i  componenti  della
Commissione stessa, provvedono alla designazione  di  un  consigliere
coordinatore   che   coadiuva   stabilmente   il   Presidente   della
Commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza
e  impedimento.  Il   Presidente   del   CNEL   informa   l'Assemblea
dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi  dei  Coordinatori.  I
Presidenti di Commissione, sentiti i rispettivi Coordinatori, possono
organizzare  l'attivita'  in  gruppi  di  lavoro  coordinati  da   un
relatore.  Il  Presidente,  il  coordinatore  e  i  relatori  insieme
garantiscono il coordinamento della Commissione. 
    5. Fermi restando i casi di rappresentanza su delega diretta  del
Presidente, i Presidenti delle Commissioni e  degli  altri  Organismi
definiscono, previa delibera della Commissione o  dell'Organismo,  la
composizione  delle  delegazioni  per  le  missioni   in   Italia   o
all'estero, necessarie  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  delle
Commissioni. Le missioni  sono  autorizzate  con  determinazione  del
Presidente. 
    6. Le Commissioni e gli altri Organismi istruiscono le  questioni
ad esse assegnate dal Presidente del CNEL,  su  conforme  parere  del
Consiglio di Presidenza,  in  relazione  al  programma  di  attivita'
approvato dalla Assemblea e alle priorita' da essa individuate, e  ne
riferiscono alla stessa. 
    7. La Commissione dell'Informazione, di  cui  all'art.  14  della
legge 936/1986, provvede alla elezione  dei  due  Vice  Presidenti  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    8. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni  deferite
ad una Commissione diversa da quella di appartenenza, puo'  assistere
alle sedute. 
    9. La partecipazione ai lavori  di  una  Commissione  diversa  da
quella di appartenenza non ha effetti economici. 
    10.  Il  Consigliere,  membro  di  una  Commissione  o  di  altro
Organismo, impedito temporaneamente di partecipare  ai  lavori,  puo'
delegare, ad ogni effetto, altro  Consigliere,  previa  comunicazione
scritta  al  rispettivo  Presidente  o  Coordinatore.  In   caso   di
temporaneo  impedimento  di  un   consigliere,   e'   consentita   la
partecipazione attraverso modalita' telematiche. 
    11. Nelle riunioni delle Commissioni e dei  Gruppi  di  lavoro  i
Consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione
rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL. 
    12. Allo svolgimento delle sedute delle Commissioni si applicano,
in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'Assemblea,
ivi comprese quelle relative ai processi verbali. 
 
                               Art. 7. 
 
 
               Regolamenti e Giunta per il Regolamento 
 
    1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti  con  la  maggioranza
assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza e' richiesta
per ogni loro modifica. 
    2. La Giunta per il Regolamento e' presieduta dal Presidente  del
CNEL, ed e' composta da 10 Consiglieri, indicati dalle componenti cui
all'art. 2 della legge 936 del  1986  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.  La  composizione  della   Giunta   e'   definita   con
determinazione  del  Presidente  che  ne  informa   l'Assemblea.   Il
Presidente puo' delegare le  proprie  funzioni  di  Presidente  della
Giunta per il Regolamento ad uno dei suoi componenti. 
    3. La Giunta per il Regolamento  esamina  preliminarmente,  entro
dieci giorni dalla relativa proposta, ogni  questione  relativa  alla
materia regolamentare e ne riferisce alla  prima  Assemblea  utile  e
comunque non oltre trenta giorni dalla proposta. 
    4. Ciascun consigliere puo' presentare proposte  di  modifica  ai
regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta. 
    5. Nel caso in cui i Regolamenti, adottati con  le  modalita'  di
cui  ai  commi  precedenti,  concernano  materie  contemplate   dagli
Articoli 9, 15 e dal comma 2 dell'art. 20  della  legge  30  dicembre
1986, n. 936,  i  medesimi  sono  tempestivamente  inviati,  con  una
relazione illustrativa, dal Presidente del  CNEL  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, ai fini dell'approvazione prevista  dall'art.
20 della stessa legge. 
    6. I Regolamenti e le loro modificazioni  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito del CNEL. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                       Programma ed attivita' 
 
A. Programma 
    1. Il programma annuale di attivita' e' predisposto dal Consiglio
di Presidenza, secondo  quanto  disposto  dall'art.  4  comma  4.  Il
Presidente sottopone il programma all'approvazione dell'Assemblea. 
    2. Le Commissioni possono proporre che un  determinato  argomento
sia inserito nel programma, specificando il tipo di  pronuncia  o  di
iniziativa che ritengano doversi adottare. 
    3. Il programma comprende: 
      -  le  attivita'  connesse  all'esercizio  delle   attribuzioni
previste  dagli  articoli  10  e  10  bis  della  legge,  nonche'  da
convenzioni con altri Enti e Istituzioni; 
      - le attivita' consultive e di iniziativa di cui agli  articoli
11 e 12 della legge 936/86; 
      - le attivita'  della  Commissione  dell'Informazione  previste
dall'art. 16 e le altre attivita' previste dall'art. 17 della legge. 
B. Pareri 
    4. Le richieste  di  parere,  di  cui  all'art.  11  della  legge
936/1986 sono  assegnate  dal  Presidente,  su  conforme  parere  del
Consiglio di Presidenza, ad una Commissione,  ad  altro  Organismo  o
direttamente all'Assemblea. 
    5. Qualora sia fissato un termine dall'organo  che  ha  fatto  la
richiesta, il Presidente del CNEL puo' chiedere, se  necessario,  che
venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso  il
parere. 
C. Iniziativa legislativa 
    6. L'iniziativa legislativa di cui al punto i) dell'art. 10 della
legge n. 936/1986 puo' essere esercitata mediante la presentazione al
Presidente del CNEL, da parte di una Commissione o di altro Organismo
del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge  formulato
in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa. 
    7. Il Presidente sottopone lo  schema  alla  prima  seduta  della
Assemblea che ne delibera la presa  in  considerazione  con  il  voto
favorevole di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. 
    8. Dopo la presa in considerazione da parte della  Assemblea,  il
Presidente  deferisce  l'esame  della   proposta   alla   Commissione
competente  per  materia  o  ad  apposito   Organismo   che   procede
all'elaborazione del testo da sottoporre all'esame  definitivo  della
Assemblea, che delibera a maggioranza  assoluta  dei  Consiglieri  in
carica. Le eventuali posizioni discordanti dovranno essere  riportate
nella relazione illustrativa. 
    9. In assenza del voto favorevole di  cui  al  comma  precedente,
l'Assemblea a maggioranza dei presenti puo' deliberare che lo  schema
di disegno di legge venga presentato al  Governo  e  alle  Camere  in
forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'Art.  12  della  legge
936/1986. 
    10. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi  dal
suo Presidente al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  per  la
successiva presentazione  alle  Camere.  Della  trasmissione  vengono
informati i Presidenti delle Camere. 
D. Osservazioni e Proposte 
    11. Per la presa in considerazione di iniziative, di osservazioni
e proposte di cui all'art. 10, lettera g),  della  legge  citata,  si
applicano, in quanto compatibili, le procedure previste ai commi 6, 7
e 8 del presente articolo. Per la presa in considerazione si  procede
ad una  discussione  preliminare  in  Assemblea  sulla  base  di  una
relazione predisposta dalla Commissione, dall'Organismo o dal  Gruppo
di lavoro competente. Per  i  documenti  la  cui  predisposizione  e'
prevista per legge non e' necessaria la presa in considerazione, e il
Presidente ne affida l'istruttoria direttamente alla/e  Commissione/i
competente/i. 
E. Altre iniziative 
    12. Ove,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  consiliari,  su
indicazione  delle  Commissioni,  dei  Gruppi  di  lavoro   o   della
Assemblea,  occorra  conoscere  dati  ed  ottenere  informazioni   da
Amministrazioni dello Stato e da Enti  pubblici,  il  Presidente  del
CNEL ne fa richiesta tramite i rispettivi Ministri e Presidenti. 
    Possono  altresi'  essere  richiesti  dati  ed  informazioni   ad
organizzazioni economiche, sociali e sindacali. 
F. Archivio delle nomine 
    13. La  Commissione  dell'Informazione  procede,  secondo  quanto
previsto all'art. 16, comma 2, lettera f.  della  legge  30  dicembre
1986, n. 936, alla formazione  e  all'aggiornamento  di  un  archivio
degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza
delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura
del CNEL secondo le modalita' di cui ai successivi commi. 
    14. La Commissione dell'Informazione procede alla  individuazione
delle organizzazioni delle categorie produttive  rappresentate  negli
organismi pubblici, informandone l'Assemblea. 
    15. La Commissione invita le organizzazioni cosi'  individuate  a
trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco  degli  organismi
pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti  con
l'indicazione dei relativi nominativi ed a  comunicare  le  eventuali
variazioni in corso di anno. 
    16. I dati cosi'  raccolti  vengono  archiviati  presso  il  CNEL
secondo  le  direttive  della   Commissione   dell'Informazione   con
riferimento   agli   organismi   pubblici   (col   relativo    ambito
territoriale),  alle  categorie   produttive,   alle   organizzazioni
rappresentate  e  ai  singoli  nominativi  e  quindi  memorizzati  su
supporto informatico. 
    17.  La  Commissione  puo'  procedere  alla   verifica   e   alla
integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente  informazioni
ai singoli organismi pubblici. 
    18. I dati raccolti nell'Archivio vengono pubblicati  annualmente
e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                Pubblicita' degli atti e delle sedute 
 
    1. Le sedute della Assemblea  sono  pubbliche.  Su  proposta  del
Presidente del CNEL o su richiesta di un quinto  dei  Consiglieri  in
carica, l'Assemblea puo' deliberare di adunarsi in seduta riservata. 
    2. Le forme e le modalita' di pubblicita'  degli  atti  del  CNEL
sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza, sulla  base  di  indirizzi
formulati dal Consiglio di Presidenza, utilizzando anche  le  moderne
forme di comunicazione telematica. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                        Segretariato Generale 
 
    1. Il Segretario Generale e' preposto  ai  servizi  del  CNEL  ed
esercita le  funzioni  che  gli  sono  attribuite  dalla  legge,  dai
regolamenti e dalle direttive deliberate dall'Ufficio di  Presidenza,
sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza. 
    2. Gli uffici e i  servizi  del  Consiglio  sono  costituiti  con
determinazione del Presidente, su proposta del Segretario Generale  e
sulla base delle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza sulla
base degli indirizzi  formulati  dal  Consiglio  di  Presidenza.  Gli
Uffici ed i servizi collaborano con gli Organi del Consiglio mettendo
a disposizione le loro competenze per l'attuazione del programma. 
    3. Il  Presidente  sovraintende  all'attivita'  del  Segretariato
Generale e  impartisce  le  direttive  e  le  istruzioni,  deliberate
dall'Ufficio di Presidenza, perche' essa si svolga in conformita'  ai
compiti del CNEL, comunicandole al Consiglio di Presidenza. 

(1) Se non diversamente  previsto  dalla  legge,  tutti  i  quozienti
    utilizzati per la definizione delle maggioranze necessarie per le
    singole valutazioni sono  da  intendersi  arrotondati  all'unita'
    superiore.