In relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  33,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,  in
ottemperanza al quale sono stati pubblicati i  comunicati  di  questa
agenzia nella Gazzetta Ufficiale  del  28  dicembre  2010  e  del  30
dicembre 2011, si rende noto che, per  i  comuni  catastali  compresi
nell'elenco  allegato  al  presente  comunicato,  si  e'   provveduto
d'ufficio, in autotutela, alla rettifica  degli  aggiornamenti  delle
particelle  per  le  quali  e'  stata  accertata   la   presenza   di
incongruenze  nella  definizione  dei  redditi,  riconducibili   alla
mancata attribuzione di talune deduzioni fuori tariffa. 
    Gli elenchi delle particelle interessate dalle rettifiche, ovvero
di ogni porzione  di  particella  a  diversa  coltura,  indicanti  la
qualita' catastale, la classe, la superficie ed i redditi  dominicale
ed agrario, nonche' il simbolo di deduzione, sono consultabili, per i
sessantagiorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato,
all'albo on-line di ciascun comune interessato, presso  le  sedi  dei
competenti   ufficiprovinciali   dell'Agenziadelterritorio   e    sul
sitointernet     della     stessa      agenzia,      alla      pagina
http://www.agenziaterritorio.gov.it. 
    I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo  31
dicembre  1992,  n.  546,  e  successive  modificazioni,  avverso  la
variazione dei redditi, possono essere proposti, ai  sensi  dell'art.
2, comma 33, del decreto legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  entro  il
termine di centoventigiorni decorrenti dalla  data  di  pubblicazione
del  presente  comunicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  innanzi  alla
Commissione tributaria provinciale competente per territorio. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico