IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero
della salute; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
salute»; 
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, relativo ai controlli ufficiali  intesi  a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e  alimenti  e  alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1881/2006  della  Commissione  del  19
dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di  alcuni  contaminanti
nei prodotti alimentari; 
  Vista la Raccomandazione (CE)  della  Commissione  del  6  febbraio
2006, relativa alla riduzione della presenza di  diossine,  furani  e
PCB nei mangimi e negli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva  2004/41/CE  relativo  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore e successive modificazioni; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  del  17  maggio  2011
concernente «Misure urgenti di gestione del  rischio  per  la  salute
umana connesso al consumo di  anguille  contaminate  provenienti  dal
lago di Garda», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.143  del  22
giugno 2011; 
  Visto il documento «Valutazione dei profili  di  contaminazione  da
diossine e PCB nelle anguille e sedimenti del lago di  Garda»  del  5
novembre 2011, elaborato dall'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
G. Caporale - Teramo, Laboratorio nazionale  di  riferimento  per  le
diossine e i PCB in mangimi e alimenti destinati  al  consumo  umano,
presentato alle regioni Lombardia e Veneto e alla Provincia  autonoma
di Trento, in data 4 maggio 2012, nel corso della riunione avente  ad
oggetto  «Composti  organici  clorurarti  persistenti  -   Piano   di
accertamenti lago di Garda»; 
  Considerato  che  il  documento  di  valutazione   appena   citato,
predisposto  sulla  base  dei  risultati  dei   controlli   analitici
effettuati su campioni di pescato e di sedimenti prelevati  nell'anno
2011, evidenzia che la contaminazione delle anguille e dei  sedimenti
del lago di Garda risulta essere diffusa e omogeneamente  distribuita
lungo tutto il perimetro del lago e che, alla luce  dei  profili  dei
congeneri  rilevati,  i  PCB   osservati   potrebbero   derivare   da
contaminazioni  pregresse   al   loro   divieto   di   produzione   e
dall'inadeguato smaltimento di dispositivi contenenti tali sostanze; 
  Considerato che nel corso della riunione del 4 maggio 2012  con  le
regioni Lombardia, Veneto e  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  e'
emersa la necessita' di effettuare un piano di monitoraggio  biennale
di controllo  sui  residui  riconducibili  a  PCB  e  diossine  nelle
anguille del lago di Garda; 
  Ritenuto pertanto di dover prorogare l'ordinanza del Ministro della
salute del 17 maggio 2011 che ha introdotto disposizioni contingibili
ed urgenti per la gestione del rischio per la salute  umana  connesso
al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
del 17 maggio 2011 e' prorogato di dodici mesi.