IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista legge 29 dicembre 1969,  n.  1042,  che  all'art.  2  prevede
l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 10  della
legge 2 agosto  1952,  n.  1221,  appositamente  integrata,  ai  fini
dell'approvazione dei progetti di massima e dei progetti esecutivi di
costruzione di ferrovie metropolitane; 
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n.  211,  concernente  "Interventi
nel  settore  dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa",  e  in
particolare l'art. 9 che  prevede  contributi  per  la  realizzazione
degli interventi di trasporto rapido e sulle ferrovie concesse; 
  Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611;  27
febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23  dicembre  1998,  n.
448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488;  23  dicembre
2000, n. 388, con le quali, tra l'altro,  e'  stata  rifinanziata  la
citata legge n. 211/1992 ed e' stato previsto un apporto  finanziario
statale nel limite rispettivamente del 60 per cento del  costo  delle
opere per i sistemi  di  trasporto  rapido  (metropolitane,  filobus,
impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse e del 100 per  cento
per gli interventi sulle ferrovie in gestione governativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373,   recante   "devoluzione    delle    funzioni    dei    Comitati
interministeriali soppressi ai sensi dell'art.  1,  comma  21,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537", e visto, in particolare,  l'art.  3,
comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del  soppresso
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai
programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992; 
  Visto l'art. 4 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98,  convertito
nella legge 30 maggio 1995, n. 204, con  il  quale,  presso  l'allora
Ministero dei trasporti e della navigazione, e'  stata  istituita  la
Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), con il compito di  supportare
il titolare di quel Dicastero nell'attivita' di  coordinamento  degli
interventi di cui alla citata legge n. 211/1992  e,  in  particolare,
nelle attivita' di predisposizione delle graduatorie per  il  riparto
dei fondi assegnati alla stessa legge; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge  finanziaria  2008),
che all'art. 1, commi 304 e  305,  ha  istituito  il  "Fondo  per  la
promozione e  il  sostegno  dello  sviluppo  del  trasporto  pubblico
locale", con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli
anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli  interventi  di
cui al citato art. 9 della legge n.  211/1992  (trasporto  rapido  di
massa); 
  Visto in particolare il citato comma 304 che prevede che  a  valere
sulle predette risorse per la legge 211/1992, il  20  per  cento  sia
destinato al completamento delle opere in corso  di  realizzazione  e
l'80 per cento al finanziamento dei nuovi interventi,  questi  ultimi
subordinatamente all'esistenza  di  parcheggi  d'interscambio  ovvero
alla loro realizzazione, finanziabile con le risorse di cui al  Fondo
in questione; 
  Visto  il  decreto  legge  27  maggio  2008,  n.  93,   concernente
"disposizioni urgenti per salvaguardare il  potere  d'acquisto  delle
famiglie", convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.  126,  che,  nel
prevedere  all'art.  5  riduzioni   di   autorizzazioni   di   spesa,
nell'allegato ha azzerato la dotazione del suddetto Fondo; 
  Visto  il  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,  concernente
"disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria" e convertito dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133, che all'art. 63, commi 12  e  13,  ha  ripristinato  le  risorse
ridotte con il citato decreto legge n. 93/2008; 
  Visto il decreto 16 febbraio 2009, n. 99 (G.U. n. 126/2009), con il
quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dettato  i
"criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi
nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa finalizzati alla
promozione e  al  sostegno  dello  sviluppo  del  trasporto  pubblico
locale", stabilendo: 
    - i beneficiari delle risorse, 
    - il termine di presentazione delle istanze di finanziamento, 
    -  le  tipologie  di   sistemi   finanziabili,   subordinatamente
all'esistenza o alla realizzazione di parcheggi d'interscambio, 
    - che le citate  istanze  sarebbero  state  sottoposte  all'esame
della richiamata C.A.V. e da questa valutate in base  agli  specifici
criteri  riportati  nello  stesso  decreto  e   prevedendo   che   la
graduatoria di merito cosi'  elaborata  sarebbe  stata  sottoposta  a
questo Comitato per l'approvazione del conseguente piano  di  riparto
delle risorse, 
    - la documentazione da cui le suddette  istanze  dovevano  essere
corredate, 
    -  che  le  graduatorie  per  l'ammissibilita'  ai  finanziamenti
"restano valide per eventuali successivi rifinanziamenti, qualora gli
interventi  proposti  mantengano  la  loro   validita'   in   termini
trasportistici, economici e temporali", 
    - che il mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento
esposti nelle istanze "potra' comportare", previa  valutazione  della
citata  C.A.V.,  "la  revoca  dei  finanziamenti  e   la   successiva
assegnazione ad altri soggetti ammessi in graduatoria"; 
  Visto il decreto 11 maggio 2009 (G.U. n. 126/2009), con il quale il
suddetto Ministero ha  integrato  la  documentazione  istruttoria  da
produrre a corredo delle istanze sopra citate; 
  Vista la delibera 28 giugno 2007, n. 47 (G.U. n. 72/2008),  con  la
quale  questo  Comitato  ha  raccomandato  tra   l'altro   all'allora
Ministero dei trasporti di provvedere, in prosieguo, alla  fissazione
dei termini entro cui le opere  finanziate  avrebbero  dovuto  essere
completate,  termini  da   considerare   vincolanti   ai   fini   del
mantenimento delle risorse attribuite, fatti salvi i  casi  di  forza
maggiore; 
  Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 53 (G.U. S.O. n. 14/2010), con
la quale questo Comitato, nell'approvare il piano  di  riparto  delle
risorse stanziate dal citato art. 63 limitatamente  al  completamento
d'interventi in corso di realizzazione (per 33,1 milioni di euro), ha
preso atto dell'intendimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di destinare al finanziamento dei nuovi interventi la quota
residua di risorse non assegnate ai predetti  completamenti,  pari  a
2,2 milioni di euro; 
  Vista la nota 29 ottobre 2010, n. 44240, con la quale il  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  richiesto  l'inserimento
all'ordine  del  giorno  della  prima  riunione  utile  del  Comitato
dell'approvazione del piano di riparto relativo ai nuovi  interventi,
sulla base della graduatoria di merito definita  dalla  C.A.V.  nella
seduta del 14 giugno 2010; 
  Vista la nota 1° marzo 2011, n. 1602,  con  la  quale  il  suddetto
Ministero ha fornito precisazioni in merito alla procedura di cui  al
citato piano di riparto; 
  Vista la nota 5 dicembre 2011, n. 8526, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha  comunicato  che  le  risorse
disponibili per il citato riparto, impegnate sul  capitolo  7254  del
proprio stato di previsione, ammontano a complessivi 144,8 milioni di
euro per gli anni 2009 e 2010; 
  Vista la nota 6 dicembre 2011, n. 123668, con la quale il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato ha  comunicato  di  non  avere  osservazioni  da
formulare sull'argomento; 
  Considerato che,  secondo  le  previsioni  del  richiamato  decreto
ministeriale n.  99/2009,  l'entita'  delle  risorse  disponibili  ha
indotto a richiedere l'individuazione d'interventi il cui  costo  non
supera i 100 milioni di euro, ovvero  l'individuazione  di  un  lotto
funzionale prioritario d'importo non superiore al predetto limite nel
caso d'interventi di costo superiore; 
  Considerato che il Ministero istruttore ha ritenuto di valutare  le
richieste ricevute  attribuendo  punteggi  a  seconda  del  grado  di
rispondenza  degli  interventi  ai  criteri  di  valutazione  di  cui
all'art. 7 del citato decreto n. 99/2009, criteri che  discendono  da
quelli adottati per il riparto delle risorse di cui alle citate leggi
n. 488/1999 e n. 388/2000; 
  Considerato che anche per le  nuove  opere  l'entita'  massima  del
contributo erogabile e' stata individuata  nella  quota  del  60  per
cento del costo delle opere stesse, gia'  prevista  dalla  richiamata
legge n. 211/1992, e che le istanze di finanziamento dovevano  essere
corredate da idonea documentazione atta ad attestare sia l'impegno al
cofinanziamento sia la copertura delle  spese  di  esercizio  secondo
quanto previsto nel piano economico-finanziario allegato alle istanze
stesse; 
  Considerato   che,   alla   luce   dell'esiguita'   delle   risorse
disponibili, nonche' della necessita'  d'individuare  un  livello  di
documentazione  tale  da  garantire  l'efficacia  complessiva   degli
interventi proposti, la citata C.A.V. ha stabilito in 15 il punteggio
minimo per l'ammissibilita' degli interventi a finanziamento; 
  Considerato che, a fronte delle 50 istanze pervenute, la C.A.V.  ha
escluso 24 istanze, di cui 12  non  esaminabili  per  motivazioni  di
carattere  formale  e  12  non  ammesse  a  valutazione  perche'  non
rispondenti ai requisiti di cui all'art.  7  del  richiamato  decreto
ministeriale n. 99/2009; 
  Considerato   che,   delle   rimanenti    26    istanze    valutate
dall'Amministrazione,  17  sono  risultate  con  punteggio   pari   o
superiore a 15 e sono quindi state inserite nella graduatoria finale; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
    che,  come  previsto  dal  richiamato  decreto  ministeriale   n.
99/2009, il mancato rispetto dei tempi di attuazione degli interventi
finanziati potra' comportare, previa valutazione della citata C.A.V.,
la revoca dei relativi finanziamenti e la successiva assegnazione  ai
successivi interventi inseriti in graduatoria; 
    che  gli  interventi  "provvisoriamente  definanziati"  sarebbero
collocati in graduatoria nella posizione immediatamente successiva  a
quelli  ammessi  a  finanziamento  con  le   risorse   liberate   dal
definanziamento; 
    che,  per  consentire  lo  "scorrimento"  della  graduatoria,  il
Ministero istruttore propone di indicare in  2  anni  dalla  data  di
pubblicazione della presente delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  il
temine massimo  per  l'affidamento  dei  lavori,  pur  continuando  a
definire in maniera puntuale la tempistica di attuazione delle  opere
secondo quanto previsto dalle norme  in  vigore  e  dalla  richiamata
delibera di questo Comitato n. 47/2007; 
    che  il  predetto  Ministero   intende   vincolare   le   risorse
disponibili all'intera graduatoria e non al singolo intervento, dando
comunicazione a questo Comitato delle  eventuali  sostituzioni  degli
interventi finanziati; 
    che gli interventi ammessi a finanziamento sono stati inseriti al
lordo  o  al  netto  dell'IVA  in  base  alle   dichiarazioni   sulla
recuperabilita' dell'imposta presentate dai  soggetti  richiedenti  e
che in caso di mancata dichiarazione  l'imposta  e'  stata  decurtata
d'ufficio, salva l'esatta quantificazione dell'imposta stessa che  la
suddetta Amministrazione dovra' richiedere ai predetti soggetti; 
    che la relazione illustra gli interventi per i quali  sono  state
presentate le istanze di finanziamento e il punteggio  attribuito  ad
ogni intervento in base ai criteri di valutazione sopra richiamati; 
    che  per  i  seguenti  interventi,  il  Ministero  istruttore  ha
rappresentato, in particolare, quanto segue: 
      - per la metrotranvia di Bologna, l'entita'  del  finanziamento
sara' definita solo dopo gli  accertamenti  sul  costo  del  deposito
officina; 
      - per la linea 2 della metropolitana di Milano, rispetto  a  un
intervento complessivo del costo di oltre 150  milioni  di  euro,  il
Ministero istruttore ha proposto il  finanziamento  del  primo  di  2
lotti, ritenuto prioritario e inclusivo della fornitura di rotabili e
della realizzazione di interventi di ammodernamento, e di  una  parte
del secondo lotto dell'opera, per complessivi 46 milioni di euro.  La
denominazione dell'intervento e' stata modificata in "potenziamento e
ammodernamento della linea 2 della metropolitana di Milano - I  lotto
funzionale e II lotto funzionale, relativamente ai soli  impianti  di
alimentazione elettrica e impianti di trazione elettrica"; 
      - per il sistema metropolitano Cosenza-Rende-UNICAL, le analisi
a  sostegno  della  richiesta  di  contributo   comunitario   e   del
cofinanziamento statale sono  state  sviluppate  al  netto  dell'IVA,
nonostante  il  soggetto  attuatore  ne  abbia  dichiarato   la   non
recuperabilita';   conseguentemente,   il    finanziamento    statale
espressamente richiesto (30 milioni di  euro)  e  il  cofinanziamento
dichiarato (110,5 milioni di euro) non consentono  la  copertura  del
costo dell'intervento (160 milioni di euro, comprensivo dell'IVA  non
recuperabile).  Ministero  proponente   ha   pertanto   rilevato   la
necessita' che il soggetto attuatore verifichi la  disponibilita'  di
ulteriori risorse per l'integrale finanziamento dell'opera; 
      - per la linea tranviaria 3  di  Firenze,  considerato  che  il
costo risulta significativamente  superiore  rispetto  a  sistemi  di
trasporto analoghi,  l'entita'  effettiva  del  finanziamento  potra'
essere definita dal citato  Ministero  solo  in  sede  di  esame  del
progetto definitivo, all'atto della valutazione della congruita'  del
costo dell'intervento; 
      - per la linea tranviaria di Prato, tenuto conto che  il  costo
non  comprende  la  fornitura  del  materiale  rotabile,  l'effettiva
assegnazione del contributo dovra' essere subordinata  alla  verifica
della disponibilita' finanziaria del Comune  all'integrale  copertura
del costo del materiale rotabile nella misura prevista dal  programma
d'esercizio inserito nel progetto, si' da raggiungere gli standard di
servizio previsti per l'opera; 
      -  per  la  tratta  metropolitana  Nesima-Misterbianco,   lotto
funzionale prioritario tratta Nesima-Misterbianco Z.I., il  Ministero
istruttore ha espunto dall'intervento il 1°  lotto  del  deposito  di
Paterno', in quanto collocato su tratta diversa, al momento  solo  in
programmazione, e non considerato  nell'ambito  della  documentazione
presentata; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione programma d'interventi 
  1.1 Ai  fini  della  realizzazione  dei  nuovi  interventi  di  cui
all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992,  n.  211,  e'  approvato  il
programma  d'interventi  riportato  in  allegato,  che  forma   parte
integrante della presente delibera. Il programma  e'  finanziato  nel
limite delle risorse attualmente disponibili di cui  all'articolo  n.
63, commi 12 e  13,  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pari a 144,8 milioni di
euro, fermo restando che  l'erogazione  dei  contributi  e'  comunque
subordinata alla verifica dell'integrale copertura  del  costo  delle
opere, comprensivo dell'eventuale IVA non recuperabile. 
  L'erogazione dei contributi e' altresi' subordinata alla  verifica,
da parte della Amministrazione vigilante, della congruita'  economica
dei progetti definitivi degli interventi, nonche' alla  conferma  dei
cofinanziamenti gia' dichiarati, eventualmente integrati da ulteriori
cofinanziamenti. 
  In caso di disponibilita' residue  inferiori  alla  percentuale  di
finanziamento  a  carico  dello  Stato,   il   Ministero   istruttore
verifichera'   la   disponibilita'   del    soggetto    aggiudicatore
dell'intervento a coprire con proprie risorse il  fabbisogno  residuo
ovvero a individuare un lotto funzionale dell'opera cui assegnare  le
risorse statali disponibili nei limiti del 60 per cento del costo del
lotto e che - in caso di impraticabilita' della predetta procedura  -
le  risorse  potranno  essere  destinate  al  successivo   intervento
presente in graduatoria. 
  1.2 I contributi previsti nel programma in questione  rappresentano
la quota massima di  partecipazione  statale  ai  costi  delle  opere
indicate nel programma stesso. Gli importi  definitivi  dei  predetti
contributi saranno quantificati dal Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, entro la citata  quota  massima  e  nei  limiti  della
consueta percentuale di contribuzione del 60 per  cento,  sulla  base
del costo degli interventi definitivamente  accertato  dal  Ministero
stesso e comunque nel limite indicato dal precedente punto 1.1. 
  Il predetto Ministero provvedera' a dare comunicazione al  riguardo
alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione ed il coordinamento della politica economica entro  30
giorni  dall'adozione  del  relativo   provvedimento,   specificando,
altresi', la quota di finanziamento effettivamente riconosciuta  agli
interventi in questione e l'anno d'imputazione delle risorse. 
  1.3 Il finanziamento degli interventi collocati  nel  programma  di
cui al predetto punto 1 avverra' secondo la  procedura  prevista  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  come  esposta  nella
precedente presa d'atto. Per le risorse relative  all'anno  2009,  in
regime di perenzione amministrativa a partire dal  1°  gennaio  2012,
l'erogazione sara' subordinata alla definizione  della  procedura  di
reiscrizione in bilancio, compatibilmente con i  vincoli  di  finanza
pubblica e con le  disponibilita'  dell'apposito  fondo  di  riserva,
sulla base di  specifica  richiesta  da  parte  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  1.4 Per gli interventi il cui costo di realizzazione include  oneri
relativi al materiale rotabile,  i  soggetti  aggiudicatori  dovranno
assicurare che  il  predetto  materiale,  parzialmente  finanziato  a
carico di fondi pubblici, resti di proprieta' pubblica, salvo che  il
servizio venga poi posto a gara. 
2. Clausole finali 
  2.1. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  vigilera'
sull'attuazione della presente delibera, in particolare  sollecitando
i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva
realizzazione delle opere in questione. 
  2.2. Restano ferme le  direttive  formulate  in  precedenza  e  non
esplicitamente modificate con la presente delibera. 
    Roma, 6 dicembre 2011 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
Il Segretario: Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 62