RoActemra e' indicato per il trattamento dell'artrite  idiopatica
giovanile sistemica (AIGs)  attiva  in  pazienti  di  eta'  uguale  o
superiore  ai  2  anni  che  non  abbiano  risposto  adeguatamente  a
precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidi  (FANS)
e corticosteroidi sistemici. RoActemra puo' essere  somministrato  in
monoterapia (in caso di intolleranza a metotressato (MTX) o quando il
trattamento con MTX risulti inappropriato) o in associazione con MTX. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.  254  del  31
ottobre 2009; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping"; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5  della  legge  222/2007  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Roche S.P.A.  rappresentante
per l'Italia della ditta Roche Registration  Limited  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico -  Scientifica
nella seduta del 13 settembre 2011; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  20
febbraio 2012; 
  Vista la deliberazione n. 12 in data 15 marzo 2012 del Consiglio di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
Generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche: 
    RoActemra e' indicato per il trattamento dell'artrite  idiopatica
giovanile sistemica (AIGs)  attiva  in  pazienti  di  eta'  uguale  o
superiore  ai  2  anni  che  non  abbiano  risposto  adeguatamente  a
precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidi  (FANS)
e corticosteroidi sistemici. RoAtemra puo'  essere  somministrato  in
monoterapia (in caso di intolleranza a metotressato (MTX) o quando il
trattamento con MTX risulti inappropriato) o in associazione con MTX. 
  del  medicinale  ROACTEMRA  (tocilizumab),  nelle  confezioni  gia'
autorizzate, sono rimborsate come segue: 
    Sconto  obbligatorio  alle  strutture  pubbliche  sul  prezzo  Ex
Factory come da condizioni negoziali. 
    Tetto  di  spesa  sull'Ex  Factory  separato  per   l'indicazione
pediatrica: € 1 (uno) milione. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi e in base al fatturato (al netto  di  eventuale  Payback)
trasmessi attraverso il flusso  della  tracciabilita'  per  i  canali
Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata.
E' fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente  i
dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto  e
il relativo trend dei consumi nel  periodo  considerato,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo
di riferimento, per i prodotti gia' commercializzati avra' inizio dal
mese della pubblicazione del provvedimento in  G.U.,  mentre,  per  i
prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di  inizio  dell'effettiva
commercializzazione. 
  Rimangono inalterate le condizioni negoziali gia' autorizzate. 
  Il prodotto sara' inserito nel registro di Monitoraggio dei Farmaci
Biologici in fase di definizione.