Alle Associazioni ed organizzazioni apistiche nazionali 
Alle regioni e province autonome 
Assessorati Agricoltura 
All' I.C.Q.R.F - Direzione generale 
della  prevenzione e repressione frodi 
Al Ministero dello sviluppo economico 
Al Ministero della salute 
Al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 
Al CRA-API 
  Il decreto legislativo 21 maggio  2004  n.  179,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004, ha dato attuazione alla
direttiva    2001/110/CE,     concernente     la     produzione     e
commercializzazione  del  miele,   prevedendo   l'abrogazione   della
precedente normativa nazionale  costituita  dalla  legge  12  ottobre
1982, n.753 e successive modifiche ed integrazioni. 
  In sede di applicazione della normativa di cui in oggetto, emersero
alcune problematiche relative alle  indicazioni  che  possono  essere
utilizzate  a  completamento  della  denominazione  "miele"   ed   in
particolare la possibilita' utilizzare il termine  «Millefiori»  come
indicazione di origine floreale. Tale aspetto fu chiarito con lettera
circolare  n.  21207  dell'8  marzo   2005,   ritenendo   ammissibile
l'indicazione di "millefiori", riferita a miele proveniente  da  piu'
specie vegetali. 
  Del resto e' noto che tale  indicazione  costituisce  ormai  per  i
consumatori italiani ed europei una vera e propria consuetudine ed un
motivo di riconoscibilita' del  prodotto  in  linea  con  la  vigente
normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura, presentazione e
pubblicita' dei prodotti alimentari. 
  Sulla   base   delle   considerazioni   sopra   esposte,    occorre
circostanziare l'utilizzo del termine «Millefiori», in  modo  da  non
indurre  in  errore  il  consumatore.  Al  riguardo  si   forniscono,
pertanto, ulteriori elementi informativi: 
    Non puo' definirsi miele «Millefiori» un prodotto derivante dalla
miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale; 
    Si dice miele «Millefiori» il  prodotto  rispondente  al  Decreto
legislativo n. 179 del 21 maggio 2004  -  recante  «Attuazione  della
Direttiva   2001/110/CE    concernente    la    produzione    e    la
commercializzazione del miele» - e per il quale  non  sia  definibile
una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata)  origine
botanica; 
    Per quanto riguarda l'area di produzione, ai sensi  dell'articolo
2 comma 4 della Direttiva 2001/110/CE, si fa riferimento al paese o i
paesi in cui il miele  e'  stato  raccolto,  i  quali  devono  essere
indicati in etichetta (art. 2-bis - Legge n. 81 dell'11 marzo 2006); 
    A  salvaguardia  degli  interessi  del  consumatore  deve  essere
garantito  il  pieno  rispetto  delle  norme  che   disciplinano   la
tracciabilita' delle produzioni; 
    In  analogia   con   le   produzioni   di   origine   monoflorali
nell'etichettatura del prodotto il termine «Millefiori»  puo'  essere
utilizzato in  associazione  alla  denominazione  legale  di  vendita
«Miele»; 
    Per il miele di produzione italiana,  in  merito  all'obbligo  di
indicazione in etichetta del paese di origine del prodotto, questo e'
altresi' da intendersi assolto anche  attraverso  la  dizione  «Miele
Italiano». 
 
      Roma, 31 maggio 2012 
 
                                     L'ex direttore generale          
                          della competitivita' per lo sviluppo rurale 
                                             Blasi