IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e   successive
modificazioni; 
  Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7  del
Regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, che  disciplina  le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli; 
  Viste le modifiche dell'art. 7 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, operate con l'art. 11, comma  5,
del decreto legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito  con  legge  4
aprile  2012,  n.  35,  che,  in  particolare,  indicano  che   nella
individuazione dei giorni di divieto in aggiunta  a  quelli  festivi,
ferme restando le esigenze di sicurezza  stradale,  si  debba  tenere
conto delle prevedibili condizioni di traffico e degli effetti che  i
divieti  determinano  sull'attivita'  di  autotrasporto  nonche'  sul
sistema economico produttivo nel suo complesso; 
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t; 
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  nuovo  codice
della strada; 
  Considerato che per l'anno in corso i flussi di traffico  risultano
oggettivamente diminuiti  sulle  strade  extraurbane  in  conseguenza
delle  attuali  difficolta'  economiche  che   hanno   ridimensionato
l'attivita' produttiva e la distribuzione in  Italia,  e  che  quindi
risulta opportuno emanare un  nuovo  provvedimento  finalizzato  alla
regolamentazione della circolazione, fuori dai  centri  abitati,  dei
veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di  cose,  aventi
massa complessiva massima autorizzata superiore a  7,5  t,  anche  in
esecuzione delle intervenute modifiche dell'art. 7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  301  del  28  dicembre  2011,
recante  l'attribuzione  delle  deleghe  al   Vice   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di  cose,  di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t,  nei  giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2012,  di  seguito
elencati: 
    a) tutte le domeniche  dei  mesi  di  gennaio,  febbraio,  marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle  ore  08,00  alle
ore 22,00; 
    b) tutte le domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto  e
settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00; 
    c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; 
    d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile; 
    e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile; 
    f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile; 
    g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile; 
    h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; 
    i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; 
    j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno; 
    k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio; 
    l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio; 
    m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio; 
    n) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio; 
    o) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio; 
    p) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto; 
    q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto; 
    r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dell'11 agosto; 
    s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto; 
    t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto; 
    u) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto; 
    v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto; 
    w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre; 
    x) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; 
    y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; 
    z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre; 
    aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre; 
    bb) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre; 
    cc) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; 
    dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. 
  2. Per i complessi di veicoli  costituiti  da  un  trattore  ed  un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui  al  comma  precedente  deve  essere  riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel  caso  in
cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara  dello
stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione
non  si  applica  se  il  trattore  circola  isolato  e   sia   stato
precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il  sistema
intermodale,  purche'  munito  di  idonea  documentazione  attestante
l'avvenuta riconsegna.