1. Premessa. Il presente documento di indirizzo e' volto a disciplinare le procedure di controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti riguardanti la realizzazione degli interventi - previsti dall'art. 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - e destinati a superare le criticita' determinate dal sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, attraverso la realizzazione di nuovi istituti di pena e l'ampliamento della capienza di quelli esistenti (cd. «Piano carceri»). In particolare, a mente dell'art. 17-quater del medesimo decreto-legge, i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto i lavori, i servizi e le forniture ricomprese nel «Piano carceri» sono effettuati con l'osservanza delle linee-guida indicate da questo Comitato, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Come e' noto, in virtu' dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, prorogato con successivi provvedimenti fino al 31 dicembre di quest'anno, l'attuazione del «Piano Carceri» e' stata affidata ad un commissario delegato, i cui poteri sono stati definiti, anche in deroga ad alcune normative, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861 e del 13 gennaio 2012, n. 3995. In preparazione del presente documento, si e' ritenuto opportuno assumere preventivi contatti con il commissario delegato, onde acquisire un quadro conoscitivo di sintesi circa le iniziative gia' avviate e quelle in itinere. Gli elementi raccolti evidenziano i seguenti punti di rilievo: il commissario delegato assolve la funzione di stazione appaltante, curando le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti pubblici finalizzati alla realizzazione degli interventi compresi nel «Piano carceri». In queste attivita', il commissario e' coadiuvato da soggetti attuatori; il Piano comprende la realizzazione di quattro nuovi istituti di pena nei comprensori di Torino, Catania, Pordenone e Camerino (Macerata), e l'ampliamento di altre sedici infrastrutture; sono stati gia' pubblicati i bandi di gara relativi all'ampliamento dei penitenziari di Milano, Parma, Vicenza, Sulmona (Aquila), Lecce, Taranto, Trapani, Siracusa; devono ancora essere pubblicati i bandi di gara relativi all'ampliamento degli istituti di pena di: Bologna, Ferrara Bergamo, Reggio Emilia, Roma-Rebibbia, Napoli-Secondigliano, Trani, Caltagirone; per la partecipazione alle gare, le imprese interessate devono essere in possesso di abilitazione di sicurezza di adeguato livello; e' prevista l'attivazione di procedure espropriative per la realizzazione di nuovi istituti di pena; i bandi di gara (sia quelli gia' pubblicati, sia quelli ancora da pubblicare) non prevedono il ricorso alla figura del general contractor; il commissario delegato ha manifestato la disponibilita' a sottoporre uno dei progetti da realizzarsi alla sperimentazione di monitoraggio di cui al progetto C.A.P.A.C.I., previsto dalle delibere del CIPE n. 50 del 2008, n. 34 del 2009, n. 45 del 2011, da attuarsi anche secondo le indicazioni integrative e sostitutive CIPE formulate dall'apposito gruppo di lavoro C.A.P.A.C.I.; Considerato il quadro di insieme appena descritto, sono definite nei seguenti termini - salvo modifiche e integrazioni che potranno in seguito intervenire anche alla luce di eventuali ulteriori forme di collaborazione inter-istituzionale - le linee-guida antimafia ai sensi dell'art. 17-quater del decreto-legge n. 195/2009. 2. Sistema dei controlli. Gli indirizzi contenuti nel presente documento, si pongono in linea di continuita' con le linee-guida adottate da questo comitato nel giugno del 2005, che costituiscono tuttora un punto di riferimento di ordine generale, e con l'evoluzione delle metodologie di controllo stabilite nelle linee-guida varate in relazione ad alcune esigenze di massimo rilievo nazionale. Ci si riferisce, nello specifico, ai quattro atti di indirizzo riguardanti la ricostruzione delle localita' dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (pubblicate l'8 luglio 2009, il 12 agosto e il 31 dicembre 2010, e il 25 gennaio 2012) e la realizzazione degli interventi connessi all'EXPO 2015 di Milano (pubblicate il 19 aprile 2011), nonche', da ultimo (le linee-guida approvate dal CIPE il 3 agosto 2011, pubblicate il 4 gennaio 2012). Alla luce di cio' e considerate anche le «buone prassi» testate nei contesti appena menzionati, il comitato ritiene che i controlli si dovranno sviluppare in tre distinte fasi: I) la fase preliminare all'avvio dei lavori, nell'ambito della quale l'attenzione viene principalmente rivolta alle aree di sedime dell'infrastruttura, attraverso una mappatura delle unita' catastali, inserite nel piano particellare di esproprio. Tale attivita' e' finalizzata a verificare i «passaggi di proprieta'» verificatisi nel biennio precedente; II) la fase di definizione del piano degli affidamenti, a valle dell'individuazione del soggetto aggiudicatario, con conseguente definizione della filiera degli operatori che intervengono a qualsivoglia titolo nel ciclo realizzativo dell'opera; III) la fase di cantierizzazione dell'opera. In tale fase - oltre a quanto previsto nello schema di protocollo di cui si dira' in seguito, contenente previsioni anche in tema di monitoraggi del reclutamento della manodopera - troveranno applicazione la direttiva del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010, nonche' le disposizioni dell'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 riguardanti lo screening preventivo delle imprese operanti nei «settori sensibili» e quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2010 concernenti gli accessi ai cantieri, da effettuarsi secondo le particolari modalita' su cui ci si soffermera' a breve. Cio', in particolare, fino a quando non risulteranno costituite e saranno operative le «white list» per le categorie previste dall'art. 17-quater del decreto-legge n. 195/2009 in relazione all'individuazione di soggetti economici non soggetti a rischio di inquinamento mafioso. 3. Controlli nella fase preliminare all'avvio dei lavori. La prima fase dei controlli e' orientata a verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprieta' delle aree interessate dagli espropri finalizzati alla realizzazione dei nuovi istituti di pena. A tal fine, il commissario delegato, quale stazione appaltante, fornira' alla prefettura territorialmente competente, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Il piano sara' trasmesso, a cura dello stesso commissario, anche a questo comitato che lo partecipera' alla Direzione nazionale antimafia per gli aspetti di interesse. In un'ottica tesa a garantire la massima trasparenza delle procedure ablatorie, il commissario - quale autorita' competente ad eseguire gli espropri a mente dell'art. 17-ter del ripetuto decreto-legge n. 195/2009 - indichera' alla prefettura i criteri di massima sulla base dei quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare eventuali circostanze legate all'andamento del mercato immobiliare o altri fattori che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta, naturalmente, fermo l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attivita' espropriative. In un'ottica di leale collaborazione tra istituzioni, la prefettura territorialmente competente potra' avvalersi dell'apporto consulenziale e della collaborazione delle articolazioni dell'Agenzia del territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione dell'indennizzo. 4. Controlli sugli affidamenti. 4.1 I soggetti del monitoraggio. L'art. 17-quater, del decreto-legge n. 195/2009 individua il baricentro dei controlli antimafia nei prefetti delle province dove avranno luogo i singoli interventi previsti dal piano carceri. Essi, infatti, sono chiamati a svolgere, in seno agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, una funzione di coordinamento di tutte le attivita' da sviluppare su questo versante, anche al fine di conferire alle medesime unitarieta' d'azione. Nello svolgimento di tali compiti ed in ragione delle particolari delicatezza e complessita' delle iniziative da sviluppare, la citata disposizione pone a supporto di ciascuno dei prefetti interessati dalle progettualita' in commento una sezione specializzata di questo comitato. E' in via di perfezionamento il provvedimento che istituisce le sezioni specializzate previste dal ripetuto art. 17-quater presso ciascuna delle prefetture coinvolte. Le sezioni specializzate costituiranno un organo consulenziale a disposizioni dei prefetti anche per le analisi delle possibili anomalie che dovessero essere rilevate e si affiancano quindi ai gruppi interforze ex decreto ministeriale 14 marzo 2003, chiamati a svolgere compiti di analisi e di «controllo dinamico» sull'esecuzione delle opere. Accanto a tale strumentazione, va peraltro evidenziata l'esigenza che l'attivita' dei prefetti interessati e dei citati organismi possa avvalersi dell'apporto indispensabile di tutti i soggetti istituzionali e no a vario titolo coinvolti nella realizzazione degli interventi del «Piano carceri», confermando la «logica di rete» che ha ispirato in questi anni l'azione di questo comitato. In questo senso vengono fornite, con il presente atto di indirizzo, alcune indicazioni che naturalmente potranno essere integrate anche attraverso le «buone prassi» sperimentate in loco. 4.2 Indirizzi generali per il commissario delegato e i soggetti aggiudicatori. Analogamente a quanto disposto con le linee-guida per l'Abruzzo e per l'EXPO 2015, le misure organizzative ed i controlli a fini antimafia concernenti le attivita' per la realizzazione del «Piano carceri» dovranno tener conto delle seguenti linee di indirizzo. In primo luogo, il commissario delegato dovra' prevedere la realizzazione di una anagrafe degli esecutori (d'ora in poi «Anagrafe») accessibile alla Direzione investigativa antimafia e ai gruppi interforze delle prefetture interessate, concernente i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari ed affidatari, nonche' ogni altro soggetto della «filiera delle imprese» cosi' come definita dall'art. 6 del decreto-legge n. 187/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 2010. Tale anagrafe sara' a disposizione del servizio alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le specifiche esigenze di tale organismo. Tale anagrafe deve contenere le seguenti informazioni essenziali: a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico; b) tipologia e importo del contratto, subcontratto o subappalto; c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonche' relative al direttore tecnico; d) annotazioni relative all'eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, nonche' all'applicazione della relativa penale pecuniaria; e) indicazione del conto dedicato per le esigenze di tracciabilita' dei flussi finanziari ovvero, per quanto concerne l'intervento che verra' incluso nel citato progetto C.A.P.A.C.I., per le esigenze del monitoraggio finanziario in fase di sperimentazione nell'ambito di detto progetto. Il commissario delegato si avvale, per la formazione e l'inserimento dei dati necessari alla popolamento dell'anagrafe, della collaborazione degli stessi soggetti esecutori con i quali potranno essere assunte intese per la definizione delle specifiche modalita' collaborative coerentemente a quanto stabilito nello schema di protocollo allegato al presente atto di indirizzo Tale collaborazione, in quanto rivolta a soddisfare specifiche esigenze informative di tipo sistemico connesse a finalita' antimafia, non determina l'insorgenza di alcun onere economico a carico del commissario delegato, nel senso che non comporta alcuna variazione del prezzo, importo o valore del contratto, subcontratto o subappalto, ne' legittima alcuna richiesta in tal senso. A questo proposito, occorre ricordare che l'art. 1, comma 5, del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, stabilisce che le imprese, individuali e collettive, aggiudicatarie di contratti pubblici sono tenute a fornire notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali. All'osservanza di tale obbligo, per la violazione del quale la legge prevede la sanzione dell'arresto, sono tenute le imprese partecipanti a procedure ad evidenza pubblica con l'invio alla stazione appaltante del modello GAP; in tal senso dunque la collaborazione di cui si e' detto viene a rappresentare una particolare modalita' di declinazione di tale obbligo, non costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa. Le informazioni presenti nell'anagrafe degli esecutori sono utilizzabili dalla Direzione investigativa antimafia ai fini dell'attivita' istituzionale di monitoraggio degli appalti pubblici volta a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalita' organizzata. Un report delle risultanze dell'anagrafe, corredato da eventuali osservazioni circa gli esiti delle attivita' di analisi e di interpolazione dei dati che possano essere considerate d'interesse per l'orientamento dei compiti di indirizzo del comitato, sono messe a disposizione delle gia' citate sezioni specializzate, nonche' del comitato. 4.3 Controlli antimafia. Il comitato, analogamente a quanto gia' disposto per «l'emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, ritiene fondamentale che i controlli antimafia si svolgano estendendo a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese» l'obbligo di assoggettarsi al regime delle informazioni prefettizie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 (e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 e, in seguito, di cui all'art. 91 del codice delle leggi antimafia). Tali informazioni costituiscono l'unica ed esclusiva forma di accertamento antimafia per le fattispecie contrattuali, sub-contrattuali, i sub-appalti, i cottimi, le prestazioni d'opera, le forniture e i servizi, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalita' di esecuzione. Nell'ambito dei protocolli d'intesa che saranno stipulati coerentemente allo schema di protocollo - tipo allegato al presente provvedimento si potranno prevedere limitate forme di esenzione per le acquisizioni di modesto importo destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento. L'accertamento di cause ostative ad effetto interdittivo tipico (art. 10, comma 7, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998), determina l'impossibilita' di stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto o subappalto, nonche', in caso di accertamento successivo alla stipula o all'autorizzazione, la perdita del contratto, del subcontratto o subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale o alla revoca dell'autorizzazione. Accede alla sanzione della perdita del contratto l'applicazione di una penale pecuniaria, stabilita nella misura minima del 5% dell'importo o del valore del contratto, subcontratto o subappalto (salvo diversa e superiore aliquota pattuita tra i soggetti contraenti. Tale sanzione pecuniaria risponde ad un duplice ordine di ragioni: da un lato, si ritiene che possa assolvere ad un'efficace azione dissuasiva, dispiegando, cioe', una funzione di deterrenza, generalmente appartenente ad ogni misura che aggredisca o minacci di aggredire l'ambito economico-patrimoniale del soggetto cui e' potenzialmente rivolta una sanzione di tipo monetario; dall'altro, viene ad ammortizzare le perniciose conseguenze derivanti alla parte in bonis dalla necessita' di dover procedere alla sostituzione «in corsa» dell'impresa colpita da interdizione antimafia. Sotto quest'ultimo aspetto, la sanzione pecuniaria corrisponde a una forma di forfetaria liquidazione del danno, salvo che la parte lesa non lamenti un maggior danno per il cui riconoscimento restano naturalmente ferme le ordinarie tutele risarcitorie. La perdita del contratto ne comporta la comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dei conseguenti adempimenti in tema di casellario informatico delle imprese dettati con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008 della stessa autorita'. 5. I controlli nella fase esecutiva e di cantierizzazione dell'opera. 5.1 Indirizzi per il monitoraggio delle attivita' di cantiere. Nell'indicata direzione appare necessario che anche per gli interventi del «Piano carceri» venga attuata l'esperienza del «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere», sulla scorta di quanto gia' sperimentato per altre importanti realizzazioni comprese nel Piano infrastrutture strategiche (PIS), ed in coerenza con le recenti disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010. Come e' stato gia' specificato, a partire dalle linee-guida di carattere generale del 2005, la fase di cantierizzazione dell'opera appare particolarmente delicata in quanto, con riferimento ad essa, vengono a manifestarsi pressioni a carattere estorsivo, talora condotte con metodi violenti e con danno a persone e cose. In relazione a tale specifico rischio appare necessario siano fatti oggetto di attenta valutazione i piani coordinati di controllo del territorio onde verificare, in relazione alla dislocazione delle aree di cantiere e alla mappatura dei rischi l'esigenza di possibili modifiche o integrazioni del dispositivo di controllo territoriale. Il cennato sistema si impernia sulla costituzione di un data-base, della cui gestione e' responsabile l'impresa affidataria principale o concessionaria, che all'uopo individua un proprio referente di cantiere, in cui e' inserito, con cadenza settimanale, il piano delle informazioni (anche detto settimanale di cantiere) relative: i) alle ditte che intervengono sul cantiere, a qualunque titolo risultino coinvolte; ii) ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi identificativi e il nominativo del proprietario; iii) al personale delle ditte la cui presenza e' prevista in cantiere nell'arco di validita' temporale del piano, con relativa indicazione nominativa (peraltro, dovra' essere ribadita l'obbligatorieta' della dotazione e utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008); iv) alle persone, che per motivi diversi da quelli indicati al punto precedente, risultino comunque autorizzate all'accesso in cantiere. Per assicurare il concreto rispetto del piano di informazioni, e, conseguentemente, preservarne l'efficacia, e' altresi' necessario che il referente di cantiere comunichi senza ritardo ogni eventuale variazione che dovesse intervenire relativa ai dati gia' inseriti nel piano stesso. Il piano di informazioni e' trasmesso, per il tramite delle prefetture interessate dalle opere, alle rispettive forze di polizia territoriali e alla direzione dei lavori mediante interfaccia web. Le forze di polizia territoriali provvedono al riscontro dei dati; nel caso vengano rilevate anomalie o altre evidenze ritenute d'interesse, la sezione specializzata procede ad investire il gruppo interforze per l'esame (1) E' opportuno, inoltre, che vengano previsti incontri periodici tra il referente di cantiere e il gruppo interforze per procedere ad aggiornamenti di situazione e allo sviluppo di focal point. Quanto al tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera, tale esigenza corrisponde, in effetti, alla considerazione secondo cui la pressione criminale viene talora ad interferire anche nelle attivita' di reclutamento di unita' lavorative, rappresentando una forma di mascheramento di indirette pratiche di carattere estorsivo. In ogni caso, tale forma di monitoraggio puo' senz'altro infrenare fenomeni di sfruttamento e di caporalato, con connessa evasione/elusione della normativa di protezione sociale, spesso sintomatici di ingerenze di natura criminale. A questo riguardo, lo schema di protocollo-tipo allegato alle presenti linee-guida, aperta alla firma delle parti sociali, contiene specifiche clausole di riferimento alle quali si fa rinvio. 5.2 Obblighi di denuncia. L'impresa aggiudicataria/affidataria e gli operatori economici della filiera dovranno inoltre assumere l'obbligo di denunciare i tentativi di estorsione, con qualunque forma e modalita' essi siano stati perpetrati. L'inosservanza di tale obbligo dovra' essere assistito da specifiche sanzioni, potendo comportare anche la perdita del contratto o del sub-contratto. In analogia con quanto previsto dall'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006, il comportamento dell'aggiudicatario/affidatario sara' oggetto di comunicazione alla stazione appaltante perche' possa essere valutato ai fini della successiva ammissione ad ulteriori procedure contrattuali gestite dalla medesima stazione appaltante. 5.3 Tracciabilita' dei flussi finanziari. Il ripetuto art. 17-quater del decreto-legge n. 195/2009 ha previsto l'applicazione di procedure di tracciamento dei flussi finanziari derivanti dai contratti pubblici riguardanti la realizzazione degli interventi del «Piano carceri». Tale materia e' oggi pienamente regolata dalle previsioni degli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, alle quali quindi, il commissario delegato, i soggetti aggiudicatari e gli operatori economici della filiera dovranno quindi attenersi. Il commissario delegato indichera' inoltre uno dei interventi da realizzarsi che sara' sottoposte alla sperimentazione di monitoraggio finanziario previste nell'ambito del progetto C.A.P.A.C.I.. 5.4 Indirizzi per i prefetti. Come gia' anticipato, il comitato ravvisa la necessita' che gli accertamenti antimafia sui soggetti aggiudicatari e sugli operatori economici della filiera vengano svolti unicamente nella forma dell'informazione antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 (in seguito art. 91 del codice delle leggi antimafia), salve le eccezioni stabilite nello schema di protocollo allegato al presente atto di indirizzo. Sempre in deroga alle vigenti disposizioni di legge, appare opportuno adottare alcuni accorgimenti riguardanti la procedura di rilascio delle informazioni antimafia, positivamente sperimentati sia per l'«emergenza Abruzzo», sia per l'EXPO 2015, mentre per l'emissione delle comunicazioni antimafia continueranno ad osservarsi le normative ordinarie. In primo luogo, si ritiene di confermare l'adozione di un modello procedimentale distinto in due momenti successivi: l'accertamento, nell'immediato, dell'insussistenza delle cause interdittive tipizzate di cui all'art. 10, comma 7, lettera a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base delle risultanze emergenti dal sistema SDI, integrato necessariamente con le acquisizioni effettuate a seguito della consultazione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, seguito dalla successiva verifica delle situazioni riconducibili alla lettera c) del cennato art. 10, che com'e' noto, si presentano piu' complesse e articolate. Tale meccanismo per ben operare dovra' necessariamente contare su un forte scambio informativo tra le varie componenti della rete di monitoraggio prevista dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 e le sezioni specializzate, quali fondamentali strutture di supporto al momento decisionale riservato al prefetto. Altrettanto fondamentale appare il ruolo delle prefetture coinvolte negli accertamenti in ragione del radicamento dell'impresa sul proprio territorio, cosi' come dei gruppi interforze che dovranno farsi carico del coordinamento del flusso informativo proveniente dai vari centri di raccolta ed esame dei dati informativi. In relazione, poi, all'esigenza di una concentrazione operativa dei flussi informativi anche nella fase decisionale culminante nell'adozione dell'eventuale informativa interdittiva, si ritiene che anche per il «Piano carceri» debba essere replicato il modello operativo applicato per l'Abruzzo e l'EXPO 2015, imputando al prefetto, nel cui territorio si realizzeranno gli interventi, la competenza all'emanazione di tutte le informative che interessino imprese anche aventi sede legale in qualunque altra provincia. Tenuto conto dell'innovativita' di tale modello, si ritiene opportuno sintetizzare i passaggi e le modalita' attraverso i quali procedere al rilascio delle informazioni: a) la prefettura interessata dall'esecuzione dell'opera e' la sede competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia; cio' in quanto appare indispensabile concentrare in un unico polo il flusso in entrata e in uscita delle informazioni relative a tutte le imprese interessate alla realizzazione dell'evento; b) la prefettura interessata dall'opera interloquisce con le prefetture ove hanno sede legale gli operatori economici, ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari all'adozione dell'informativa antimafia; c) in particolare, la prefettura interessata dall'opera, sulla scorta delle indicazioni sopra delineate, procede immediatamente agli accertamenti di cui alle lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base dei dati emergenti dallo SDI, integrati necessariamente con le risultanze dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti acquisiti, per il tramite della prefettura della provincia. Sulla base di tali elementi, la prefettura del luogo di esecuzione dell'opera rilascera', in presenza dei necessari presupposti, una liberatoria provvisoria, inviandola al commissario delegato. Si ribadisce che una procedura di questo tipo non puo' prescindere dalla valorizzazione, in ogni momento, degli apporti conoscitivi che possono essere forniti dalla prefettura del luogo di sede legale dell'impresa, la quale mantiene il costante contatto con la realta' locale. Per questo momento, resta ferma la possibilita' per la prefettura del luogo di sede legale dell'operatore economico di: comunicare gia' in questa fase, ove non emergano situazioni di complessita', anche gli elementi riguardanti l'eventuale esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, fornendo alla prefettura del luogo di esecuzione dell'opera una propria valutazione al riguardo. In questa ipotesi infatti le due fasi della procedura descritta coincideranno, consentendo di evitare inutili dilatazioni dei tempi di conclusione del procedimento di adozione della documentazione antimafia; ovvero segnalare motivi di opportunita', eventualmente emersi, proponendo alla prefettura del luogo di esecuzione dell'opera di differire il rilascio della liberatoria provvisoria, in attesa del completamento degli accertamenti; d) nel caso in cui la situazione da scrutinare riveli complessita' o esigenze di approfondimento che non permettono di fornire, contestualmente ai certificati del casellario giudiziario e dei carichi dipendenti anche gli elementi riguardanti l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, la prefettura del luogo di sede legale lo comunichera' alla prefettura del luogo di esecuzione dell'opera. Conclusisi i necessari accertamenti, la prefettura del luogo di sede legale dell'impresa, nel trasmettere gli elementi documentali utili al rilascio delle informazioni antimafia da parte della prefettura del luogo di esecuzione dell'opera, fornira' le proprie valutazioni al fine di supportare quest'ultima nella definitiva adozione dei provvedimenti della documentazione antimafia; e) la prefettura del luogo di esecuzione dell'opera rendera' comunque partecipe dei provvedimenti adottati la prefettura del luogo di sede legale dell'impresa esaminata. 5.5 Accessi ai cantieri. Nella fase di esecuzione degli interventi vengono all'evidenza esigenze di sicurezza delle attivita' di cantiere e di tracciabilita' dei mezzi e delle persone legittimate ad accedere nelle aree di lavoro. A questo proposito, occorre considerare che il controllo su tali aspetti risulta piu' agevole per gli interventi di ampliamento degli istituti di pena gia' esistenti. Questo perche' i relativi sono installati all'interno delle medesime strutture carcerarie e sono quindi oggetto delle verifiche e registrazioni di sicurezza effettuate normalmente dal personale della polizia penitenziaria. Conseguentemente, le prefetture nel cui territorio si svolgono simili interventi potranno assumere le opportune intese con le direzioni degli istituiti per acquisire dati utili allo sviluppo del monitoraggio antimafia. Considerazioni piu' articolate sono a farsi relativamente alle strutture che dovranno essere realizzate ex novo. Per esse, lo strumento di controllo principale resta sempre quello dell'accesso al cantiere eseguito dal gruppo interforze, secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2010. 5.6 Ulteriori forme di supporto ai prefetti. Come detto, le presenti linee guida sono state elaborate, tenendo conto delle soluzioni adottate in altri precedenti atti di indirizzo e dei risultati concreti che da esse sono scaturiti in termini di efficienza ed efficacia dell'azione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Sulla base di queste esperienze, il comitato non puo' non osservare che un punto qualificante dei «modelli» adottati nei vari contesti sia stato la costituzione di Gruppi interforze centrali con compiti di analisi integrata dei dati e di approfondimento relativamente ad alcune tematiche specificamente connesse alle opere da eseguire ovvero alla peculiare realta' territoriale. Si pensi ad esempio all'attivazione del GICER per l'«emergenza Abruzzo», al GICEX per l'EXPO 2015 di Milano, nonche' al GITAV per le esigenze connesse alla tratta ferroviaria ad alta velocita' Torino-Lione. Avendo presente l'importanza degli apporti offerti da questi organismi, il comitato auspica vivamente che presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno venga costituito - in via amministrativa, analogamente a quanto e' accaduto per il GITAV - un Gruppo interforze centrale per le esigenze di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle realizzazioni del «Piano carceri», valutando anche la possibilita' di una sua articolazione interna calibrata sui diversi luoghi geografici interessati dall'esecuzione delle opere. 6. Elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white list). Analogamente a quanto previsto per «l'emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, l'art. 17-quater, comma 4, del decreto-legge n. 195/2009 ha previsto l'istituzione presso ciascuna delle prefetture, nel cui territorio ricadono gli interventi del «Piano carceri», l'istituzione di white list nelle quali possono iscriversi operatori economici, previa la verifica dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Si tratta di una misura che intende agevolare i soggetti aggiudicatari nella scelta degli operatori economici cui conferire subappalti e altri sub affidamenti e che si colloca nell'alveo di una serie di iniziative, previste anche da normative recenti, tese a premiare le imprese virtuose. Il citato art. 17-quater rimette la disciplina degli elenchi in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ancora emanato. A questo riguardo, si osserva che i due decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011 hanno previsto l'istituzione di analoghi elenchi per l'«emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, aperti alle imprese operanti in alcuni settori economici, specificamente connessi alle realizzazioni in atto in quei contesti (2) e piu' esposte al rischio di infiltrazione mafiosa. Le realizzazioni comprese nel «Piano carceri» richiederanno, in ragione del loro carattere peculiare, richiederanno l'esecuzione di prestazioni che implicheranno la fornitura o l'impiego di impianti e materiali di sicurezza e speciali connessi alla costruzione e al funzionamento delle strutture carcerarie. In considerazione di cio', il commissario delegato provvedera' a fornire, nelle opportune sedi, indicazioni circa le tipologie di forniture di beni e servizi piu' tipicamente correlate alle opere da realizzarsi per le quali gli operatori economici interessati potranno richiedere l'iscrizione nelle istituende white list. La previsione di siffatte particolari forniture di beni e servizi costituira' un vero tratto differenziante di queste nuovi elenchi di imprese, proporzionato ed adeguato rispetto alla specificita' delle infrastrutture da realizzarsi nell'ambito del «Piano carceri». Le presenti linee-guida - come integrate dalla bozza di protocollo allegata - costituiscono primi indirizzi, calibrati su questa prima fase di attuazione del «Piano carceri» e potranno essere rivisti sulla base delle esigenze che potranno emergere dal graduale sviluppo dei diversi progetti. (1) Nelle more della costituzione delle sezioni specializzate, tale attivita' e' svolta in forma monocromatica del prefetto nella cui provincia deve essere eseguita l'opera. (2) In particolare, le white list per l'emergenza Abruzzo e per l'EXPO di Milano 2015 sono state aperte alle imprese operanti nei seguenti settori: trasporto di materiali in discarica conto terzi; trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo e a caldo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; autotrasporto conto terzi; guardiania dei cantieri.