1. Premessa. 
    Il presente documento di indirizzo e'  volto  a  disciplinare  le
procedure  di  controlli  antimafia  sui  contratti  pubblici  e  sui
successivi subappalti e  subcontratti  riguardanti  la  realizzazione
degli interventi - previsti dall'art.  17-ter  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  2010,  n.  26  -  e  destinati  a  superare  le  criticita'
determinate dal sovrappopolamento del sistema  carcerario  nazionale,
attraverso la realizzazione di nuovi istituti di pena e l'ampliamento
della capienza di quelli esistenti (cd. «Piano carceri»). 
    In  particolare,  a  mente  dell'art.  17-quater   del   medesimo
decreto-legge, i controlli antimafia sui  contratti  pubblici  e  sui
successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto  i  lavori,  i
servizi e le forniture ricomprese nel «Piano carceri» sono effettuati
con l'osservanza delle linee-guida indicate da questo Comitato, anche
in deroga a quanto previsto dal regolamento recato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
    Come e' noto, in virtu' dello stato di emergenza  dichiarato  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  13  gennaio
2010, prorogato con successivi provvedimenti fino al 31  dicembre  di
quest'anno, l'attuazione del «Piano Carceri» e' stata affidata ad  un
commissario delegato, i cui poteri  sono  stati  definiti,  anche  in
deroga ad alcune normative,  con  le  ordinanze  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861 e  del  13  gennaio
2012, n. 3995. 
    In preparazione del presente documento, si e' ritenuto  opportuno
assumere  preventivi  contatti  con  il  commissario  delegato,  onde
acquisire un quadro conoscitivo di sintesi circa le  iniziative  gia'
avviate e quelle in itinere. 
    Gli elementi raccolti evidenziano i seguenti punti di rilievo: 
      il  commissario  delegato  assolve  la  funzione  di   stazione
appaltante, curando le procedure di gara e  di  aggiudicazione  degli
appalti pubblici  finalizzati  alla  realizzazione  degli  interventi
compresi nel «Piano carceri». In queste attivita', il commissario  e'
coadiuvato da soggetti attuatori; 
      il Piano comprende la realizzazione di quattro  nuovi  istituti
di pena nei comprensori di  Torino,  Catania,  Pordenone  e  Camerino
(Macerata), e l'ampliamento di altre sedici infrastrutture; 
      sono  stati  gia'  pubblicati  i   bandi   di   gara   relativi
all'ampliamento dei penitenziari di Milano, Parma,  Vicenza,  Sulmona
(Aquila), Lecce, Taranto, Trapani, Siracusa; 
      devono ancora  essere  pubblicati  i  bandi  di  gara  relativi
all'ampliamento degli istituti di pena di: Bologna, Ferrara  Bergamo,
Reggio   Emilia,    Roma-Rebibbia,    Napoli-Secondigliano,    Trani,
Caltagirone; 
      per la partecipazione alle gare, le imprese interessate  devono
essere in possesso di abilitazione di sicurezza di adeguato livello; 
      e' prevista l'attivazione di  procedure  espropriative  per  la
realizzazione di nuovi istituti di pena; 
      i bandi di gara (sia quelli gia' pubblicati, sia quelli  ancora
da pubblicare) non prevedono  il  ricorso  alla  figura  del  general
contractor; 
      il commissario delegato  ha  manifestato  la  disponibilita'  a
sottoporre uno dei progetti da realizzarsi  alla  sperimentazione  di
monitoraggio di cui al progetto C.A.P.A.C.I., previsto dalle delibere
del CIPE n. 50 del 2008, n. 34 del 2009, n. 45 del 2011, da  attuarsi
anche secondo le indicazioni integrative e sostitutive CIPE formulate
dall'apposito gruppo di lavoro C.A.P.A.C.I.; 
    Considerato il quadro di insieme appena descritto, sono  definite
nei seguenti termini - salvo modifiche e integrazioni che potranno in
seguito intervenire anche alla luce di eventuali ulteriori  forme  di
collaborazione inter-istituzionale  -  le  linee-guida  antimafia  ai
sensi dell'art. 17-quater del decreto-legge n. 195/2009. 
2. Sistema dei controlli. 
    Gli indirizzi contenuti nel presente  documento,  si  pongono  in
linea di continuita' con le linee-guida adottate da  questo  comitato
nel  giugno  del  2005,  che  costituiscono  tuttora  un   punto   di
riferimento di ordine generale, e con l'evoluzione delle  metodologie
di controllo stabilite  nelle  linee-guida  varate  in  relazione  ad
alcune esigenze di massimo rilievo nazionale. 
    Ci si riferisce, nello specifico, ai quattro  atti  di  indirizzo
riguardanti la ricostruzione delle localita' dell'Abruzzo colpite dal
sisma del 6 aprile 2009 (pubblicate l'8 luglio 2009, il 12  agosto  e
il 31 dicembre 2010, e il 25 gennaio 2012) e la  realizzazione  degli
interventi connessi all'EXPO 2015 di Milano (pubblicate il 19  aprile
2011), nonche', da ultimo (le linee-guida approvate  dal  CIPE  il  3
agosto 2011, pubblicate il 4 gennaio 2012). 
    Alla luce di cio' e considerate anche le «buone  prassi»  testate
nei contesti appena menzionati, il comitato ritiene che  i  controlli
si dovranno sviluppare in tre distinte fasi: 
      I) la fase preliminare all'avvio dei lavori, nell'ambito  della
quale l'attenzione viene principalmente rivolta alle aree  di  sedime
dell'infrastruttura, attraverso una mappatura delle unita' catastali,
inserite nel piano  particellare  di  esproprio.  Tale  attivita'  e'
finalizzata a verificare i «passaggi di proprieta'» verificatisi  nel
biennio precedente; 
      II) la fase di definizione del piano degli affidamenti, a valle
dell'individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  con  conseguente
definizione  della  filiera  degli  operatori  che   intervengono   a
qualsivoglia titolo nel ciclo realizzativo dell'opera; 
      III) la fase di cantierizzazione dell'opera.  In  tale  fase  -
oltre a quanto previsto nello schema di protocollo di cui si dira' in
seguito, contenente previsioni  anche  in  tema  di  monitoraggi  del
reclutamento della manodopera - troveranno applicazione la  direttiva
del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010, nonche' le disposizioni
dell'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
252/1998 riguardanti lo screening preventivo delle  imprese  operanti
nei «settori sensibili» e quelle recate dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 150/2010 concernenti gli accessi ai cantieri,  da
effettuarsi secondo le particolari modalita' su cui ci si soffermera'
a breve.  Cio',  in  particolare,  fino  a  quando  non  risulteranno
costituite e saranno operative  le  «white  list»  per  le  categorie
previste  dall'art.  17-quater  del  decreto-legge  n.  195/2009   in
relazione all'individuazione di soggetti  economici  non  soggetti  a
rischio di inquinamento mafioso. 
3. Controlli nella fase preliminare all'avvio dei lavori. 
    La prima fase dei controlli e' orientata a  verificare  eventuali
ingerenze mafiose nei passaggi di proprieta' delle  aree  interessate
dagli espropri finalizzati alla realizzazione dei nuovi  istituti  di
pena. 
    A tal fine, il commissario delegato, quale  stazione  appaltante,
fornira'  alla  prefettura  territorialmente  competente,  il   piano
particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. 
    Il piano sara' trasmesso, a cura dello stesso commissario,  anche
a questo  comitato  che  lo  partecipera'  alla  Direzione  nazionale
antimafia per gli aspetti di interesse. 
    In un'ottica  tesa  a  garantire  la  massima  trasparenza  delle
procedure ablatorie, il commissario - quale autorita'  competente  ad
eseguire  gli  espropri  a  mente  dell'art.  17-ter   del   ripetuto
decreto-legge n. 195/2009 - indichera' alla prefettura i  criteri  di
massima  sulla  base  dei  quali  intende   parametrare   la   misura
dell'indennizzo,  impegnandosi  a  segnalare  eventuali   circostanze
legate all'andamento del mercato immobiliare o altri fattori  che  in
sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti
criteri. 
    Resta, naturalmente, fermo l'obbligo  di  denuncia  all'autorita'
giudiziaria di eventuali  fatti  di  reato  che  riguardino  o  siano
intervenuti nel corso delle suddette attivita' espropriative. 
    In  un'ottica  di  leale  collaborazione  tra   istituzioni,   la
prefettura territorialmente competente potra' avvalersi  dell'apporto
consulenziale e della collaborazione delle articolazioni dell'Agenzia
del territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento  possa  dar
luogo a forme improprie di validazione dell'indennizzo. 
4. Controlli sugli affidamenti. 
4.1 I soggetti del monitoraggio. 
    L'art. 17-quater, del  decreto-legge  n.  195/2009  individua  il
baricentro dei controlli antimafia nei prefetti delle  province  dove
avranno luogo i singoli interventi previsti dal piano carceri. 
    Essi, infatti, sono chiamati a  svolgere,  in  seno  agli  ambiti
territoriali di rispettiva competenza, una funzione di  coordinamento
di tutte le attivita' da sviluppare su questo versante, anche al fine
di conferire alle medesime unitarieta' d'azione. 
    Nello svolgimento di tali compiti ed in ragione delle particolari
delicatezza e complessita' delle iniziative da sviluppare, la  citata
disposizione pone a supporto di  ciascuno  dei  prefetti  interessati
dalle progettualita' in commento una sezione specializzata di  questo
comitato. 
    E' in via di perfezionamento il provvedimento che  istituisce  le
sezioni specializzate previste dal  ripetuto  art.  17-quater  presso
ciascuna delle prefetture coinvolte. 
    Le sezioni specializzate costituiranno un organo consulenziale  a
disposizioni dei  prefetti  anche  per  le  analisi  delle  possibili
anomalie che dovessero essere rilevate  e  si  affiancano  quindi  ai
gruppi interforze ex decreto ministeriale 14 marzo 2003,  chiamati  a
svolgere compiti di analisi e di «controllo dinamico» sull'esecuzione
delle opere. 
    Accanto a tale strumentazione, va peraltro evidenziata l'esigenza
che l'attivita' dei prefetti interessati e dei citati organismi possa
avvalersi   dell'apporto   indispensabile   di   tutti   i   soggetti
istituzionali e no a vario titolo coinvolti nella realizzazione degli
interventi del «Piano carceri», confermando la «logica di  rete»  che
ha ispirato in questi anni l'azione di questo comitato. 
    In  questo  senso  vengono  fornite,  con  il  presente  atto  di
indirizzo,  alcune  indicazioni  che  naturalmente  potranno   essere
integrate anche attraverso le «buone prassi» sperimentate in loco. 
4.2 Indirizzi generali per  il  commissario  delegato  e  i  soggetti
aggiudicatori. 
    Analogamente a quanto disposto con le linee-guida per l'Abruzzo e
per l'EXPO 2015, le  misure  organizzative  ed  i  controlli  a  fini
antimafia concernenti le attivita' per la  realizzazione  del  «Piano
carceri» dovranno tener conto delle seguenti linee di indirizzo. 
    In primo luogo,  il  commissario  delegato  dovra'  prevedere  la
realizzazione  di  una  anagrafe  degli  esecutori  (d'ora   in   poi
«Anagrafe») accessibile alla Direzione investigativa antimafia  e  ai
gruppi  interforze  delle  prefetture  interessate,   concernente   i
soggetti e  gli  operatori  economici  aggiudicatari  ed  affidatari,
nonche' ogni altro soggetto della «filiera delle imprese» cosi'  come
definita dall'art. 6 del decreto-legge n. 187/2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 217 del 2010.  Tale  anagrafe  sara'  a
disposizione del  servizio  alta  sorveglianza  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per le  specifiche  esigenze  di  tale
organismo. 
    Tale anagrafe deve contenere le seguenti informazioni essenziali: 
      a)  individuazione  anagrafica   del   soggetto   d'impresa   o
dell'operatore economico; 
      b)  tipologia  e  importo   del   contratto,   subcontratto   o
subappalto; 
      c) annotazioni relative a  modifiche  intervenute  nell'assetto
proprietario o  manageriale  del  soggetto  imprenditoriale,  nonche'
relative al direttore tecnico; 
      d) annotazioni relative all'eventuale  perdita  del  contratto,
subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione  della  connessa
motivazione,   nonche'   all'applicazione   della   relativa   penale
pecuniaria; 
      e)  indicazione  del  conto  dedicato  per   le   esigenze   di
tracciabilita' dei flussi  finanziari  ovvero,  per  quanto  concerne
l'intervento che verra' incluso nel citato progetto C.A.P.A.C.I., per
le esigenze del monitoraggio finanziario in fase  di  sperimentazione
nell'ambito di detto progetto. 
    Il  commissario  delegato  si  avvale,  per   la   formazione   e
l'inserimento dei  dati  necessari  alla  popolamento  dell'anagrafe,
della collaborazione degli stessi  soggetti  esecutori  con  i  quali
potranno essere assunte intese per la  definizione  delle  specifiche
modalita' collaborative coerentemente a quanto stabilito nello schema
di  protocollo  allegato  al  presente   atto   di   indirizzo   Tale
collaborazione, in quanto rivolta a  soddisfare  specifiche  esigenze
informative di tipo sistemico connesse  a  finalita'  antimafia,  non
determina  l'insorgenza  di  alcun  onere  economico  a  carico   del
commissario delegato, nel senso che non  comporta  alcuna  variazione
del  prezzo,  importo  o  valore  del   contratto,   subcontratto   o
subappalto, ne' legittima alcuna richiesta in tal senso. 
    A questo proposito, occorre ricordare che l'art. 1, comma 5,  del
d.l. 6 settembre  1982,  n.  629,  convertito,  con  modificazioni  e
integrazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, stabilisce che  le
imprese,  individuali  e  collettive,  aggiudicatarie  di   contratti
pubblici sono tenute a fornire notizie  di  carattere  organizzativo,
finanziario  e  tecnico  sulla  propria   attivita',   nonche'   ogni
indicazione ritenuta utile  ad  individuare  gli  effettivi  titolari
dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali. 
    All'osservanza di tale obbligo, per la violazione  del  quale  la
legge prevede  la  sanzione  dell'arresto,  sono  tenute  le  imprese
partecipanti a  procedure  ad  evidenza  pubblica  con  l'invio  alla
stazione  appaltante  del  modello  GAP;  in  tal  senso  dunque   la
collaborazione  di  cui  si  e'  detto  viene  a  rappresentare   una
particolare  modalita'  di  declinazione   di   tale   obbligo,   non
costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa. 
    Le  informazioni  presenti  nell'anagrafe  degli  esecutori  sono
utilizzabili  dalla  Direzione  investigativa   antimafia   ai   fini
dell'attivita' istituzionale di monitoraggio degli  appalti  pubblici
volta a prevenire e contrastare le infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata. 
    Un report delle risultanze dell'anagrafe, corredato da  eventuali
osservazioni  circa  gli  esiti  delle  attivita'  di  analisi  e  di
interpolazione dei dati che possano  essere  considerate  d'interesse
per l'orientamento dei compiti di indirizzo del comitato, sono  messe
a disposizione delle gia' citate sezioni specializzate,  nonche'  del
comitato. 
4.3 Controlli antimafia. 
    Il comitato, analogamente a quanto gia' disposto per «l'emergenza
Abruzzo»  e  l'EXPO  2015,  ritiene  fondamentale  che  i   controlli
antimafia si svolgano estendendo a tutti i soggetti appartenenti alla
«filiera delle imprese» l'obbligo di assoggettarsi  al  regime  delle
informazioni prefettizie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n.
490/1994 (e all'art. 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 252/1998 e, in seguito, di cui all'art. 91 del codice delle  leggi
antimafia). 
    Tali informazioni costituiscono l'unica  ed  esclusiva  forma  di
accertamento   antimafia    per    le    fattispecie    contrattuali,
sub-contrattuali, i sub-appalti, i cottimi, le  prestazioni  d'opera,
le  forniture  e  i  servizi,  indipendentemente  dal  loro  importo,
oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalita' di esecuzione. 
    Nell'ambito  dei  protocolli  d'intesa  che   saranno   stipulati
coerentemente allo schema di protocollo - tipo allegato  al  presente
provvedimento si potranno prevedere limitate forme di  esenzione  per
le acquisizioni di modesto importo  destinate  all'approvvigionamento
di materiale di consumo di pronto reperimento. 
    L'accertamento di cause ostative ad effetto  interdittivo  tipico
(art. 10, comma 7, lettera a), b) e c)  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  252/1998),   determina   l'impossibilita'   di
stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto o subappalto,
nonche',  in  caso  di  accertamento  successivo   alla   stipula   o
all'autorizzazione, la perdita  del  contratto,  del  subcontratto  o
subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale o  alla
revoca dell'autorizzazione. 
    Accede alla sanzione della perdita del  contratto  l'applicazione
di una penale  pecuniaria,  stabilita  nella  misura  minima  del  5%
dell'importo o del valore del contratto,  subcontratto  o  subappalto
(salvo  diversa  e  superiore  aliquota  pattuita  tra   i   soggetti
contraenti. Tale sanzione pecuniaria risponde ad un duplice ordine di
ragioni: da un lato, si ritiene che possa  assolvere  ad  un'efficace
azione dissuasiva, dispiegando, cioe', una  funzione  di  deterrenza,
generalmente appartenente ad ogni misura che aggredisca o minacci  di
aggredire  l'ambito  economico-patrimoniale  del  soggetto   cui   e'
potenzialmente rivolta una sanzione di  tipo  monetario;  dall'altro,
viene ad ammortizzare le perniciose conseguenze derivanti alla  parte
in bonis dalla necessita' di dover procedere  alla  sostituzione  «in
corsa»  dell'impresa  colpita  da   interdizione   antimafia.   Sotto
quest'ultimo aspetto, la sanzione pecuniaria corrisponde a una  forma
di forfetaria liquidazione del danno, salvo che  la  parte  lesa  non
lamenti  un  maggior  danno  per  il   cui   riconoscimento   restano
naturalmente ferme le ordinarie tutele risarcitorie. La  perdita  del
contratto ne comporta la comunicazione, a cura del  responsabile  del
procedimento, all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, ai fini dei  conseguenti  adempimenti
in  tema  di  casellario  informatico  delle  imprese   dettati   con
determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008 della stessa autorita'. 
5. I controlli nella fase esecutiva e di cantierizzazione dell'opera. 
5.1 Indirizzi per il monitoraggio delle attivita' di cantiere. 
    Nell'indicata direzione  appare  necessario  che  anche  per  gli
interventi del «Piano carceri» venga attuata l'esperienza del  «Piano
di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere», sulla scorta
di  quanto  gia'  sperimentato  per  altre  importanti  realizzazioni
comprese nel Piano infrastrutture strategiche (PIS), ed  in  coerenza
con le recenti disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge n.
136/2010. 
    Come e' stato gia' specificato, a partire  dalle  linee-guida  di
carattere generale del 2005, la fase di  cantierizzazione  dell'opera
appare particolarmente delicata in quanto, con riferimento  ad  essa,
vengono  a  manifestarsi  pressioni  a  carattere  estorsivo,  talora
condotte con metodi violenti  e  con  danno  a  persone  e  cose.  In
relazione a tale specifico  rischio  appare  necessario  siano  fatti
oggetto di attenta valutazione i piani coordinati  di  controllo  del
territorio onde verificare, in relazione alla dislocazione delle aree
di cantiere e alla  mappatura  dei  rischi  l'esigenza  di  possibili
modifiche o integrazioni del dispositivo di controllo territoriale. 
    Il  cennato  sistema  si  impernia  sulla  costituzione   di   un
data-base, della cui gestione e' responsabile  l'impresa  affidataria
principale  o  concessionaria,  che  all'uopo  individua  un  proprio
referente di cantiere, in cui e' inserito, con  cadenza  settimanale,
il piano delle informazioni (anche  detto  settimanale  di  cantiere)
relative: i) alle ditte che intervengono sul  cantiere,  a  qualunque
titolo risultino coinvolte; ii) ai mezzi impiegati,  indicandone  gli
estremi identificativi e il  nominativo  del  proprietario;  iii)  al
personale delle  ditte  la  cui  presenza  e'  prevista  in  cantiere
nell'arco di validita' temporale del piano, con relativa  indicazione
nominativa (peraltro, dovra' essere ribadita l'obbligatorieta'  della
dotazione e utilizzazione delle  tessere  di  riconoscimento  di  cui
all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008);  iv)  alle  persone,
che per motivi  diversi  da  quelli  indicati  al  punto  precedente,
risultino comunque autorizzate all'accesso in cantiere. 
    Per assicurare il concreto rispetto del piano di informazioni, e,
conseguentemente, preservarne l'efficacia, e' altresi' necessario che
il referente di  cantiere  comunichi  senza  ritardo  ogni  eventuale
variazione che dovesse intervenire relativa ai dati gia' inseriti nel
piano stesso. 
    Il piano di informazioni  e'  trasmesso,  per  il  tramite  delle
prefetture interessate dalle opere, alle rispettive forze di  polizia
territoriali e alla direzione dei lavori mediante interfaccia web. Le
forze di polizia territoriali provvedono al riscontro dei  dati;  nel
caso vengano rilevate anomalie o altre evidenze ritenute d'interesse,
la sezione specializzata procede ad investire  il  gruppo  interforze
per l'esame (1) 
    E' opportuno, inoltre, che vengano  previsti  incontri  periodici
tra il referente di cantiere e il gruppo interforze per procedere  ad
aggiornamenti di situazione e allo sviluppo di focal point. 
    Quanto al tracciamento, a fini  di  trasparenza,  dei  flussi  di
manodopera,   tale   esigenza   corrisponde,   in    effetti,    alla
considerazione secondo cui la pressione  criminale  viene  talora  ad
interferire  anche  nelle  attivita'  di   reclutamento   di   unita'
lavorative, rappresentando una forma di  mascheramento  di  indirette
pratiche di carattere estorsivo. 
    In  ogni  caso,  tale  forma  di  monitoraggio  puo'   senz'altro
infrenare fenomeni di sfruttamento  e  di  caporalato,  con  connessa
evasione/elusione  della  normativa  di  protezione  sociale,  spesso
sintomatici di ingerenze di natura criminale. 
    A questo riguardo, lo schema  di  protocollo-tipo  allegato  alle
presenti linee-guida, aperta alla firma delle parti sociali, contiene
specifiche clausole di riferimento alle quali si fa rinvio. 
5.2 Obblighi di denuncia. 
    L'impresa aggiudicataria/affidataria e  gli  operatori  economici
della filiera dovranno inoltre assumere  l'obbligo  di  denunciare  i
tentativi di estorsione, con qualunque forma e modalita'  essi  siano
stati perpetrati. 
    L'inosservanza  di  tale  obbligo  dovra'  essere  assistito   da
specifiche  sanzioni,  potendo  comportare  anche  la   perdita   del
contratto o del sub-contratto. 
    In analogia con quanto previsto dall'art. 176, comma 3, lett.  e)
del   decreto   legislativo    n.    163/2006,    il    comportamento
dell'aggiudicatario/affidatario sara' oggetto di  comunicazione  alla
stazione appaltante perche'  possa  essere  valutato  ai  fini  della
successiva ammissione ad  ulteriori  procedure  contrattuali  gestite
dalla medesima stazione appaltante. 
5.3 Tracciabilita' dei flussi finanziari. 
    Il ripetuto art.  17-quater  del  decreto-legge  n.  195/2009  ha
previsto l'applicazione  di  procedure  di  tracciamento  dei  flussi
finanziari  derivanti   dai   contratti   pubblici   riguardanti   la
realizzazione degli interventi del «Piano carceri». 
    Tale materia e' oggi pienamente regolata dalle  previsioni  degli
articoli 3 e 6  della  legge  n.  136/2010,  alle  quali  quindi,  il
commissario  delegato,  i  soggetti  aggiudicatari  e  gli  operatori
economici della filiera dovranno quindi attenersi. 
    Il commissario delegato indichera' inoltre uno dei interventi  da
realizzarsi che sara' sottoposte alla sperimentazione di monitoraggio
finanziario previste nell'ambito del progetto C.A.P.A.C.I.. 
5.4 Indirizzi per i prefetti. 
    Come gia' anticipato, il comitato ravvisa la necessita'  che  gli
accertamenti antimafia sui soggetti aggiudicatari e  sugli  operatori
economici  della  filiera  vengano  svolti  unicamente  nella   forma
dell'informazione antimafia  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  252/1998  (in  seguito  art.  91  del
codice delle leggi antimafia), salve  le  eccezioni  stabilite  nello
schema di protocollo allegato al presente atto di indirizzo. 
    Sempre in deroga  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  appare
opportuno adottare alcuni accorgimenti riguardanti  la  procedura  di
rilascio delle informazioni antimafia, positivamente sperimentati sia
per  l'«emergenza  Abruzzo»,  sia  per  l'EXPO   2015,   mentre   per
l'emissione delle comunicazioni antimafia continueranno ad osservarsi
le normative ordinarie. 
    In primo luogo, si ritiene di confermare l'adozione di un modello
procedimentale distinto in due  momenti  successivi:  l'accertamento,
nell'immediato, dell'insussistenza delle cause interdittive tipizzate
di cui all'art. 10,  comma  7,  lettera  a)  e  b)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base delle  risultanze
emergenti  dal  sistema  SDI,  integrato   necessariamente   con   le
acquisizioni effettuate a seguito della consultazione del certificato
del casellario giudiziario e  dei  carichi  pendenti,  seguito  dalla
successiva verifica delle situazioni riconducibili  alla  lettera  c)
del cennato art. 10, che com'e' noto, si presentano piu' complesse  e
articolate. Tale meccanismo per ben  operare  dovra'  necessariamente
contare su un forte scambio informativo tra le varie componenti della
rete di monitoraggio prevista dal decreto ministeriale 14 marzo  2003
e le sezioni specializzate, quali fondamentali strutture di  supporto
al momento decisionale riservato al prefetto. 
    Altrettanto  fondamentale  appare  il  ruolo   delle   prefetture
coinvolte negli accertamenti in ragione del radicamento  dell'impresa
sul proprio territorio, cosi' come dei gruppi interforze che dovranno
farsi carico del coordinamento del flusso informativo proveniente dai
vari centri di raccolta ed esame dei dati informativi. 
    In relazione, poi, all'esigenza di una  concentrazione  operativa
dei  flussi  informativi  anche  nella  fase  decisionale  culminante
nell'adozione dell'eventuale informativa interdittiva, si ritiene che
anche per il  «Piano  carceri»  debba  essere  replicato  il  modello
operativo  applicato  per  l'Abruzzo  e  l'EXPO  2015,  imputando  al
prefetto, nel cui territorio  si  realizzeranno  gli  interventi,  la
competenza all'emanazione di tutte  le  informative  che  interessino
imprese anche aventi sede legale in qualunque altra provincia. 
    Tenuto conto  dell'innovativita'  di  tale  modello,  si  ritiene
opportuno sintetizzare i passaggi e le modalita' attraverso  i  quali
procedere al rilascio delle informazioni: 
      a) la prefettura interessata dall'esecuzione dell'opera  e'  la
sede competente a ricevere ogni richiesta di informazione  antimafia;
cio' in quanto appare indispensabile concentrare in un unico polo  il
flusso in entrata e in uscita delle informazioni relative a tutte  le
imprese interessate alla realizzazione dell'evento; 
      b) la prefettura interessata dall'opera  interloquisce  con  le
prefetture ove hanno sede legale gli  operatori  economici,  ai  fini
dell'acquisizione    degli    elementi     necessari     all'adozione
dell'informativa antimafia; 
      c) in particolare, la prefettura interessata dall'opera,  sulla
scorta delle indicazioni sopra delineate, procede immediatamente agli
accertamenti di cui alle lettere a) e b) del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 252/1998, sulla base  dei  dati  emergenti  dallo
SDI, integrati necessariamente con le risultanze dei certificati  del
casellario giudiziario e  dei  carichi  pendenti  acquisiti,  per  il
tramite  della  prefettura  della  provincia.  Sulla  base  di   tali
elementi,  la  prefettura  del   luogo   di   esecuzione   dell'opera
rilascera', in presenza dei necessari  presupposti,  una  liberatoria
provvisoria, inviandola al commissario delegato. Si ribadisce che una
procedura di questo tipo non puo' prescindere  dalla  valorizzazione,
in ogni momento, degli apporti conoscitivi che possono essere forniti
dalla prefettura del luogo di  sede  legale  dell'impresa,  la  quale
mantiene il costante contatto  con  la  realta'  locale.  Per  questo
momento, resta ferma la possibilita' per la prefettura del  luogo  di
sede legale dell'operatore economico di: 
        comunicare gia' in questa fase, ove non  emergano  situazioni
di complessita', anche gli elementi riguardanti l'eventuale esistenza
di tentativi di infiltrazione mafiosa, fornendo alla  prefettura  del
luogo di esecuzione dell'opera una propria valutazione  al  riguardo.
In questa ipotesi infatti  le  due  fasi  della  procedura  descritta
coincideranno, consentendo di evitare inutili dilatazioni  dei  tempi
di conclusione del  procedimento  di  adozione  della  documentazione
antimafia; 
        ovvero  segnalare  motivi  di   opportunita',   eventualmente
emersi, proponendo alla prefettura del luogo di esecuzione dell'opera
di differire il rilascio della liberatoria provvisoria, in attesa del
completamento degli accertamenti; 
      d)  nel  caso  in  cui  la  situazione  da  scrutinare   riveli
complessita' o esigenze di  approfondimento  che  non  permettono  di
fornire, contestualmente ai certificati del casellario giudiziario  e
dei carichi dipendenti anche gli elementi  riguardanti  l'assenza  di
tentativi di infiltrazione mafiosa, la prefettura del luogo  di  sede
legale lo  comunichera'  alla  prefettura  del  luogo  di  esecuzione
dell'opera. 
    Conclusisi i necessari accertamenti, la prefettura del  luogo  di
sede legale dell'impresa, nel trasmettere  gli  elementi  documentali
utili  al  rilascio  delle  informazioni  antimafia  da  parte  della
prefettura del luogo di esecuzione dell'opera,  fornira'  le  proprie
valutazioni al  fine  di  supportare  quest'ultima  nella  definitiva
adozione dei provvedimenti della documentazione antimafia; 
      e) la prefettura del luogo di  esecuzione  dell'opera  rendera'
comunque partecipe dei provvedimenti adottati la prefettura del luogo
di sede legale dell'impresa esaminata. 
5.5 Accessi ai cantieri. 
    Nella fase di esecuzione degli  interventi  vengono  all'evidenza
esigenze di sicurezza delle attivita' di cantiere e di tracciabilita'
dei mezzi e delle persone  legittimate  ad  accedere  nelle  aree  di
lavoro. 
    A questo proposito, occorre considerare che il controllo su  tali
aspetti risulta piu' agevole per gli interventi di ampliamento  degli
istituti di pena gia'  esistenti.  Questo  perche'  i  relativi  sono
installati all'interno delle medesime  strutture  carcerarie  e  sono
quindi  oggetto  delle  verifiche  e   registrazioni   di   sicurezza
effettuate normalmente dal personale della polizia penitenziaria. 
    Conseguentemente, le prefetture nel cui  territorio  si  svolgono
simili interventi  potranno  assumere  le  opportune  intese  con  le
direzioni degli istituiti per acquisire dati utili allo sviluppo  del
monitoraggio antimafia. 
    Considerazioni piu' articolate sono a  farsi  relativamente  alle
strutture che dovranno essere realizzate ex novo. 
    Per esse, lo  strumento  di  controllo  principale  resta  sempre
quello dell'accesso  al  cantiere  eseguito  dal  gruppo  interforze,
secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale 14 marzo 2003
e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2010. 
5.6 Ulteriori forme di supporto ai prefetti. 
    Come detto, le presenti linee guida sono state elaborate, tenendo
conto delle soluzioni adottate in altri precedenti atti di  indirizzo
e dei risultati concreti che da esse sono  scaturiti  in  termini  di
efficienza   ed   efficacia   dell'azione   di   prevenzione    delle
infiltrazioni mafiose. 
    Sulla base  di  queste  esperienze,  il  comitato  non  puo'  non
osservare che un punto qualificante dei «modelli» adottati  nei  vari
contesti sia stato la costituzione di Gruppi interforze centrali  con
compiti  di  analisi  integrata  dei  dati   e   di   approfondimento
relativamente ad alcune tematiche specificamente connesse alle  opere
da eseguire ovvero alla peculiare realta' territoriale. Si  pensi  ad
esempio all'attivazione del GICER per l'«emergenza Abruzzo», al GICEX
per l'EXPO 2015 di Milano, nonche' al GITAV per le esigenze  connesse
alla tratta ferroviaria ad alta velocita' Torino-Lione. 
    Avendo presente l'importanza  degli  apporti  offerti  da  questi
organismi, il comitato auspica vivamente che presso  il  Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno venga  costituito
- in via amministrativa, analogamente a quanto  e'  accaduto  per  il
GITAV - un Gruppo interforze centrale per le esigenze di  prevenzione
delle infiltrazioni mafiose nelle realizzazioni del «Piano  carceri»,
valutando anche la possibilita'  di  una  sua  articolazione  interna
calibrata sui diversi luoghi geografici  interessati  dall'esecuzione
delle opere. 
6. Elenchi di fornitori  e  prestatori  di  servizi  non  soggetti  a
rischio di inquinamento mafioso (white list). 
    Analogamente a quanto previsto per «l'emergenza Abruzzo» e l'EXPO
2015, l'art. 17-quater, comma 4, del  decreto-legge  n.  195/2009  ha
previsto l'istituzione presso  ciascuna  delle  prefetture,  nel  cui
territorio ricadono gli interventi del «Piano carceri», l'istituzione
di white list nelle quali  possono  iscriversi  operatori  economici,
previa  la  verifica  dell'assenza  di  tentativi  di   infiltrazione
mafiosa. 
    Si  tratta  di  una  misura  che  intende  agevolare  i  soggetti
aggiudicatari nella scelta degli operatori  economici  cui  conferire
subappalti e altri sub affidamenti e che si colloca nell'alveo di una
serie di iniziative, previste anche  da  normative  recenti,  tese  a
premiare le imprese virtuose. 
    Il citato art. 17-quater rimette la disciplina degli  elenchi  in
questione ad un decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
non ancora emanato. 
    A questo riguardo, si osserva che i due  decreto  del  Presidente
del Consiglio  dei  Ministri  del  18  ottobre  2011  hanno  previsto
l'istituzione di analoghi elenchi per l'«emergenza Abruzzo» e  l'EXPO
2015, aperti alle  imprese  operanti  in  alcuni  settori  economici,
specificamente connessi alle realizzazioni in atto in  quei  contesti
(2) e piu' esposte al rischio di infiltrazione mafiosa. 
    Le realizzazioni comprese nel «Piano carceri»  richiederanno,  in
ragione del loro carattere peculiare, richiederanno  l'esecuzione  di
prestazioni che implicheranno la fornitura o l'impiego di impianti  e
materiali di sicurezza e speciali  connessi  alla  costruzione  e  al
funzionamento delle strutture carcerarie. 
    In considerazione di cio', il commissario delegato provvedera'  a
fornire, nelle opportune sedi,  indicazioni  circa  le  tipologie  di
forniture di beni e servizi piu' tipicamente correlate alle opere  da
realizzarsi per le quali gli operatori economici interessati potranno
richiedere l'iscrizione nelle istituende white list. 
    La previsione di siffatte particolari forniture di beni e servizi
costituira' un vero tratto differenziante di queste nuovi elenchi  di
imprese, proporzionato ed adeguato rispetto alla  specificita'  delle
infrastrutture da realizzarsi nell'ambito del «Piano carceri». 
    Le  presenti  linee-guida  -  come  integrate  dalla   bozza   di
protocollo allegata - costituiscono  primi  indirizzi,  calibrati  su
questa prima fase di attuazione del «Piano carceri» e potranno essere
rivisti sulla base delle esigenze che potranno emergere dal  graduale
sviluppo dei diversi progetti. 
 
(1) Nelle more della costituzione delle sezioni  specializzate,  tale
    attivita' e' svolta in forma monocromatica del prefetto nella cui
    provincia deve essere eseguita l'opera. 
 
 
(2) In particolare, le white  list  per  l'emergenza  Abruzzo  e  per
l'EXPO di Milano 2015 sono state aperte  alle  imprese  operanti  nei
seguenti settori: trasporto di materiali in  discarica  conto  terzi;
trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi; estrazione, fornitura
e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e
trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo  e  a  caldo  di
macchinari; fornitura di ferro 
    lavorato; autotrasporto conto terzi; guardiania dei cantieri.