IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto  il  decreto-legge  del  16  maggio  2012,  n.  59,  recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
dicembre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione alle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nei giorni 22 e 23 novembre 2011  nei  territori  delle  province  di
Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone; 
  Considerato che i predetti fenomeni meteorologici  hanno  provocato
gravi danni alle infrastrutture, agli  edifici  pubblici  e  privati,
nonche'   l'interruzione   di   collegamenti    viari,    ferroviari,
determinando disagi alla popolazione interessata e la  compromissione
delle attivita'  commerciali,  industriali  ed  agricole  delle  zone
interessate; 
  Considerato che la natura e la violenza degli eventi  meteorologici
hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale  delle
zone colpite; 
  Considerato che a seguito dei sopra citati eventi  alluvionali  non
e' stato possibile adottare la  conseguente  ordinanza,  per  cui  si
rende   necessario   disporre   per   l'adozione   degli   interventi
provvisionali strettamente  necessari  alle  prime  necessita'  anche
mediante il rimborso delle spese sostenute dai  soggetti  interessati
nelle fasi di prima emergenza; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della regione Calabria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Presidente della regione  Calabria  e'  nominato  Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi  di
cui in premessa. A tal fine, lo stesso Commissario puo' avvalersi  di
soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base  di
specifiche direttive e indicazioni  impartite.  Tali  attivita'  sono
svolte a titolo gratuito. 
  2. Il  Commissario  delegato  ed  i  soggetti  attuatori,  per  gli
adempimenti di  propria  competenza,  si  avvalgono  delle  strutture
organizzative e del personale della regione Calabria,  nonche'  della
collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima.
Le attivita' di cui al presente comma sono svolte  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. Il Commissario delegato  approva,  entro  quarantacinque  giorni
dalla pubblicazione della  presente  ordinanza  e  nel  limite  delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo  2,  un  piano
contenente gli interventi realizzati dagli enti  locali  territoriali
nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere  le  situazioni  di
rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e  ricovero  delle
popolazioni colpite dai predetti  eventi  calamitosi  e  a  porre  in
essere ogni utile attivita' per l'attuazione,  anche  in  termini  di
somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree  alluvionate,  con
l'indicazione della spesa ammissibile per ciascun intervento. 
  4. I contributi  sono  erogati  agli  enti  locali  sulla  base  di
apposita rendicontazione e  di  attestazione  della  sussistenza  del
nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e il danno.