IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del servizio sanitario nazionale 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti  temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei  cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento  dei  relativi
titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento   dei   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario da  parte  dei  cittadini  non
comunitari; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Vista la domanda con la quale il sig.  Mladen  Glavasevic,  nato  a
Sabac (Repubblica di Serbia) il giorno 25 settembre 1982, ha  chiesto
il  riconoscimento  del  titolo  professionale  "Visi  Fizioterapeut"
rilasciato a luglio 2008 dalla  "Scuola  Superiore  di  Medicina"  di
Belgrado (Repubblica di Serbia), ai  fini  dell'esercizio  in  Italia
della professione di Fisioterapista; 
  Considerato che il titolo oggetto  della  domanda  e'  identico  ad
altri per i quali la  Conferenza  dei  Servizi  ha  riconsiderato  il
percorso formativo seguito nei paesi  dell'area  dell'Ex  Yugoslavia,
ritenendo  non  necessario  il  ricorso  alle   prove   attitudinali,
giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio  previsto
dalla normativa locale; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto  nelle
precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
nella  Repubblica  Serba  con  quella  esercitata   in   Italia   dal
Fisioterapista; 
  Atteso  che  alla  domanda  possono  applicarsi   le   disposizioni
contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'ordine di servizio  del  Direttore  Generale  dr.  Giovanni
Leonardi in data 12  dicembre  2011,  con  il  quale  si  delegano  i
direttori degli uffici della  Direzione  generale  delle  professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale  per
la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il titolo professionale "Visi Fizioterapeut" rilasciato a luglio
2008 dalla "Scuola Superiore di Medicina" di Belgrado (Repubblica  di
Serbia), al sig. Mladen  Glavasevic,  nato  a  Sabac  (Repubblica  di
Serbia)  il  giorno  25  settembre  1982,  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione  di  Fisioterapista  (D.M.
741/94).