IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n.  326,  recante  disposizioni
urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la  correzione  dei  conti
pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere f e f-bis); 
  Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro
della  funzione  pubblica,  concernente  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco», cosi' come  modificato  dal  decreto  del  Ministero  della
salute 29 marzo 2012, n. 53, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
106 dell'8 maggio 2012; 
  Visto il decreto del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  dell'8
novembre 2011,  registrato  dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  al
registro «Visti semplici», foglio n. 1.282, in data 14 novembre 2011,
con il  quale  e'  stato  nominato  direttore  generale  dell'Agenzia
italiana del farmaco il prof. Luca Pani a decorrere dal  16  novembre
2011; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lett. f) della legge 27 dicembre 2006 n.
296, che  conferma  per  gli  anni  2007  e  seguenti  le  misure  di
contenimento della  spesa  farmaceutica  assunte  dall'Aifa,  ed,  in
particolare, la delibera n. 26 del Consiglio  di  amministrazione  in
data 27 settembre 2006; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lett. g) della legge n. 296/2006 citata,
che consente alle  Aziende  farmaceutiche  di  chiedere  all'Aifa  la
sospensione degli effetti di cui alla citata delibera n.  26  del  27
settembre 2006, previa dichiarazione di impegno  al  versamento  alle
Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di  equivalenza
degli  effetti  economico-finanziari  per   il   Servizio   sanitario
nazionale; 
  Vista la determinazione del 27 settembre 2006, concernente «Manovra
per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata», con cui e' stata disposta la riduzione  nella  misura
del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali  comunque  dispensati  o
impiegati dal Servizio sanitario nazionale, gia' vigente, nonche'  la
rideterminazione dello sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto
con la determinazione del 30 dicembre 2005, e il  mantenimento  delle
predette misure fino ad integrale copertura del  disavanzo  accertato
per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine  del  15
febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della determinazione del 9 febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio  2007,  che
ridetermina le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista
a norma dell'art. 1, comma 40 della legge 662/1996; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito in legge il 29 novembre 2007, n. 222  che  dispone  che  a
decorrere dall'anno 2008, l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
della  spesa  dei  farmaci  erogati  sulla  base   della   disciplina
convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione  alla  spesa  a
carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali
collocati in classe A  ai  fini  della  rimborsabilita',  inclusa  la
distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera,
non puo' superare a livello nazionale ed in ogni singola  regione  il
tetto del 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato,
inclusi gli obiettivi di piano e le risorse  vincolate  di  spettanza
regionale e al netto delle somme  erogate  per  il  finanziamento  di
attivita' non rendicontate dalle aziende sanitarie; 
  Visto l'art. 13, comma 1, lettera c) del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n.
77, che ha ridotto al 13,6% per l'anno  2009  il  tetto  della  spesa
farmaceutica territoriale; 
  Visto l'art. 22, comma 3, della legge 3 agosto  2009,  n.  102  che
dispone l'ulteriore riduzione  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale al 13,3% a decorrere dall'anno 2010; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  del  28  gennaio  2010
recante: «Determinazione del tetto  per  la  spesa  per  l'assistenza
farmaceutica ospedaliera» (G.U. serie generale n. 35 del 12  febbraio
2010) che definisce l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale
per l'assistenza farmaceutica territoriale nell'anno 2010, e  la  sua
ripartizione a livello regionale; 
  Visto l'art. 11, comma 5, lettera a), del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n.
122, che dispone l'incremento  di  250  milioni  di  euro  del  Fondo
sanitario nazionale (FSN); 
  Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito con  modificazioni  in  legge  30  luglio  2010,  n.  122,
ulteriormente modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che
ridetermina le quote di spettanza sul prezzo di vendita  al  pubblico
delle specialita' medicinali di fascia A dovute al  farmacista  e  al
grossista previste a norma dell'art.  1,  comma  40  della  legge  n.
662/1996 rispettivamente al 30,35% e 3,0% sul prezzo  di  vendita  al
pubblico al netto dell'IVA; 
  Visto l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
convertito  in  legge  29  novembre  2007,   n.   222   che   dispone
l'attribuzione  a  ciascuna  Azienda   titolare   di   autorizzazioni
all'immissione in commercio di farmaci (AIC)  di  un  budget  annuale
calcolato sulla base dei volumi e  dei  prezzi  degli  ultimi  dodici
mesi; 
  Considerato che l'AIFA  a  partire  dal  24  marzo  2010,  ha  reso
disponibili i budget provvisori 2010 alle Aziende titolari di AIC  e,
a partire dal 5 novembre 2010, sono stati resi disponibili  i  budget
definitivi 2010; 
  Vista  la   determinazione   AIFA   3   novembre   2008,   recante:
«Approvazione delle modalita' di ripiano in caso di  scostamento  dal
tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale»; 
  Visto l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 che definisce le  regole
per il ripiano dello sforamento del tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale; 
  Vista la delibera del Consiglio di  amministrazione  n.  27  del  9
novembre 2011 che da' mandato al direttore generale di  procedere  al
ripiano del  disavanzo  della  spesa  farmaceutica  territoriale  per
l'anno 2010 a livello nazionale rispetto al tetto del 13,3% sul  FSN,
secondo le modalita' di ripiano indicate dall'art. 5,  comma  3,  del
decreto-legge n. 159/2007, convertito  in  legge  n.  222/2007  sopra
richiamato; 
  Vista la determinazione AIFA 7  febbraio  2012,  recante:  «Ripiano
dello sfondamento del  tetto  della  spesa  farmaceutica  per  l'anno
2010», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 Febbraio 2012,
con la quale  e'  stata  approvata  la  metodologia  di  ripiano  del
disavanzo della spesa farmaceutica territoriale 2010 a  carico  delle
Aziende farmaceutiche e dei farmacisti e grossisti. 
  Vista la determinazione AIFA 27 febbraio 2012,  recante  «Modifiche
della  determinazione  7  febbraio  2012»,  pubblicata  in   Gazzetta
Ufficiale n.  50  del  29  febbraio  2012,  con  la  quale  e'  stato
modificato l'art. 2 della determinazione 7 febbraio 2012; 
  Visto il comunicato AIFA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del 13 marzo 2012, recante: «Sospensione temporanea degli adempimenti
relativi  alla  determinazione  7  febbraio  2012  -  Ripiano   dello
sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per l'anno 2010»; 
  Considerate le sentenze del TAR Lazio, sez. III-quater,  datate  29
marzo 2012, 18 e 30 aprile 2012, 16 maggio  2012,  con  le  quali  e'
stata  annullata  la  determinazione  AIFA  7  febbraio  2012   sopra
richiamata e disposto di riavviare il procedimento di ripiano; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  del  18  febbraio  2011,  recante:
«Metodologia di attuazione dello sconto  dell'1,83%  a  carico  delle
aziende farmaceutiche in applicazione  dell'art.  11,  comma  6,  del
decreto-legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
122 del 30 luglio 2010»; 
  Visto l'art. 2, comma 12-septies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011,  n.10,  che,  nel  disporre  la  retroattivita'  del   pay-back
dell'1,83% a decorrere dal 31 maggio  2010,  prevede  il  versamento,
entro il 30 aprile 2011, dell'importo relativo  al  periodo  compreso
tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  78  del
2010 e la legge di conversione del medesimo decreto, all'entrata  del
bilancio   dello   Stato   secondo   le   modalita'   stabilite   con
determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il rapporto presentato al Consiglio di amministrazione del 30
maggio 2012, recante: «Aggiornamento  del  monitoraggio  della  spesa
farmaceutica regionale gennaio-dicembre 2010»; 
  Vista la delibera del Consiglio di amministrazione  n.  19  del  30
maggio 2012 che annulla la delibera n. 27 del 9 novembre 2011; 
  Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono annullate la determinazione AIFA 7 febbraio 2012,  recante:
«Ripiano dello sfondamento del tetto  della  spesa  farmaceutica  per
l'anno 2010» e  la  successiva  determinazione  di  modifica  del  27
febbraio 2012. 
  2.  Gli  effetti   dell'annullamento   retroagiscono   al   momento
dell'entrata in vigore delle  determinazioni  di  cui  al  precedente
comma.