IL DIRETTORE GENERALE 
      dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della 
                        sicurezza delle cure 
 
  Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione ed  all'immissione  in  commercio  dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1451/2007  della  Commissione  del  4
dicembre 2007, concernente la seconda fase del  programma  di  lavoro
decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2,  della  direttiva  98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  all'immissione  sul
mercato dei biocidi; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 2010/675/CE  dell'8
novembre  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea  il  9  novembre  2010,  concernente  la  non  iscrizione  di
determinate sostanze negli  allegati  I,  IA  o  IB  della  direttiva
98/8/CE  del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa
all'immissione sul mercato di biocidi, dovuta al fatto che per alcune
combinazioni sostanze/tipi  di  prodotto  incluse  nel  programma  di
revisione tutti i partecipanti si  sono  ritirati,  oppure  lo  Stato
membro designato relatore per la valutazione non  ha  ricevuto  alcun
fascicolo completo entro i termini di cui all'art. 9 e  all'art.  12,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007; 
  Considerato  che,  in  attuazione  della  citata  decisione   della
Commissione,  gli  Stati   membri   non   possono   piu'   rilasciare
autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  392/1998  per  i  prodotti  coinvolti
dalla decisione medesima; 
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione   comunitaria
revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati
dalla decisione medesima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le sostanze ed i tipi di  prodotto  riportati  nell'allegato  al
presente decreto non sono inclusi negli allegati I,  IA  o  IB  della
direttiva 98/8/CE. 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
prodotti che rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di  prodotti  di
cui all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000,  n.
174.