IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole; Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita commissione tecnica; Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua; Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche; Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 e del Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 e successive modifiche, nella parte riguardante la misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalita' di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilita' a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse; Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 e i propri decreti 20 aprile 2011 e 9 novembre 2011 con i quali sono state stabilite le nuove procedure e modalita' per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti i propri decreti 4 marzo 2011, n. 5.206, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011, registro 2 foglio 62, e 18 gennaio 2012, n. 1.324, in corso di registrazione, con i quali sono stati approvati i Piani assicurativi per la copertura dei rischi agricoli rispettivamente per gli anni 2011 e 2012; Vista la proposta della commissione tecnica di adeguare i piani assicurativi agricoli 2011 e 2012 per consentire una migliore distribuzione delle risorse pubbliche disponibili tra le diverse tipologie di polizze assicurative agevolate; Ritenuto di accogliere la proposta nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e dagli orientamenti e regolamenti della commissione europea; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 19 aprile 2012; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto 4 marzo 2011 - Piano assicurativo agricolo 2011 - Adeguamento spesa ammessa a contributo. All'allegato 2 - Metodologia di calcolo dei parametri contributivi - ad integrazione dei paragrafi garanzie pluririschio con e senza soglia e' aggiunto il seguente periodo: per l'anno 2011 per le polizze agevolate finanziate con le risorse di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, nei casi in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze pluririschio sia inferiore al 70% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata al 70% del premio assicurativo. La spesa ammessa a contributo ottenuta dai nuovi criteri di calcolo e' utilizzata anche ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie a carico delle risorse di bilancio nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., nei termini stabiliti con decreto ministeriale 20 aprile 2011 richiamato nelle premesse, con esclusione dell'uva da vino e delle strutture.