IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102  modificato  ed
integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82,  riguardante,
tra l'altro, il Fondo di solidarieta' nazionale; 
  Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del
19 gennaio  2009,  che  prevede,  tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetali,  alle  condizioni  stabilite  all'art.  70   del   medesimo
Regolamento; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria  di  cui  all'art.  68  del  Regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore  vitivinicolo
trasmesso  alla  commissione   europea,   in   attuazione   dell'art.
103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche
e,   in   particolare,   la   previsione   della   misura    relativa
all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto l'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in  particolare  l'art.
127,  comma  3,  che  istituisce  presso  l'ISMEA  il  Fondo  per  la
riassicurazione dei rischi agricoli; 
  Visto il decreto del presidente della repubblica 31 marzo 2001,  n.
200, recante regolamento di  riordino  dell'ISMEA  e  previsione  del
relativo statuto, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che  inserisce
l'istituto nel Sistema statistico nazionale (SISTAN)  e  nel  Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN); 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali  con  il  quale  e'  stata
istituita presso l'Ismea la Banca dati sui rischi in agricoltura; 
  Visto il decreto ministeriale 29 marzo  2010  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali,  recante  nuove  procedure
per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli; 
  Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2011  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, cosi' come  integrato  dal
decreto ministeriale 13  dicembre  2011,  con  il  quale  sono  stati
adeguati i termini, le modalita' e le procedure per la erogazione del
contributo statale sui premi  assicurativi  delle  polizze  agevolate
alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.  102/2004  dove
e' stabilito che il Piano assicurativo agricolo annuale e'  elaborato
sulla   base   delle   informazioni   e   dei   dati   di   carattere
statistico-assicurativo rilevati dalla banca dati rischi agricoli; 
  Ritenuto necessario adeguare  le  funzioni  della  banca  dati  dei
rischi agricoli, per avere una migliore qualita' dei dati  utilizzati
nelle elaborazioni necessarie per il calcolo dell'aiuto pubblico; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Integrazioni al decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle  politiche
  agricole alimentari e forestali con il  quale  e'  stata  istituita
  presso l'Ismea la banca dati sui rischi in agricoltura. 
  1. La lett. a) dell'art. 2, comma 1, e' sostituita dalla  seguente:
a)  le  informazioni  e  i  dati  relativi   alle   singole   polizze
assicurative, ivi comprese quelle richiamate all'art. 1, comma 1  del
decreto  ministeriale  n.  100.260  del  12  febbraio  2007,  ed   in
particolare: 
  la campagna assicurativa di riferimento; 
  la tipologia di polizza; 
  l'evento avverso assicurato; 
  il prodotto assicurato; 
  il riferimento territoriale (regione/provincia/comune); 
  il valore assicurato e i quintali assicurati; 
  il premio totale e il contributo pubblico; 
  i sinistri pagati; 
  i quintali danneggiati e risarciti; 
  le franchigie, la soglia. 
  I suddetti dati dovranno pervenire alla banca dati assicurativi nei
termini previsti dal decreto ministeriale 20 aprile 2011. 
  2. Dopo la lett. d) dell'art. 2, comma 1, e' aggiunta  la  lettera:
d-bis)   I   dati   delle    perizie    georeferenziati,    trasmessi
contestualmente alla conclusione dell'operazione. 
  3. L'art. 4 e' integrato con il seguente periodo:  in  particolare,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua
controlli  incrociati  dei  dati  relativi  alle  perizie  con  altri
elementi inseriti nella predetta banca e svolge ogni altra  forma  di
controllo, anche a campione, al  fine  di  accertare  la  regolarita'
delle operazioni di perizia. 
  Il presente decreto e' trasmesso alla  Gazzetta  Ufficiale  per  la
pubblicazione. 
    Roma, 8 maggio 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 58