IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2011 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina; Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; Considerato che a seguito dei sopra citati eventi alluvionali non e' stato possibile adottare la conseguente ordinanza, per cui si rende necessario disporre per l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita' anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai soggetti interessati nelle fasi di prima emergenza; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa della regione Siciliana; Dispone: Art. 1 1. Il Presidente della regione Siciliana e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011. A tal fine, lo stesso Commissario delegato puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base delle specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolte a titolo gratuito. 2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono delle strutture organizzative e del personale della regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato approva, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 4, un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree alluvionate e ripristino della viabilita' e delle infrastrutture danneggiate, con l'indicazione della spesa ammissibile per ciascun intervento. 4. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione e di attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e il danno.