IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione  del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della  complessiva  dotazione
del   Fondo,   e'   stata   destinata   la   complessiva   somma   di
€ 200.000.000,00, in ragione di € 100.000.000,00 per  ciascuno  degli
anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi  finalizzati  alla
riduzione  del  rischio  sismico,  ai  quali  la  medesima  normativa
riconosce  carattere  di  priorita',  riservando   l'importo   di   €
67.500.00,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad  interventi  di
competenza regionale, e l'importo di €  32.500.000,00,  per  ciascuno
degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376
del 17 settembre 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
istituito, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326», con la quale si e' provveduto a dettare i criteri  per
la  determinazione  dei  finanziamenti  destinati  ad  interventi  di
competenza statale finalizzati alla  riduzione  della  vulnerabilita'
sismica; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502
del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni  relative  al  Fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», con la quale si e'  provveduto  a  dettare  i
criteri  per  l'utilizzo  dei  finanziamenti   dell'annualita'   2005
destinati  ad  interventi  di  competenza  statale  finalizzati  alla
riduzione della vulnerabilita' sismica; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione  Civile
del 30 ottobre 2006 (Rep. n. 4897, registrato  al  conto  impegni  n.
10878, capitolo 955, anno fin. 2006), con il quale e' stata impegnata
la  somma  di  euro  32.500.000,00,  destinata  agli  interventi   di
competenza statale, ai sensi dell'art. 32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 
  Visto, in particolare, il comma 3, lettera  b)  dell'art.  1  della
predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3502
del 9 marzo 2006, che  prevede  che  ciascuna  Amministrazione  dello
Stato  possa  predisporre  e  trasmettere   al   Dipartimento   della
protezione civile, entro il 31  dicembre  2006,  un  ulteriore  piano
degli  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  che   risultino
necessari a seguito di verifiche sismiche (art. 1, comma 3, lettera b
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376  del
17 settembre 2004); 
  Visto, inoltre, il comma 4 dell'art. 1 della predetta ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo  2006,  che
prevede che una percentuale  pari  al  30%  del  complessivo  importo
disponibile per l'annualita' 2005, corrispondente ad  € 9.750.000,00,
sia riservata agli interventi di adeguamento o miglioramento  di  cui
all'art. 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza n. 3376; 
  Visto  l'art.  12,  comma  1  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3591  del  24  maggio  2007,  che,  per
consentire l'utilizzo delle risorse  finanziarie  da  destinare  agli
interventi  di  competenza  statale  diretti  alla  realizzazione  di
interventi infrastrutturali per la  riduzione  del  rischio  sismico,
prevede che il termine fissato dall'art.  1,  comma  3,  lettera  b),
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502  del
9 marzo 2006 sia prorogato al 31 dicembre 2007; 
  Visto l'art. 6 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3967 del 1° ottobre 2011, che proroga il predetto termine
al 31 dicembre 2011; 
  Considerato  che  l'intervento   di   miglioramento   sismico   del
Distaccamento Aeroportuale di Forli'  di  cui  all'allegato  1.2  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007,
il cui finanziamento  ammonta  a  € 1.055.250,00.  rientra  gia'  tra
quelli per i quali e' prevista la riserva del 30%  e  che,  pertanto,
l'importo massimo da assegnare con il presente provvedimento  ammonta
a € 8.694.750.00; 
  Considerato che in data 15 luglio 2011  si  e'  tenuta,  presso  il
Dipartimento  della  Protezione   civile,   una   riunione   con   le
Amministrazioni che hanno  trasmesso  istanze  per  l'utilizzo  delle
risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3502  del  9  marzo  2006,
finalizzata alla definizione degli interventi compatibili con i fondi
ancora disponibili; 
  Vista la nota prot. n. DCRISLOG-AreaV-0020844 del  3  agosto  2011,
con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei  Vigili  del
Fuoco,  del  Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile,  Direzione
Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali,  ha  comunicato  le
denominazioni  degli  interventi  da   effettuare   con   l'ammontare
complessivo di € 3.828.350,00; 
  Vista la nota prot. n. DGPROG/0026849/P del 6 agosto 2011,  con  la
quale il Ministero della Salute, ex Dipartimento della  Qualita',  ex
Direzione Generale della Programmazione  Sanitaria,  dei  Livelli  di
Assistenza,  dei  Principi  Etici  di  Sistema,  ha   comunicato   le
denominazioni  degli  interventi  da   effettuare   con   l'ammontare
complessivo di € 1.474.080,00; 
  Vista la nota prot. n. N.600.C/PS.9527.427.63152.8665 del 21 luglio
2011, con la quale  il  Ministero  dell'Interno,  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi  Tecnico-Logistici
e della Gestione Patrimoniale, ha comunicato le  denominazioni  degli
interventi   da   effettuare   con   l'ammontare    complessivo    di
€ 3.392.320,00, segnalando,  inoltre,  che  provvedera'  ad  inserire
nella propria programmazione finanziaria un ulteriore  importo,  pari
ad € 769.093,00, destinato all'intervento sulla Questura di Imperia; 
  Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare,  gli  enti
beneficiari   e   le   risorse   da   assegnare   nell'ambito   della
disponibilita' del Fondo; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A valere sui fondi per l'annualita' 2005, di  cui  all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9  marzo  2006,
nell'allegato  1  al  presente  decreto  sono  indicate  le   risorse
assegnate a ciascuna Amministrazione per interventi di adeguamento  o
miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera b),  dell'ordinanza
n. 3376 del 17 settembre 2004, delle  quali  e'  stata  accertata  la
disponibilita', e gli interventi ai quali le  risorse  medesime  sono
destinate. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti  per  la
prescritta registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Repubblica italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2012 
 
                                                Il Presidente: Monti  

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 316