IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 26 giugno 2012 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto  il  decreto-legge  del  16  maggio  2012,  n.  59,   recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Considerato che nella Repubblica Araba di  Siria  e'  in  atto  una
crisi di natura umanitaria che ha  determinato  gravi  situazioni  di
carattere sociale, economico e sanitario; 
  Considerato che i gravi danni  materiali  ed  umani  causati  dalle
violenze su territorio siriano hanno  costretto  alla  fuga  numerosi
cittadini che si sono rifugiati vicino al confine in Turchia, Libano,
Iraq ed in particolare in Giordania dove sono giunti  ospitati  circa
17.000 profughi siriani; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di  tutte  le  iniziative  di  carattere
umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria  e
pacifica,  anche  attraverso  la  realizzazione  di   interventi   di
carattere  straordinario  ed  urgente,  ove  necessario,  in   deroga
all'ordinamento giuridico vigente; 
  Vista la nota del 7 maggio 2012 con cui la Direzione  generale  per
la cooperazione allo  sviluppo  del  Ministero  degli  affari  esteri
rappresenta la  necessita'  di  un  intervento  congiunto  nei  paesi
limitrofi alla Repubblica Araba di Siria tra il predetto Dicastero ed
il Dipartimento della protezione civile e  mette  a  disposizione  le
occorrenti risorse finanziarie nel limite  di  euro  1.500.000,00  da
destinare al contesto emergenziale in questione; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge n. 225/1992  per  la
dichiarazione dello stato di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2005,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,  n.
152, e' dichiarato,  fino  al  sessantesimo  giorno  dalla  data  del
presente provvedimento, lo stato di emergenza  in  conseguenza  della
grave situazione in cui versa la popolazione della  Repubblica  Araba
di Siria, che,  seguendo  flussi  migratori  di  esodo  dalla  Siria,
necessita di forme di assistenza nei Paesi limitrofi. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanza in deroga ad ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento  giuridico,  volte  alla  realizzazione  dei   primi
interventi finalizzati all'organizzazione  ed  al  coordinamento  dei
servizi integrati di  urgente  soccorso  ed  assistenza  ai  soggetti
colpiti dagli eventi, nonche' agli interventi provvisionali necessari
alle prime necessita' delle popolazioni colpite. 
  3. Per la definizione delle modalita' di attuazione dell'intervento
umanitario di cui alla presente delibera, si provvede anche ai  sensi
dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  con  il  ricorso
all'applicazione degli articoli 9 e 10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. 
  4. Alla scadenza del termine  di  cui  al  comma  1,  la  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri, provvede, in  via  ordinaria,  a  coordinare  gli  interventi
necessari per il superamento della grave situazione in cui  versa  la
popolazione della Repubblica Araba di Siria. 
  5. Per l'attuazione delle attivita'  da  porre  in  essere  per  il
superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede
nel limite massimo di euro 1.500.000,00 che verranno  trasferiti  dal
Ministero  degli  affari  esteri  al  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 giugno 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti