IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
  Premesso che il territorio della  Regione  Emilia-Romana  e'  stato
interessato da eventi sismici avvenuti in data 20 e 29 maggio 2012; 
  Viste le delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 maggio 2012,  con  la  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi sismici che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012, e in data 30 maggio  con  la  quale  e'  stato
esteso lo stato di emergenza alle province di Reggio Emilia e Rovigo; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 in
data 2 giugno 2012  con  la  quale  sono  stati  disposti  interventi
urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici del mese
di maggio 2012; 
  Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  con  cui  si
stabilisce: 
    che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali
in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di
calamita' pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni,  di
comitati e di enti; 
    che  non  si  considerano   destinati   ad   attivita'   estranee
all'esercizio  dell'impresa  i  beni  ceduti  ai  predetti   soggetti
gratuitamente e per le medesime attivita'; 
    che  entrambe  le  forme  di  liberalita'   non   sono   soggette
all'imposta di donazioni; 
  Visto, in particolare, il comma quarto del  medesimo  articolo  che
demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni,
delle associazioni, dei  comitati  e  degli  enti  destinatari  delle
predette liberalita'; 
 
                              Decreta: 
 
  Le fondazioni, le associazioni,  i  comitati  e  gli  enti  di  cui
all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per  il  cui  tramite
sono effettuate le erogazioni liberali  a  favore  delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici nel mese di maggio 2012  nel  territorio
della provincia di Reggio Emilia sono cosi' individuati: 
    a) organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.; 
    b)  altre  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed   enti   che,
istituiti  con  atto  costitutivo  o  statuto  redatto  nella   forma
dell'atto  pubblico  o  della   scrittura   privata   autenticata   o
registrata, tra le proprie finalita' prevedono  interventi  umanitari
in favore di popolazioni colpite da calamita' pubbliche  o  da  altri
eventi straordinari; 
    c) amministrazioni pubbliche statali, regionali  e  locali,  enti
pubblici non economici; 
    d) associazioni sindacali e di categoria. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Reggio Emilia, 14 giugno 2012 
 
                                                 Il Prefetto: De Miro