IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
                     del dipartimento del tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  102831  del  22  dicembre  2011,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
finanziario 2012, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano  disposte  dal  Direttore  della  Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  98  del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in  titoli
di Stato italiani; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  21
giugno 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 43.829 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visto il decreto in data 8 giugno  2011,  con  il  quale  e'  stata
disposta  l'emissione  della  prima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15  settembre
2026, indicizzati, nel  capitale  e  negli  interessi,  all'andamento
dell'Indice Armonizzato dei Prezzi  al  Consumo  nell'area  dell'euro
(IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora  innanzi
indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una seconda tranche dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione  della  undicesima  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice  Eurostat»,
con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una seconda  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 3,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento  15
marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, di cui al  decreto  dell'  8
giugno 2011, altresi'  citato  nelle  premesse,  recante  l'emissione
della prima tranche dei  buoni  stessi.  L'emissione  della  predetta
tranche e l'emissione dell'undicesima tranche dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento  15
settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, citata  nelle  premesse,
vengono disposte per un ammontare nominale complessivo  compreso  fra
un importo minimo di 500 milioni di euro  e  un  importo  massimo  di
1.000 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 8 giugno 2011. 
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12. 
  Al termine della procedura  di  assegnazione  di  cui  ai  predetti
articoli e' disposta automaticamente l'emissione della terza  tranche
dei buoni, per  un  importo  pari  al  15  per  cento  dell'ammontare
nominale collocato nell'asta ordinaria, da assegnare  agli  operatori
«specialisti  in  titoli  di  Stato»  con  le  modalita'  di  cui  ai
successivi articoli 13 e 14. 
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni. 
  Le prime due cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.