IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette"; Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Raschera"; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 2 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 12 giugno 1999, con il quale l'organismo "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 e' stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta "Raschera", per un periodo di tre anni; Visti il decreto 10 giugno 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Raschera", e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Raschera"; Considerato che "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta "Raschera" conformemente allo schema tipo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 18 giugno 2012; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99; Decreta: Art. 1 L'organismo denominato "Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. Coop." con sede in Moretta, Via Carlo Alberto Grosso n. 82, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta "Raschera" registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.