IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della salute»; 
  Visto  l'art.  33  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
che: 
      al comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di  euro  per  il
2007 per  le  transazioni  da  stipulare  con  soggetti  talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie  o  affetti  da  anemie  ereditarie,
emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da  trasfusione  con
sangue infetto o da somministrazione di  emoderivati  infetti  e  con
soggetti  danneggiati  da  vaccinazioni  obbligatorie,  che   abbiano
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti; 
      al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione
dei criteri per definire secondo un piano  pluriennale  e,  comunque,
nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di
cui al comma 1, in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia'
fissati per i soggetti  emofilici  dal  decreto  del  Ministro  della
salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280
del 2 dicembre 2003, sulla  base  delle  conclusioni  rassegnate  dal
gruppo tecnico istituito con decreto del  Ministro  della  salute  in
data  13  marzo  2002,  con  priorita',   a   parita'   di   gravita'
dell'infermita', per i soggetti in condizioni  di  disagio  economico
accertate  mediante  l'utilizzo  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge  finanziaria  2008)»,  che  ai  commi  361  e  362
autorizza, a decorrere dall'anno 2008, la spesa  di  180  milioni  di
euro  annui  per  le  transazioni  relative  a  contenziosi   tuttora
pendenti, ribadendo, per la fissazione  dei  criteri,  la  disciplina
prevista dal citato comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 159 del
2007; 
  Vista la legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  recante  «Indennizzo  a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo  irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e  somministrazione
di emoderivati»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze
28 aprile 2009, n. 132 concernente  «Regolamento  per  determinare  i
criteri in base ai quali definire le  transazioni  da  stipulare  con
soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o  affetti  da
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi  occasionali  danneggiati
da  trasfusione  con  sangue  infetto  o   da   somministrazione   di
emoderivati  infetti  e  con  soggetti  danneggiati  da  vaccinazioni
obbligatorie, che abbiano instaurato  azioni  di  risarcimento  danni
tuttora pendenti», di seguito regolamento; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del regolamento che: 
    al comma 1, lett. a) prevede che per la stipula delle transazioni
con i soggetti talassemici e  i  soggetti  emofilici  si  adottano  i
medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi gia' fissati per
i soggetti emofilici dall'art. 1, comma 1 del  decreto  del  Ministro
della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2
dicembre 2003, n. 280, sulla base delle  conclusioni  rassegnate  dal
gruppo tecnico istituito con decreto del  Ministro  della  salute  in
data 13 marzo 2002, ivi compresi gli  importi  fissati  dallo  stesso
documento  conclusivo  e  riportati   nella   tabella   allegata   al
regolamento, da considerarsi limiti massimi  inderogabili  entro  cui
determinare i  singoli  importi  transattivi  in  base  all'eta'  del
soggetto al momento della manifestazione del danno; 
    al comma 1, lett. b), prevede  che  per  i  soggetti  emotrasfusi
occasionali, i soggetti affetti da altre emoglobinopatie o da  anemie
ereditarie si adottano i criteri di seguito indicati: 
      1) per le transazioni da stipulare  con  gli  aventi  causa  di
danneggiati deceduti si tiene conto dell'entita' del danno, dell'eta'
del  soggetto  al  momento   della   manifestazione   del   danno   e
dell'eventuale nesso tra il danno subito e il decesso; 
      2) per le transazioni da stipulare con i  soggetti  danneggiati
viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole, si tiene
conto dell'entita' del danno, dell'eta' del soggetto al momento della
manifestazione del danno e del grado di  giudizio  in  cui  e'  stata
pronunciata la sentenza favorevole; 
      3) per le transazioni da stipulare con i  soggetti  danneggiati
viventi, che hanno azionato un giudizio, senza avere ancora  ottenuto
alcuna sentenza favorevole, si tiene conto  dell'entita'  del  danno,
dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno; 
    al comma 1, lett. c), n. 1 prevede che per gli aventi  causa  dei
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie deceduti, gli importi  delle
transazioni tengono conto del tipo di vaccinazione, dell'entita'  del
danno, dell'eta' del soggetto al  momento  della  manifestazione  del
danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito e il decesso; 
    al comma 1, lett. c), n. 2 prevede  che  per  le  transazioni  da
stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano  almeno  una
sentenza  favorevole,  si  tiene  conto  del  tipo  di  vaccinazione,
dell'entita' del danno,  dell'eta'  del  soggetto  al  momento  della
manifestazione del danno e del grado di  giudizio  in  cui  e'  stata
pronunciata la sentenza favorevole; 
    al comma 1, lett. c), n. 3 prevede  che  per  le  transazioni  da
stipulare con i soggetti danneggiati viventi che non  hanno  ottenuto
alcuna sentenza favorevole, si tiene conto del tipo di  vaccinazione,
dell'entita' del danno,  dell'eta'  del  soggetto  al  momento  della
manifestazione del danno; 
  Ritenuto che per gli aventi causa dei soggetti deceduti per i quali
sia stato accertato il nesso di causalita' di cui all'art.  3,  comma
1, lett.  b),  n.  1,  citato,  per  la  predisposizione  dei  moduli
transattivi  sia  equo  assumere  come   valore   massimo   l'importo
utilizzato per i soggetti talassemici ed emofilici deceduti  operando
una rimodulazione in riduzione sulla base del criterio  dell'eta'  in
cui si e' manifestato il danno; 
  Ritenuto che per i soggetti deceduti, per i  quali  non  sia  stato
accertato il nesso di causalita' di cui all'art. 3,  comma  1,  lett.
b),  n.  1,  citato,  si  equo  assimilare  gli  importi   a   quelli
riconosciuti ai soggetti danneggiati viventi  di  cui  al  successivo
punto; 
  Ritenuto per  individuare  i  moduli  transattivi  per  i  soggetti
danneggiati viventi, di cui all'art. 3, comma  1,  lett.  b),  n.  2,
citato, di calcolare un  importo  complessivo  erogabile  determinato
sulla base della  media  ponderata  dei  188  casi  di  importi  gia'
corrisposti (comprensivi mediamente di un 5% di somme accessorie  per
interessi e rivalutazione, connesse al periodo intercorrente  tra  la
data della sentenza e l'effettiva liquidazione) dall'Amministrazione,
in forza di sentenze esecutive, relative al periodo  2004  -  2010  e
riferite ai danneggiati viventi, nonche' di operare rispetto  a  tale
importo una riduzione prudenziale  pari  al  65%  per  la  fascia  di
gravita' maggiore, al 75% per la  fascia  di  gravita'  intermedia  e
all'80% per la fascia meno grave  quale  misura  corrispondente  alla
reciproca concessione tra le opposte pretese (misura stimata  tenendo
conto della percentuale di  vittoria  o  soccombenza  rilevate  nelle
sentenze  richiamate  nelle  istanze  di  transazione),  oltre   alla
riduzione del suddetto 5%; 
  Ritenuto di dover  distribuire  l'importo  determinato  secondo  le
modalita'  di  cui  al  punto  precedente  tra  le  varie  classi  di
danneggiati di cui all'art. 3,  comma  1,  lett.  b)  citato,  classi
ottenute in base  al  criterio  dell'eventuale  sentenza  favorevole,
della  gravita'  e  dell'eta'   del   soggetto   al   momento   della
manifestazione del danno, in modo che ne consegua  una  distribuzione
di frequenza degli importi proposti  analoga  alla  distribuzione  di
frequenza degli importi effettivamente liquidati nelle richiamate 188
sentenze eseguite; 
  Ritenuto che per i soggetti danneggiati viventi di cui all'art.  3,
comma 1, lett. b), n. 3, citato, per la  predisposizione  dei  moduli
transattivi,  sia  equo  parametrare  l'importo  da  transigere   con
l'entita' del danno subito, l'eta'  del  soggetto  al  momento  della
manifestazione del danno, operando  all'esito  una  distribuzione  di
frequenza in analogia al  principio  descritto  per  i  casi  di  cui
all'art. 3, comma 1, lett. b) n. 2, citato; 
  Ritenuto  che  per   i   soggetti   danneggiati   da   vaccinazioni
obbligatorie,  per  la  predisposizione  dei  moduli  transattivi, di
dare priorita' al tipo  di  vaccinazione,  nell'ordine  antivaiolosa,
antipoliomielitica   e   a   seguire   le   rimanenti    vaccinazioni
obbligatorie, all'entita' del danno, all'eta' del soggetto al momento
della manifestazione del danno; 
  Tenuto conto della letteratura scientifica in materia di  danni  da
vaccinazione e della  giurisprudenza  che  vede  il  Ministero  della
salute soccombente in un numero  esiguo  di  casi,  di  tal  che'  e'
ritenuto  di  operare  una  riduzione  pari  al  60%   quale   misura
corrispondente alla reciproca concessione tra le opposte  pretese,  e
un'ulteriore riduzione del 5% quale misura  sostenuta  dal  Ministero
della salute in analogia a quanto stabilito per i soggetti di cui  ai
punti precedenti; 
  Tenuto  conto  dei   principali   orientamenti   giurisprudenziali,
consolidatisi nella materia in esame, ivi compresi quelli in  materia
di decorrenza dei termini di prescrizione  del  diritto,  cosi'  come
disposto  dall'art.  2,  comma  2,  e  dall'art.  3,  comma  1,   del
regolamento; 
  Vista la circolare del Ministro della sanita' n. 68 del  24  luglio
1978 che ha disposto, al fine di prevenire il rischio di trasmissione
dell'epatite  B  tramite  trasfusioni,   la   ricerca   dell'antigene
dell'epatite B su ogni donazione di sangue e la distruzione dei lotti
di sangue positivi  a  questo  antigene,  nonche'  ha  stabilito  che
l'importazione di  emoderivati  sara'  consentita  esclusivamente  da
paesi la cui legislazione in materia offre  sufficienti  garanzie  di
controlli idonei ad escludere il contagio dall'epatite B; 
  Visto l'art. 5 del regolamento che rinvia a un  decreto  di  natura
non regolamentare del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, ora Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  finanze,  sulla  base  dei  lavori  della
Commissione istituita con decreto del Ministro della salute  4  marzo
2008, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, la  definizione  dei
moduli transattivi; 
  Preso atto del Documento predisposto  dalla  Commissione  istituita
con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008, con il compito di
provvedere   alla   propedeutica   attivita'   istruttoria   per   la
determinazione dei criteri in base ai quali definire  le  transazioni
da  stipulare,  nonche'  di  individuare  il   complessivo   percorso
attuativo della normativa in questione, allegato al presente  decreto
che costituisce parte integrante dello stesso; 
  Visti il decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;  l'art.  3-ter,
comma 7, lett.  b)  del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;  il
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
  Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato
reso con nota prot. n. 315021 del 10 ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Definizione di modulo transattivo 
 
  1. Ai fini del presente decreto si definisce modulo transattivo  lo
schema  contenente  i  parametri  e  il  corrispondente  importo   da
riconoscere  ai  fini  transattivi  per  ogni  singola  categoria  di
danneggiati individuati dall'art. 3, comma 1 del  regolamento  e  che
tiene conto degli elementi soggettivi  e  oggettivi  riportati  nella
relativa istanza pervenuta entro il 19 gennaio 2010. 
  2. Nei casi in cui il  soggetto  non  abbia  indicato  la  data  di
manifestazione del danno si  adottera'  il  parametro  riferito  alla
fascia di eta' piu' anziana  coerente  con  l'eta'  anagrafica  dello
stesso. 
  3. Si procede a transazione  con  i  soggetti  il  cui  giudizio e'
ancora pendente alla data di sottoscrizione dell'atto transattivo.