IL DIRETTORE GENERALE 
            della ex direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto  l'art.  9  del  predetto  regolamento  (CE)   n.   510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione; 
  Visto l'art. 5, comma 6,  del  sopra  citato  regolamento  (CE)  n.
510/2006 che consente  allo  Stato  membro  di  accordare,  a  titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; 
  Visto il regolamento (UE) n.  813/2000  della  Commissione  del  17
aprile 2000,  relativo  alla  registrazione  della  denominazione  di
origine protetta Aceto Balsamico Tradizionale di  Reggio  Emilia,  ai
sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Vista l'istanza presentata dal  Consorzio  tutela  Aceto  Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia, con  sede  in  Reggio  Emilia,  Piazza
della Vittoria - C/o Camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Reggio Emilia, intesa ad ottenere  la  modifica  della
disciplina produttiva della denominazione di origine  protetta  Aceto
Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia; 
  Vista la nota protocollo n. 14073 del 20 giugno 2012, con la  quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,
ritenendo che la modifica di cui sopra rientri  nelle  previsioni  di
cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha  notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; 
  Vista l'istanza del 14 giugno  2012,  con  la  quale  il  Consorzio
tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, richiedente  la
modifica in argomento ha chiesto la protezione a  titolo  transitorio
della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto  regolamento
(CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano,  e  per
esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda  di  modifica
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
protetta Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, ricadendo  la
stessa  sui  soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo
provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6  del  predetto
Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della  denominazione  di  origine
protetta Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia in attesa  che
l'organismo  comunitario  decida  sulla  domanda   di   modifica   in
argomento; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della  domanda  avanzata  dal  Consorzio  tutela
Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, sopra citato, assicuri
la   protezione   a   titolo   transitorio   a   livello    nazionale
dell'adeguamento del disciplinare di produzione  della  denominazione
di origine protetta Aceto Balsamico Tradizionale  di  Reggio  Emilia,
secondo le  modifiche  richieste  dallo  stesso,  in  attesa  che  il
competente organismo comunitario decida su detta domanda; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' accordata  la  protezione  a  titolo   transitorio   a   livello
nazionale, a decorrere dalla data  del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006  del  Consiglio
del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della  denominazione
di origine protetta Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia che
recepisce le modifiche richieste dal Consorzio tutela Aceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia e trasmesso con nota n.  14073  del  20
giugno 2012 all'organismo comunitario competente e  consultabile  nel
sito    istituzionale    di    questo     Ministero     all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.