Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.10, comma  3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali
e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
 
            Partecipazione italiana alla missione UNSMIS 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 14 maggio  2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro  826.686  per  la  partecipazione  di
personale  militare  alla  missione  di  osservatori  militari  delle
Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria
(UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012. 
  2. Al personale che partecipa alla missione di cui al  comma  1  si
applicano: 
    a) l'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della  legge  3  agosto
2009, n. 108; l'indennita' di missione e'  corrisposta  nella  misura
intera incrementata del  trenta  per  cento,  se  non  usufruisce,  a
qualsiasi titolo, di  vitto  e  alloggio  gratuiti,  calcolata  sulla
diaria prevista con riferimento  ad  Arabia  Saudita,  Emirati  Arabi
Uniti e Oman; 
    b) l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2009, n.  12,  e  l'articolo  4,  commi  1-sexies  e  1-septies,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5,  6  e  9,
          della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante  "Proroga  della
          partecipazione   italiana   a   missioni   internazionali",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente: 
              "Art. 3. (Disposizioni in materia di personale) 
              1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,
          nelle acque territoriali e nello  spazio  aereo  dei  Paesi
          interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per  il
          rientro nel territorio  nazionale  per  fine  missione,  al
          personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
          alla  presente  legge  e'  corrisposta,  al   netto   delle
          ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
          stipendio o alla paga e  agli  altri  assegni  a  carattere
          fisso e continuativo, l'indennita' di missione  di  cui  al
          regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,  nelle  misure  di
          seguito  indicate,   detraendo   eventuali   indennita'   e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali: 
              a) nella misura del  98  per  cento  al  personale  che
          partecipa alle missioni MSU, EU¬LEX Kosovo, Security  Force
          Training Plan, Joint Enterprise,  ALTHEA,  UNMIK,  TIPH  2,
          EUBAM Rafah; 
              b) nella misura  del  98  per  cento,  calcolata  sulla
          diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati
          Arabi  Uniti  e  Oman,  al  personale  che  partecipa  alle
          missioni ISAF ed EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,  compreso  il
          personale facente parte della struttura attivata presso  le
          Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
          Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle  unita'
          di  coordinamento  JMOUs  e  al  personale  dell'Arma   dei
          carabinieri  in  servizio  di  sicurezza  presso  le   sedi
          diplomatiche di Kabul e di Herat; 
              c) nella misura intera al personale che partecipa  alla
          missione  EUPOL  COPPS  in  Palestina   e   alla   missione
          dell'Unione europea in Moldova e Ucraina; 
              d) nella misura intera incrementata del 30  per  cento,
          se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e  alloggio
          gratuiti, al perso¬nale che partecipa  alle  missioni  CIU,
          UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
          EUPM, nonche' al personale  impiegato  presso  il  Military
          Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
          Tirana; 
              e) nella misura intera incrementata del 30  per  cento,
          calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia
          Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non  usufruisce,  a
          qualsiasi  titolo,  di  vitto  e  alloggio   gratuiti,   al
          personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; 
              f)  nella  misura  del  98  per  cento,  ovvero  intera
          incrementata  del  30  per  cento  se  non  usufruisce,   a
          qualsiasi titolo, di vitto e alloggio  gratuiti,  calcolata
          sulla diaria prevista  con  riferimento  alla  Turchia,  al
          personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 
              2. All'indennita' di cui al comma 1  e  al  trattamento
          economico  corrisposto  al  personale  che  partecipa  alle
          attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di  cui
          all' articolo 2, comma 11, non si applica l'  articolo  28,
          comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248. 
              3. (omissis) 
              4. Per il periodo dal 1°  luglio  2009  al  31  ottobre
          2009, ai  militari  inquadrati  nei  contingenti  impiegati
          nelle missioni internazionali di cui al presente  articolo,
          in  sostituzione  dell'indennita'  di   impiego   operativo
          ov¬vero   dell'indennita'   pensionabile   percepita,    e'
          corrisposta, se piu' favorevole,  l'indennita'  di  impiego
          operativo nella misura  uniforme  pari  al  185  per  cento
          dell'indennita' di impiego operativo di base  di  cui  all'
          articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n.  78,
          se militari in servizio permanente  o  volontari  in  ferma
          breve trattenuti in servizio o in rafferma  biennale,  e  a
          euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano  l'
          articolo 19, primo comma, del testo unico delle  norme  sul
          trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
          dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  l'  articolo  51,
          comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni. 
              5.  Il  personale  militare,  impiegato  dall'ONU   con
          contratto individuale nelle missioni internazionali di  cui
          alla presente  legge,  conserva  il  trattamento  economico
          fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di  missione
          prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di  vitto  e
          alloggio   a   carico    dell'Amministrazione.    Eventuali
          retribuzioni  o  altri  compensi  corrisposti  direttamente
          dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
          rimborsi   per   servizi   fuori   sede,    sono    versati
          all'Amministrazione  al  netto  delle  ritenute,   fino   a
          concorrenza  dell'importo  corrispondente  alla  somma  del
          trattamento    economico    fisso    e    continuativo    e
          dell'indennita'  di  missione  percepiti,  al  netto  delle
          ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 
              6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
          servizio e di imbarco svolti dagli  ufficiali  delle  Forze
          armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i  comandi,
          le  unita',  i  reparti  e  gli  enti  costituiti  per   lo
          svolgimento  delle  missioni  internazionali   e   per   le
          attivita' di concorso con le Forze di polizia di  cui  alla
          presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento  degli
          obblighi previsti dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai
          decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e  5  ottobre
          2000, n. 298, e successive modificazioni. 
              7. (omissis) 
              8. (omissis) 
              9.   Al   personale   che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge si applicano  gli
          articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del  decreto-legge
          28 dicembre 2001, n. 451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.". 
              - Il testo  dell'articolo  5,  commi  1,  2  e  3,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  209,  recante  "Proroga
          della partecipazione italiana a  missioni  internazionali",
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2009, n. 12,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 47  del  26  febbraio  2009,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 5. Disposizioni in materia penale 
              1. Al personale militare che  partecipa  alle  missioni
          internazionali di cui al presente decreto si  applicano  il
          codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3,  4,
          lettere a), b), c) e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  1°
          dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
              2. I reati commessi dallo  straniero  nei  territori  o
          nell'alto mare in cui  si  svolgono  gli  interventi  e  le
          missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
          dello Stato  o  di  cittadini  italiani  partecipanti  agli
          interventi e alle missioni stessi,  sono  puniti  sempre  a
          richiesta  del  Ministro  della  giustizia  e  sentito   il
          Ministro della difesa per  i  reati  commessi  a  danno  di
          appartenenti alle Forze armate. 
              3. Per i reati  di  cui  al  comma  2  e  per  i  reati
          attribuiti alla  giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria
          ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in  cui
          si svolgono gli interventi e le missioni internazionali  di
          cui al presente decreto, dal cittadino che  partecipa  agli
          interventi e  alle  missioni  medesimi,  la  competenza  e'
          attribuita al Tribunale di Roma.". 
              -  Si  riportano   i   commi   1-sexies   e   1-septies
          dell'articolo 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
          recante  "Disposizioni  urgenti  per   la   proroga   degli
          interventi di cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei
          processi  di  pace  e  di  stabilizzazione,  nonche'  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e di  polizia  e
          disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa",
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2009, n. 197, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 303 del  31  dicembre  2009,  e'  il
          seguente: 
              "1-sexies. Non e' punibile il militare che,  nel  corso
          delle missioni di cui all'articolo 2, in  conformita'  alle
          direttive, alle  regole  di  ingaggio  ovvero  agli  ordini
          legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare  uso
          delle armi, della  forza  o  di  altro  mezzo  di  coazione
          fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 
              1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
          dal  comma  1-sexies  si  eccedono  colposamente  i  limiti
          stabiliti dalla legge, dalle  direttive,  dalle  regole  di
          ingaggio o dagli ordini  legittimamente  impartiti,  ovvero
          imposti dalla  necessita'  delle  operazioni  militari,  si
          applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi  se
          il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.".