Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
  (( 01. All'articolo  3,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  le
parole: "entro quarantotto  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro cinquantacinque mesi". )) 
  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,"
sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei  decreti  di
cui al comma 2,"; 
    b) le parole da: "; decorso" a : "decreto" sono soppresse; 
    (( b-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli  schemi
dei decreti di cui al citato  comma  2  del  presente  articolo  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro  trenta  giorni
dalla data di assegnazione". )) 
  2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate  di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma  8,  lettera  f),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29,  comma
5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e
successive  modificazioni,  le  parole:  "Fino  alla   scadenza   del
diciottesimo mese successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
e, comunque, non oltre il  30  giugno  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data  di
entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all'articolo
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'  art.   3   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. Campo di applicazione 
              1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
          settori di attivita', privati e  pubblici,  e  a  tutte  le
          tipologie di rischio. 
              2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro  cinquantacinque  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 
              3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma  2,
          sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          nonche' le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  gennaio  1956,  n.   164,
          richiamate dalla legge  26  aprile  1974,  n.  191,  e  dai
          relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei  decreti  di
          cui al citato comma 2 del presente articolo sono  trasmessi
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  da  rendere   entro
          trenta giorni dalla data di assegnazione. 
              3-bis. Nei riguardi delle cooperative  sociali  di  cui
          alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle  organizzazioni
          di volontariato della protezione  civile,  ivi  compresi  i
          volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo  Nazionale
          soccorso alpino e speleologico, e i  volontari  dei  vigili
          del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
          sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
          svolgimento delle rispettive attivita',  individuate  entro
          il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il
          Dipartimento  della  protezione  civile  e   il   Ministero
          dell'interno, sentita la Commissione consultiva  permanente
          per la salute e sicurezza sul lavoro. 
              4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
          lavoratori e lavoratrici, subordinati e  autonomi,  nonche'
          ai soggetti  ad  essi  equiparati,  fermo  restando  quanto
          previsto dai commi successivi del presente articolo. 
              5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito  di
          un contratto di somministrazione  di  lavoro  di  cui  agli
          articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive  modificazioni,  fermo  restando
          quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23
          del citato decreto legislativo n. 276 del 2003,  tutti  gli
          obblighi di prevenzione e protezione  di  cui  al  presente
          decreto sono a carico dell'utilizzatore. 
              6. Nell'ipotesi  di  distacco  del  lavoratore  di  cui
          all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni, tutti gli  obblighi  di
          prevenzione e protezione sono a carico  del  distaccatario,
          fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
          e formare il  lavoratore  sui  rischi  tipici  generalmente
          connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali  egli
          viene  distaccato.  Per  il   personale   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio  con
          rapporto   di   dipendenza    funzionale    presso    altre
          amministrazioni pubbliche, organi  o  autorita'  nazionali,
          gli obblighi di cui al presente decreto sono a  carico  del
          datore di lavoro designato dall'amministrazione,  organo  o
          autorita' ospitante. 
              7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui  agli
          articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003,  n.  276,   e   successive   modificazioni,   e   dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile,  le
          disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
          prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di  lavoro  del
          committente. 
              8.  Nei  confronti  dei   lavoratori   che   effettuano
          prestazioni  occasionali  di  tipo  accessorio,  ai   sensi
          dell'articolo 70 e  seguenti  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, il presente decreto legislativo  e  tutte  le
          altre norme speciali vigenti  in  materia  di  sicurezza  e
          tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli
          lavori  domestici  a  carattere   straordinario,   compresi
          l'insegnamento   privato   supplementare   e   l'assistenza
          domiciliare ai bambini, agli anziani, agli  ammalati  e  ai
          disabili. 
              9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  18
          dicembre 1973, n. 877, ai  lavoratori  a  domicilio  ed  ai
          lavoratori che rientrano  nel  campo  di  applicazione  del
          contratto collettivo dei proprietari di fabbricati  trovano
          applicazione gli obblighi di informazione e  formazione  di
          cui agli articoli 36 e 37. Ad essi  devono  inoltre  essere
          forniti i necessari dispositivi di  protezione  individuali
          in   relazione   alle   effettive    mansioni    assegnate.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III. 
              10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
          prestazione continuativa di  lavoro  a  distanza,  mediante
          collegamento informatico e telematico, compresi  quelli  di
          cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo
          1999, n.  70,  e  di  cui  all'accordo-quadro  europeo  sul
          telelavoro concluso il 16  luglio  2002,  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  titolo  VII,   indipendentemente
          dall'ambito  in  cui  si  svolge  la  prestazione   stessa.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III. I lavoratori a distanza  sono  informati
          dal datore  di  lavoro  circa  le  politiche  aziendali  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
          ordine  alle  esigenze  relative   ai   videoterminali   ed
          applicano   correttamente   le   direttive   aziendali   di
          sicurezza. Al fine di  verificare  la  corretta  attuazione
          della  normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e
          sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore  di
          lavoro, le rappresentanze dei  lavoratori  e  le  autorita'
          competenti hanno accesso al luogo in cui  viene  svolto  il
          lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
          collettivi, dovendo  tale  accesso  essere  subordinato  al
          preavviso  e  al  consenso  del   lavoratore   qualora   la
          prestazione  sia  svolta  presso  il  suo   domicilio.   Il
          lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
          lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a  prevenire
          l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli  altri
          lavoratori   interni   all'azienda,    permettendogli    di
          incontrarsi con i colleghi e di accedere alle  informazioni
          dell'azienda,  nel  rispetto  di  regolamenti   o   accordi
          aziendali. 
              11.  Nei  confronti  dei  lavoratori  autonomi  di  cui
          all'articolo  2222  del  codice  civile  si  applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. 
              12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
          di  cui  all'articolo  230-bis  del  codice   civile,   dei
          coltivatori  diretti  del  fondo,  degli  artigiani  e  dei
          piccoli commercianti e dei  soci  delle  societa'  semplici
          operanti nel settore agricolo si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 21. 
              12-bis. Nei confronti dei volontari di cui  alla  legge
          11 agosto 1991, n. 266,  e  dei  volontari  che  effettuano
          servizio civile si applicano le  disposizioni  relative  ai
          lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra
          il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente  di
          servizio civile possono essere individuate le modalita'  di
          attuazione della tutela di cui al precedente  periodo.  Ove
          il volontario svolga  la  propria  prestazione  nell'ambito
          dell'organizzazione di  un  datore  di  lavoro,  questi  e'
          tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui
          rischi  specifici  esistenti  negli  ambienti  in  cui   e'
          chiamato ad operare e sulle  misure  di  prevenzione  e  di
          emergenza adottate in  relazione  alla  propria  attivita'.
          Egli e' altresi' tenuto ad  adottare  le  misure  utili  ad
          eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al  minimo
          i rischi da interferenze tra la prestazione del  volontario
          e  altre  attivita'  che  si  svolgano  nell'ambito   della
          medesima organizzazione. 
              13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
          esercitata dalle  imprese  medie  e  piccole  operanti  nel
          settore agricolo, il Ministro del lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
          alla normativa in materia di sicurezza e salute nei  luoghi
          di lavoro,  e  limitatamente  alle  imprese  che  impiegano
          lavoratori stagionali ciascuno  dei  quali  non  superi  le
          cinquanta giornate lavorative e per un  numero  complessivo
          di lavoratori compatibile  con  gli  ordinamenti  colturali
          aziendali,   provvede   ad   emanare    disposizioni    per
          semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'informazione,
          formazione e sorveglianza sanitaria previsti  dal  presente
          decreto, sentite le organizzazioni  sindacali  e  datoriali
          comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
          nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle  predette
          organizzazioni   definiscono   specifiche   modalita'    di
          attuazione   delle   previsioni   del   presente    decreto
          legislativo concernenti il  rappresentante  dei  lavoratori
          per  la  sicurezza   nel   caso   le   imprese   utilizzino
          esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
          al precedente periodo.» 
              Si riporta il testo dell'art. 6 del citato d.  lgs.  n.
          81 del 2008: 
              «Art.  6.  Commissione  consultiva  permanente  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro 
               1. Presso il Ministero  del  lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali  e'  istituita   la   Commissione
          consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
          La Commissione e' composta da: 
              a) un rappresentante del Ministero  del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali che la presiede; 
              b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'; 
              c)  un  rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
              d) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
              e) un rappresentante del Ministero della difesa; 
              f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti; 
              g) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 
              h) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali; 
              i) un rappresentante del Ministero  della  solidarieta'
          sociale; 
              l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; 
              m) dieci rappresentanti delle regioni e delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
              n)  dieci  esperti   designati   delle   organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative a livello nazionale; 
              o)  dieci  esperti   designati   delle   organizzazioni
          sindacali dei datori di lavoro,  anche  dell'artigianato  e
          della  piccola  e  media  impresa,  comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. Per  ciascun  componente  puo'  essere  nominato  un
          supplente,  il  quale  interviene  unicamente  in  caso  di
          assenza del titolare. Ai lavori della  Commissione  possono
          altresi'    partecipare     rappresentanti     di     altre
          amministrazioni  centrali  dello  Stato   in   ragione   di
          specifiche tematiche inerenti le relative  competenze,  con
          particolare riferimento  a  quelle  relative  alla  materia
          dell'istruzione per le problematiche  di  cui  all'articolo
          11, comma 1, lettera c). 
              3. All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'
          istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
          la composizione e la funzione. 
              4. La Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli
          istituti pubblici con competenze in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
          esperti nei diversi settori di interesse. 
              5. I componenti della Commissione e  i  segretari  sono
          nominati con decreto del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, su designazione degli  organismi
          competenti e durano in carica cinque anni. 
              6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
          fissate con regolamento interno da adottarsi a  maggioranza
          qualificata rispetto al numero dei componenti; le  funzioni
          di segreteria sono svolte da personale  del  Ministero  del
          lavoro,   della   salute   e   delle   politiche    sociali
          appositamente assegnato. 
              7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
          partecipare  ai  sensi  del  comma  1,  non  spetta   alcun
          compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 
              8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
          sicurezza sul lavoro ha il compito di: 
              a) esaminare i problemi applicativi della normativa  di
          salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte  per  lo
          sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; 
              b) esprimere pareri sui  piani  annuali  elaborati  dal
          Comitato di cui all'articolo 5; 
              c) definire le attivita' di promozione e le  azioni  di
          prevenzione di cui all'articolo 11; 
              d) validare le buone prassi  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; 
              e) redigere annualmente, sulla base  dei  dati  forniti
          dal  sistema  informativo  di  cui  all'articolo   8,   una
          relazione sullo stato di applicazione  della  normativa  di
          salute  e  sicurezza  e  sul  suo  possibile  sviluppo,  da
          trasmettere alle commissioni parlamentari competenti  e  ai
          presidenti delle regioni; 
              f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
          procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
          dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,  tenendo  conto
          dei profili di rischio e  degli  indici  infortunistici  di
          settore. Tali procedure vengono recepite  con  decreto  dei
          Ministeri  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
              g) definire criteri finalizzati  alla  definizione  del
          sistema di qualificazione delle imprese  e  dei  lavoratori
          autonomi  di   cui   all'articolo   27.   Il   sistema   di
          qualificazione delle imprese e'  disciplinato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, acquisito il parere  della
          Conferenza per i  rapporti  permanenti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto; 
              h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia  i  codici
          di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,  in
          considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
          riferimento,  orientino  i  comportamenti  dei  datori   di
          lavoro, anche  secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti  interessati,
          ai fini del miglioramento dei livelli  di  tutela  definiti
          legislativamente; 
              i) valutare le  problematiche  connesse  all'attuazione
          delle   direttive   comunitarie   e    delle    convenzioni
          internazionali stipulate in materia di salute  e  sicurezza
          del lavoro; 
              l) promuovere la  considerazione  della  differenza  di
          genere in relazione alla  valutazione  dei  rischi  e  alla
          predisposizione delle misure di prevenzione; 
              m)  indicare  modelli  di  organizzazione  e   gestione
          aziendale ai fini di cui all'articolo 30; 
              m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
          del formatore per la salute e sicurezza sul  lavoro,  anche
          tenendo   conto   delle   peculiarita'   dei   settori   di
          riferimento; 
              m-ter) elaborare le  procedure  standardizzate  per  la
          redazione del documento di valutazione dei  rischi  di  cui
          all' articolo 26, comma 3, anche previa  individuazione  di
          tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
          operi in quanto l'interferenza delle  lavorazioni  in  tali
          ambiti risulti irrilevante; 
              m-quater)  elaborare  le  indicazioni  necessarie  alla
          valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.» 
              Si riporta il testo dell'art. 29 del citato d. lgs.  n.
          81 del 2008, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 29. Modalita' di effettuazione della  valutazione
          dei rischi 
               1. Il datore di  lavoro  effettua  la  valutazione  ed
          elabora il documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a),  in  collaborazione  con  il  responsabile  del
          servizio  di  prevenzione  e   protezione   e   il   medico
          competente, nei casi di cui all'articolo 41. 
              2. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  realizzate
          previa consultazione del rappresentante dei lavoratori  per
          la sicurezza. 
              3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
          rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
          e 2, in occasione di modifiche del  processo  produttivo  o
          della organizzazione del lavoro significative ai fini della
          salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al  grado
          di evoluzione della  tecnica,  della  prevenzione  o  della
          protezione o a seguito di infortuni significativi o  quando
          i risultati della sorveglianza sanitaria ne  evidenzino  la
          necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure  di
          prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
          ai periodi che precedono il documento  di  valutazione  dei
          rischi  deve  essere  rielaborato,   nel   rispetto   delle
          modalita' di cui ai commi 1 e  2,  nel  termine  di  trenta
          giorni dalle rispettive causali. 
              4. Il  documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), e quello  di  cui  all'articolo  26,  comma  3,
          devono essere custoditi  presso  l'unita'  produttiva  alla
          quale si riferisce la valutazione dei rischi. 
              5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
          effettuano la valutazione dei rischi  di  cui  al  presente
          articolo sulla base delle procedure standardizzate  di  cui
          all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
          terzo mese successivo alla data di entrata  in  vigore  del
          decreto interministeriale di cui all'articolo 6,  comma  8,
          lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli
          stessi   datori   di   lavoro    possono    autocertificare
          l'effettuazione  della  valutazione  dei   rischi.   Quanto
          previsto  nel  precedente  periodo  non  si  applica   alle
          attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),  b),
          c), d) nonche' g). 
              6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
          possono effettuare la valutazione  dei  rischi  sulla  base
          delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma
          8,  lettera  f).  Nelle  more  dell'elaborazione  di   tali
          procedure trovano applicazione le disposizioni  di  cui  ai
          commi 1, 2, 3, e 4. 
              6-bis. Le procedure standardizzate di cui al  comma  6,
          anche con riferimento alle aziende che rientrano nel  campo
          di applicazione del titolo IV, sono adottate  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui all' articolo 28. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6 non  si  applicano
          alle attivita' svolte nelle seguenti aziende: 
              a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
          b), c), d), f) e g); 
              b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
          lavoratori  a  rischi  chimici,  biologici,  da   atmosfere
          esplosive, cancerogeni mutageni,  connessi  all'esposizione
          ad amianto.»