IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 507 del 15 giugno 2009  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto dell'8  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 180  del  5
agosto  2009,  con  il  quale  la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Roma e' stata designata ad effettuare i
controlli sulla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dall'8 luglio 2009,  data  di  emanazione  del  decreto  di
designazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP ha
comunicato  di  confermare  la  Camera   di   commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura di Roma quale organismo di controllo e  di
certificazione  della  indicazione  geografica  protetta   «Abbacchio
Romano» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto  Reg.  (CE)
510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione geografica  protetta  «Abbacchio
Romano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
designazione e il rinnovo della stessa, al fine  di  consentire  alla
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma la
predisposizione del piano dei controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga della designazione, alle medesime condizioni stabilite con
decreto dell'8  luglio  2009,  fino  all'emanazione  del  decreto  di
rinnovo della  designazione  alla  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Roma; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La designazione della Camera di commercio,  industria,  artigianato
ed agricoltura di Roma, con decreto 8 luglio 2009,  ad  effettuare  i
controlli sulla indicazione geografica protetta  «Abbacchio  Romano»,
registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n.  507  del  15
giugno 2009, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di  rinnovo
della designazione all'ente camerale stesso.