Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
            Disposizioni in materia di protezione civile 
 
  1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    (( a) all'articolo 2 e' premesso il seguente: 
  «Art. 1-bis (Servizio nazionale della protezione civile). -  1.  E'
istituito il Servizio nazionale della protezione civile  al  fine  di
tutelare  l'integrita'  della  vita,  i  beni,  gli  insediamenti   e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti  da  calamita'
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 
  2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,  per  sua
delega, un Ministro con portafoglio o  il  Sottosegretario  di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del  Consiglio,
per il conseguimento delle finalita'  del  Servizio  nazionale  della
protezione  civile,  promuove   e   coordina   le   attivita'   delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,  delle  regioni,
delle  province,  dei  comuni,  degli  enti  pubblici   nazionali   e
territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica  e
privata presente sul territorio nazionale. 
  3. Per il conseguimento delle finalita'  di  cui  al  comma  2,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri,  ovvero,  per  sua  delega  ai
sensi del  medesimo  comma  2,  un  Ministro  con  portafoglio  o  il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; )) 
  b) nell'articolo 2, comma 1, la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo
che in ragione della  loro  intensita'  ed  estensione  debbono,  con
immediatezza d'intervento, essere fronteggiate  con  mezzi  e  poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti  periodi  di
tempo.»; 
  (( b-bis) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Attivita' e compiti  di  protezione  civile).  -  1.  Sono
attivita' di protezione civile quelle volte alla  previsione  e  alla
prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad
ogni altra attivita' necessaria e indifferibile, diretta al contrasto
e al superamento  dell'emergenza  e  alla  mitigazione  del  rischio,
connessa agli eventi di cui all'articolo 2. 
  2. La previsione consiste nelle  attivita',  svolte  anche  con  il
concorso di soggetti scientifici e  tecnici  competenti  in  materia,
dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove
possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e  alla
vigilanza in tempo reale degli eventi e dei  conseguenti  livelli  di
rischio attesi. 
  3. La prevenzione consiste nelle attivita'  volte  a  evitare  o  a
ridurre  al  minimo  la  possibilita'  che   si   verifichino   danni
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle
conoscenze acquisite per effetto delle attivita'  di  previsione.  La
prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in  attivita'  non
strutturali    concernenti    l'allertamento,    la    pianificazione
dell'emergenza, la formazione, la diffusione della  conoscenza  della
protezione  civile  nonche'   l'informazione   alla   popolazione   e
l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attivita'
di esercitazione. 
  4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi  integrati
e coordinati diretti ad assicurare  alle  popolazioni  colpite  dagli
eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. 
  5.    Il    superamento    dell'emergenza    consiste    unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali  competenti,
delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a  rimuovere  gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 
  6. I piani e i programmi di  gestione,  tutela  e  risanamento  del
territorio devono essere coordinati  con  i  piani  di  emergenza  di
protezione civile, con  particolare  riferimento  a  quelli  previsti
all'articolo 15, comma 3-bis, e a  quelli  deliberati  dalle  regioni
mediante il piano regionale di protezione civile. 
  7. Alle attivita' di cui al presente  articolo  le  amministrazioni
competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente»; 
    b-ter) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  3-bis  (Sistema  di  allerta  nazionale   per   il   rischio
meteo-idrogeologico e idraulico). - 1. Nell'ambito delle attivita' di
protezione civile, il sistema  di  allerta  statale  e  regionale  e'
costituito dagli strumenti, dai metodi e  dalle  modalita'  stabiliti
per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le  informazioni  e  le
valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio,  all'insorgenza
e  all'evoluzione  dei  rischi  conseguenti  agli   eventi   di   cui
all'articolo 2 al  fine  di  allertare  e  di  attivare  il  Servizio
nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 
  2. Nel rispetto delle competenze attribuite  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, il governo  e  la  gestione
del sistema di allerta nazionale  sono  assicurati  dal  Dipartimento
della protezione civile e  dalle  regioni,  attraverso  la  rete  dei
Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale  n.  59  dell'11  marzo  2004,  dal  Servizio
meteorologico nazionale distribuito di cui al comma  4  del  presente
articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza  e
dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno  1998,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  1998,  n.
267, e al decreto-legge 12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre  2000,  n.  365,  nonche'  dai
centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato  a  concorrere
funzionalmente  e  operativamente  a  tali  reti.  Con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento  dei
centri di competenza. 
  3. Sulla base dei livelli di rischio, anche  previsti,  di  cui  al
comma 1, ogni regione  provvede  a  determinare  le  procedure  e  le
modalita' di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai
diversi livelli di  competenza  territoriale  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del  decreto-legge  7  settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2001, n. 401. 
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione si provvede all'attuazione  del  Servizio  meteorologico
nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in
materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti  con
decreto del Presidente della Repubblica. 
  5. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  «Art. 3-ter (Gestione  delle  reti  di  monitoraggio  e  uso  delle
radiofrequenze). - 1. Per  la  gestione  delle  reti  strumentali  di
monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i  servizi
in  precedenza  svolti  dal  Servizio  idrografico   e   mareografico
nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in
attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5  novembre  2002,  sono
esentate dal pagamento dei diritti amministrativi  e  dei  contributi
per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze  per
l'esercizio     dell'attivita'     radioelettrica     a      sussidio
dell'espletamento dei predetti servizi, individuate  da  un  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  adottare,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  ai  sensi
dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 24 luglio 2002. Lo  schema  di  decreto,  corredato  di  una
relazione tecnica volta ad attestarne la  neutralita'  dal  punto  di
vista finanziario, e' trasmesso alle Camere per l'espressione,  entro
venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per  materia  e  per  i  profili  finanziari.
Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. 
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico  -  Dipartimento  per  le
comunicazioni e' autorizzato  ad  apportare,  sulla  base  del  Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al
decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del  predetto
Piano e all'evoluzione della normativa europea  e  internazionale  in
materia. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica»; )) 
    c) nell'articolo 5: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al verificarsi  degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella  loro
imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, (( di un Ministro con
portafoglio )) o del Sottosegretario di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  segretario  del  Consiglio,  ((  anche   su
richiesta   del   presidente   della   regione   o   delle    regioni
territorialmente interessate  e  comunque  acquisita  l'intesa  delle
medesime regioni, )) delibera lo stato di  emergenza,  determinandone
durata  ed  estensione  territoriale  in  stretto  riferimento   alla
qualita' ed  alla  natura  degli  eventi,  ((  disponendo  in  ordine
all'esercizio  del  potere  di   ordinanza   ))   nonche'   indicando
l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria  a  coordinare
gli interventi conseguenti all'evento successivamente  alla  scadenza
del termine di durata dello  stato  di  emergenza.  Con  le  medesime
modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato  di  emergenza
al venire meno dei relativi presupposti.»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La durata della
dichiarazione dello stato di emergenza non puo', di regola,  superare
i (( novanta )) giorni.  Uno  stato  di  emergenza  gia'  dichiarato,
previa ulteriore  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  puo'
essere prorogato ovvero rinnovato, di regola,  per  non  piu'  di  ((
sessanta )) giorni.»; 
  3) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Per  l'attuazione
degli  interventi  da  effettuare  durante  lo  stato  di   emergenza
dichiarato (( a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera )) c), si provvede anche a mezzo di ordinanze  in  deroga  ad
ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo  i  criteri  indicati
nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento  giuridico.  ((  Le  ordinanze
sono  emanate,  acquisita  l'intesa  delle  regioni  territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo
che sia diversamente stabilito con la deliberazione  dello  stato  di
emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze  e'  curata
in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione  civile.  Con
le ordinanze, nei limiti delle risorse  a  tali  fini  disponibili  a
legislazione vigente,  si  dispone  in  ordine  all'organizzazione  e
all'effettuazione dei  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla
popolazione interessata dall'evento, alla messa  in  sicurezza  degli
edifici  pubblici  e  privati  e  dei   beni   culturali   gravemente
danneggiati o che costituiscono minaccia per la  pubblica  e  privata
incolumita', nonche' al ripristino delle infrastrutture e delle  reti
indispensabili  per  la  continuita'  delle  attivita'  economiche  e
produttive e per la ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita,  e
comunque agli interventi volti ad evitare situazioni  di  pericolo  o
maggiori danni a persone o a cose»; )) 
  4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le ordinanze di
cui al comma 2 sono trasmesse per informazione  ((  al  Ministro  con
portafoglio delegato ai sensi del comma 1 )) ovvero al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il  ((  trentesimo
))  giorno  dalla  dichiarazione  dello  stato  di   emergenza   sono
immediatamente  efficaci  e  sono  altresi'  trasmesse  al  Ministero
dell'economia e delle finanze perche' comunichi gli esiti della  loro
((  verifica  ))  al   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri.
Successivamente al (( trentesimo )) giorno dalla dichiarazione  dello
stato di emergenza le ordinanze  sono  emanate  previo  concerto  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  limitatamente  ai  profili
finanziari.»; 
  5) il comma 3 e' abrogato; 
  6) il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Il  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile,   per   l'attuazione   degli
interventi previsti nelle ordinanze di cui  al  comma  2,  si  avvale
delle componenti e delle strutture operative del  Servizio  nazionale
della protezione civile, di cui agli articoli 6 e  11,  coordinandone
l'attivita'  e  impartendo  specifiche  disposizioni  operative.   Le
ordinanze emanate  ai  sensi  del  comma  2  individuano  i  soggetti
responsabili per l'attuazione  degli  interventi  previsti  ai  quali
affidare ambiti definiti  di  attivita',  identificati  nel  soggetto
pubblico ordinariamente competente allo  svolgimento  delle  predette
attivita' in via prevalente, salvo  motivate  eccezioni.  Qualora  il
Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il  relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto  dell'incarico,
i tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari delegati  sono
scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per  cui  la  legge
non prevede alcun  compenso  per  lo  svolgimento  dell'incarico.  Le
funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato
di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle  ordinanze
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.»; 
  7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del
comma 4, non e' prevista la corresponsione di alcun compenso  per  il
Capo del Dipartimento della protezione  civile  e  per  i  commissari
delegati, ove  nominati  tra  i  soggetti  responsabili  titolari  di
cariche elettive pubbliche. Ove si tratti  di  altri  soggetti  e  ne
ricorrano i requisiti, ai  commissari  delegati  e  ai  soggetti  che
operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma  2  si  applica
l'articolo  23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
il   compenso   e'   commisurato   proporzionalmente   alla    durata
dell'incarico, (( nel limite del parametro massimo costituito dal  70
per cento del trattamento economico previsto per il primo  presidente
della Corte di cassazione. )) 
  4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di  cui
al comma 1-bis, il Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile
emana, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
apposita  ordinanza  volta  a  favorire  e   regolare   il   subentro
dell'amministrazione  pubblica  competente   in   via   ordinaria   a
coordinare gli interventi, conseguenti  all'evento,  che  si  rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di  durata  dello
stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei  vincoli
di finanza pubblica,  con  tale  ordinanza  possono  essere  altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi (( non prorogabile e per i
soli interventi connessi all'evento, ))  disposizioni  derogatorie  a
quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi. 
  4-quater. Con  l'ordinanza  di  cui  al  comma  4-ter  puo'  essere
individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica  competente  a
coordinare  gli  interventi,  il  soggetto  cui  viene  intestata  la
contabilita'  speciale  appositamente  aperta  per   l'emergenza   in
questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa,
per un periodo di tempo determinato ai fini del  completamento  degli
interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi  2  e
4-ter.  Per  gli  ulteriori  interventi  da  realizzare  secondo   le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla
chiusura della contabilita' speciale, le risorse  ivi  giacenti  sono
trasferite alla regione o all'ente locale  ordinariamente  competente
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. 
  (( 4-quinquies. Il  Governo  riferisce  annualmente  al  Parlamento
sulle attivita' di protezione  civile  riguardanti  le  attivita'  di
previsione,  di  prevenzione,  di  mitigazione  del  rischio   e   di
pianificazione dell'emergenza, nonche' sull'utilizzo del Fondo per la
protezione civile.»; )) 
      8) al comma 5-bis: 
        8.1) (( il quinto periodo )) e' sostituito dal  seguente:  «I
rendiconti corredati  della  documentazione  giustificativa,  nonche'
degli  eventuali  rilievi  sollevati  dalla  Corte  dei  conti,  sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ragionerie  territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di  regolarita'
amministrativa e contabile presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, nonche', per conoscenza, al Dipartimento  della  protezione
Civile, (( alle competenti Commissioni parlamentari  e  al  Ministero
dell'interno. I rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet
del Dipartimento della protezione civile»; )) 
        8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  presente
comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.»; 
      9) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:  «5-quater.  A
seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione puo'
elevare la misura dell'imposta  regionale  di  cui  all'articolo  17,
comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a  un
massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.»; 
      10) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti  agli
eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei
Ministri delibera la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza,  si
provvede  con  l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale   di
protezione   civile,   come   determinato   annualmente   ai    sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' (( reintegrato in tutto o
in  parte  )),  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
mediante riduzione delle voci di spesa ((  rimodulabili  ))  indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri sono individuati  l'ammontare  complessivo
delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le  voci  di
spesa interessate e le  conseguenti  modifiche  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno, tali  da  garantire  la  neutralita'  in
termini di indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni.  ((
Anche in combinazione )) con la  predetta  riduzione  delle  voci  di
spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 ((
e' corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte  )),  con  le
maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei
Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina  e  sulla  benzina
senza piombo, nonche' dell'aliquota  dell'accisa  sul  gasolio  usato
come  carburante  di  cui  all'allegato  I  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni. La  misura  dell'aumento,  comunque  non  superiore  a
cinque  centesimi  al  litro,  e'   stabilita,   sulla   base   della
deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
maggiori  entrate  corrispondenti,  ((  tenuto  conto  dell'eventuale
ricorso alla modalita' di reintegro di cui  al  secondo  periodo  )),
all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per  la  copertura  degli
oneri derivanti (( dalle disposizioni di cui al  successivo  periodo,
nonche' )) dal differimento dei termini per i versamenti (( tributari
e contributivi  disposti  ai  sensi  del  comma  5-ter,  si  provvede
mediante  ulteriori  riduzioni  delle  voci  di   spesa   e   aumenti
dell'aliquota di accisa di cui al )) terzo, quarto e quinto  periodo.
(( In presenza di  gravi  difficolta'  per  il  tessuto  economico  e
sociale  derivanti  dagli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  i
soggetti residenti nei comuni interessati, ai  soggetti  titolari  di
mutui  relativi  agli   immobili   distrutti   o   inagibili,   anche
parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale
ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli
eventi calamitosi puo' essere concessa, su richiesta, la  sospensione
delle rate,  per  un  periodo  di  tempo  circoscritto,  senza  oneri
aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento
della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per
gli interventi  di  rispettiva  competenza,  alla  Protezione  civile
ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo  schema  del
decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di
cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione,
entro venti giorni, del parere delle  Commissioni  competenti  per  i
profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine  per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato.»;
)) 
      11) dopo il comma 5-sexies e' aggiunto il seguente comma: 
  «5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla  base
di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita'  naturali
e'  effettuato  direttamente  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Con  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora  in
essere   e   dei   relativi   piani    di    ammortamento,    nonche'
all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per
il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze  ovvero  nel  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative  risorse  giacenti
in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri, sono integralmente versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, al  fine  di  provvedere  al
pagamento del  debito  residuo  e  delle  relative  quote  interessi.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.»; 
    d) nell'articolo 14: 
      1) al comma 2: 
  1.1) alla lettera  a)  le  parole:  «la  direzione  generale  della
protezione civile e dei servizi  antincendi»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile»; 
  (( 1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b)  assume,  coordinandosi  con  il  presidente   della   giunta
regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare
a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi  dei  sindaci
dei comuni interessati; sono  fatte  salve  le  disposizioni  vigenti
nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia»; )) 
      2) al comma 3 le parole: «del  Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti:  «,  ((  per
sua delega, di un Ministro con portafoglio )) o  del  Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  segretario  del
Consiglio»; 
    e) nell'articolo 15: 
  1) al comma 1, le parole: «alla legge 8 giugno 1990, n.  142»  sono
sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni»; 
  2) al comma 3, secondo periodo, le parole «e il  coordinamento  dei
servizi di soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi  di
emergenza  che  insistono  sul  territorio  del  comune,  nonche'  il
coordinamento dei servizi di soccorso»; 
  (( 2-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Il  comune  approva  con  deliberazione  consiliare,  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa
vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri  e
le  modalita'  di  cui  alle  indicazioni  operative   adottate   dal
Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. 
  3-ter.  Il  comune  provvede  alla  verifica  e   all'aggiornamento
periodico del proprio piano  di  emergenza  comunale,  trasmettendone
copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del  Governo
e alla provincia territorialmente competenti. 
  3-quater. Dall'attuazione  dei  commi  3-bis  e  3-ter  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
    e-bis) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  20  (Disciplina   delle   ispezioni   e   del   monitoraggio
dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di  protezione
civile). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  disposizione,  si  provvede,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema
di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto  l'aspetto
finanziario,  delle  misure  contenute   nelle   ordinanze   di   cui
all'articolo 5, nonche'  dei  provvedimenti  adottati  in  attuazione
delle medesime e delle ispezioni. 
  2. Il sistema di  cui  al  comma  1  e'  tenuto  ad  assicurare  la
continuita' dell'azione  di  monitoraggio  e  la  periodicita'  delle
ispezioni. 
  3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, e'  abrogato
il regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30
gennaio 1993, n. 51». 
  1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo
il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. Le spese per gli  interventi  realizzati  direttamente  dai
comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi  in  seguito
ai quali e' stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo  stato  di
emergenza e che risultano effettuate  nell'esercizio  finanziario  in
cui avviene la calamita' e nei due esercizi  successivi,  nei  limiti
delle risorse  rese  disponibili  ai  sensi  del  comma  8-ter,  sono
escluse, con legge, dal saldo finanziario  rilevante  ai  fini  della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. 
  8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma  8-bis  del
presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse
del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni». )) 
  2. All'articolo 7 della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La flotta aerea
antincendio della Protezione civile e' trasferita al Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. (( Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni  )),  su  proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, sono stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  di
attuazione del trasferimento,  previa  individuazione  delle  risorse
finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Restano  fermi  i
vigenti contratti comunque afferenti alla  flotta  aerea  in  uso  al
Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede
a  valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo  21,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; 
  b) nel comma 4, la parola: «COAU»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«Centro operativo di cui al comma 2» e  le  parole:  «comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «medesimo comma». 
  3. All'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011,  n.  10,  e   successive   modificazioni,   dopo   le   parole:
«provvisoriamente efficaci.» sono inserite le seguenti:  «Qualora  la
Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni  i  provvedimenti  si
considerano efficaci.». 
  4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26, e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 febbraio
          1992,  n  225  (Tipologia  degli  eventi   ed   ambiti   di
          competenze), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. 1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile
          gli eventi si distinguono in: 
              a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
          che  possono  essere   fronteggiati   mediante   interventi
          attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti  in
          via ordinaria; 
              b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
          che per loro natura ed estensione  comportano  l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via
          ordinaria; 
              c)  calamita'  naturali  o  connesse  con   l'attivita'
          dell'uomo  che  in  ragione  della   loro   intensita'   ed
          estensione debbono, con immediatezza  d'intervento,  essere
          fronteggiate con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante limitati e predefiniti periodi di tempo. ". 
              La direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          27  febbraio  2004  recante"  Indirizzi  operativi  per  la
          gestione  organizzativa  e  funzionale   del   sistema   di
          allertamento nazionale, statale e regionale per il  rischio
          idrogeologico ed idraulico ai fini di  protezione  civile",
          e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana 11 marzo 2004, n. 59, S.O. 
              Il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998 n.  67,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 11 giugno 1998, n. 134. 
              Il decreto legge 12  settembre  2000,  n.  279  recante
          "Interventi urgenti per le  aree  a  rischio  idrogeologico
          molto elevato e in materia di protezione civile, nonche'  a
          favore di zone colpite da calamita' naturali" e' Pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  12
          ottobre 2000, n. 239. 
              Il  decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  21
          aprile 1998, n. 92, S.O. 
              Il decreto legge 7 settembre 2001, n.  343  convertito,
          con  modificazioni,  legge  9   novembre   2001,   n.   401
          (Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il   coordinamento
          operativo  delle  strutture  preposte  alle  attivita'   di
          protezione civile e per migliorare le strutture  logistiche
          nel settore della difesa civile) e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta. Ufficiale della Repubblica italiana 10  settembre
          2001, n. 210. 
              Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          del 24 luglio 2002 e'  pubblicato  nella  G.U.  11  ottobre
          2002, n. 239. 
              Si riporta il testo degli articoli 6 e 11  della  legge
          24 febbraio 1992, n. 225: 
              "Art.  6.  Componenti  del  Servizio  nazionale   della
          protezione civile. 
              1. All'attuazione delle attivita' di protezione  civile
          provvedono,  secondo  i   rispettivi   ordinamenti   e   le
          rispettive competenze, le amministrazioni dello  Stato,  le
          regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, e vi
          concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i  gruppi  di
          ricerca scientifica con  finalita'  di  protezione  civile,
          nonche' ogni  altra  istituzione  ed  organizzazione  anche
          privata. A tal fine le  strutture  nazionali  e  locali  di
          protezione  civile  possono   stipulare   convenzioni   con
          soggetti pubblici e privati. 
              2. Concorrono, altresi',  all'attivita'  di  protezione
          civile i cittadini ed i gruppi  associati  di  volontariato
          civile, nonche' gli ordini ed i collegi professionali. 
              3. Le amministrazioni, gli enti, le  istituzioni  e  le
          organizzazioni  di  cui  al  comma  1  nonche'  le  imprese
          pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi  con
          informazioni utili per le finalita' della  presente  legge,
          sono tenuti a  fornire  al  Dipartimento  della  protezione
          civile dati e informazioni ove non coperti dal  vincolo  di
          segreto di Stato, ovvero non attinenti  all'ordine  e  alla
          sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione  e  repressione
          di reati. 
              4. Presso il Dipartimento della  protezione  civile  e'
          istituito un sistema informatizzato per la  raccolta  e  la
          gestione dei dati pervenuti,  compatibile  con  il  sistema
          informativo e con la rete integrata previsti  dall'art.  9,
          commi 5 e 6, e successive  modificazioni,  della  legge  18
          maggio 1989, n.  183  ,  al  fine  dell'interscambio  delle
          notizie e dei dati raccolti. 
              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Governo emana le norme  regolamentari  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, lettera  a),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400." ( 
              "Art. 11. Strutture operative nazionali del Servizio. 
              a) il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  quale
          componente fondamentale della protezione civile; 
              b) le Forze armate; 
              c) le Forze di polizia; 
              d) il Corpo forestale dello Stato; 
              e) i Servizi tecnici nazionali; 
              f) i gruppi nazionali di  ricerca  scientifica  di  cui
          all'art. 17, l'Istituto nazionale  di  geofisica  ed  altre
          istituzioni di ricerca; 
              g) la Croce rossa italiana; 
              h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
              i) le organizzazioni di volontariato; 
              l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI). 
              2.  In  base  ai  criteri  determinati  dal   Consiglio
          nazionale della protezione civile, le  strutture  operative
          nazionali svolgono,  a  richiesta  del  Dipartimento  della
          protezione civile, le  attivita'  previste  dalla  presente
          legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
          amministrazioni  componenti  il  Servizio  nazionale  della
          protezione civile. 
              3.  Le  norme  volte  a  disciplinare   le   forme   di
          partecipazione e collaborazione delle  strutture  operative
          nazionali al Servizio  nazionale  della  protezione  civile
          sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 
              4. Con le stesse modalita'  di  cui  al  comma  3  sono
          altresi'  stabilite,  nell'ambito  delle  leggi  vigenti  e
          relativamente a compiti  determinati,  le  ulteriori  norme
          regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
          funzioni delle strutture operative nazionali alle  esigenze
          di protezione civile.". 
              Si riporta il testo dell'art. 23-ter del decreto  legge
          6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "Art, 23-ter. Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' art. 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all' art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del  decreto
          legislativo 21 dicembre  1990  numero  398  (Istituzione  e
          disciplina dell'addizionale regionale all'imposta  erariale
          di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.  952
          e  successive  modificazioni,  dell'addizionale   regionale
          all'accisa sul gas naturale e  per  le  utenze  esenti,  di
          un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della
          facolta' delle regioni a  statuto  ordinario  di  istituire
          un'imposta  regionale  sulla  benzina  per   autotrazione),
          pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 28 dicembre  1990,  n.
          301: 
              "1. Le regioni a statuto ordinario  hanno  facolta'  di
          istituire con  proprie  leggi  un'imposta  regionale  sulla
          benzina  per  autotrazione,  erogata  dagli   impianti   di
          distribuzione    ubicati    nelle    rispettive    regioni,
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.". 
              Si riporta il testo degli articoli 11, 17  e  28  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              " Art. 11 Manovra di finanza pubblica 
              1. La legge  di  stabilita'  e  la  legge  di  bilancio
          compongono la manovra triennale di finanza  pubblica.  Essa
          contiene,  per  il  triennio  di  riferimento,  le   misure
          qualitative e  quantitative  necessarie  a  realizzare  gli
          obiettivi programmatici indicati all'art. 10, comma 2,  con
          i loro eventuali aggiornamenti ai sensi  dell'art.  10-bis,
          della presente legge. Nel  corso  del  periodo  considerato
          dalla manovra, in caso  di  eventuali  aggiornamenti  degli
          obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni
          economiche, la manovra annuale ridetermina  gli  interventi
          per gli anni successivi a quello in corso. 
              2. La legge di stabilita' dispone annualmente il quadro
          di riferimento finanziario  per  il  periodo  compreso  nel
          bilancio pluriennale e provvede, per il  medesimo  periodo,
          alla regolazione annuale  delle  grandezze  previste  dalla
          legislazione vigente  al  fine  di  adeguarne  gli  effetti
          finanziari agli obiettivi. 
              3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)  il  livello  massimo   del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
              b) le variazioni delle  aliquote,  delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
              c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18
          e le corrispondenti tabelle; 
              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
              g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art.  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ed
          alle modifiche del trattamento economico  e  normativo  del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
              i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni
          di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13; 
              m)  le  norme  eventualmente  necessarie  a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'art. 18 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  come
          modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge. 
              4. Al disegno di legge di  stabilita'  e'  allegato,  a
          fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli  effetti
          triennali sui saldi di  finanza  pubblica  derivanti  dalla
          manovra  adottata  ai  sensi  del  presente  articolo.   Il
          medesimo prospetto, aggiornato sulla base  delle  modifiche
          apportate dal Parlamento al disegno di legge,  e'  allegato
          alla legge di stabilita'. 
              5. Per la spesa, le disposizioni normative della  legge
          di stabilita' sono articolate, di  norma,  per  missione  e
          indicano il programma cui si riferiscono. 
              6. In attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione, la legge di  stabilita'  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi  dell'art.  18,
          nel fondo speciale di  parte  corrente,  nei  limiti  delle
          nuove o  maggiori  entrate  tributarie,  extratributarie  e
          contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
          di spesa corrente. Gli eventuali margini  di  miglioramento
          del  risparmio  pubblico   risultanti   dal   bilancio   di
          previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
          relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
          per la copertura finanziaria  delle  riduzioni  di  entrata
          disposte  dalla  legge  di  stabilita',   purche'   risulti
          assicurato un valore positivo del risparmio pubblico. 
              7.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura di cui al comma 6,  le  nuove  o  maggiori  spese
          disposte con la legge di stabilita' non possono  concorrere
          a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti sia  in  conto  capitale,  incompatibili  con  gli
          obiettivi determinati  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2,
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti
          deliberazioni parlamentari. (23) 
              8. In allegato alla relazione al disegno  di  legge  di
          stabilita'  sono  indicati  i   provvedimenti   legislativi
          adottati nel corso dell'esercizio ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 13, con i relativi  effetti  finanziari,  nonche'  le
          ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del  comma
          3, lettera l), del presente articolo. 
              9. Il disegno di legge di  stabilita',  fermo  restando
          l'obbligo di cui all'art. 17, comma 3, e'  accompagnato  da
          una nota tecnico-illustrativa.  La  nota  e'  un  documento
          conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio
          presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche
          amministrazioni, che espone i contenuti  della  manovra,  i
          relativi effetti sui saldi di finanza  pubblica  articolati
          nei vari settori di intervento e i criteri  utilizzati  per
          la quantificazione degli stessi. Essa contiene  inoltre  le
          previsioni   del   conto    economico    delle    pubbliche
          amministrazioni secondo quanto previsto all'art. 10,  comma
          3, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con
          gli effetti  della  manovra  di  finanza  pubblica  per  il
          triennio di riferimento. 
              10. La relazione tecnica allegata al disegno  di  legge
          di stabilita'  contiene  altresi'  la  valutazione  di  cui
          all'art. 10-bis, comma 3,  secondo  periodo,  in  relazione
          alle  autorizzazioni  di   rifinanziamento   presenti   nel
          medesimo disegno di legge. " 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              1. In attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori
          oneri indica espressamente, per ciascun  anno  e  per  ogni
          intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,  che  si
          intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative
          previsioni di spesa, definendo una  specifica  clausola  di
          salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma
          12, per la compensazione  degli  effetti  che  eccedano  le
          previsioni  medesime.  In  ogni   caso   la   clausola   di
          salvaguardia deve garantire la  corrispondenza,  anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che
          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
          e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti
          modalita': 
              a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti  nei
          fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia
          l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto   capitale   per
          iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per  finalita'
          difformi di  accantonamenti  per  regolazioni  contabili  e
          debitorie e per provvedimenti in  adempimento  di  obblighi
          internazionali; 
              b)  mediante  riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
          legislative di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni  fossero
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione nello stato  di  previsione  dell'entrata  delle
          risorse da utilizzare come copertura; 
              c) mediante modificazioni  legislative  che  comportino
          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la
          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
          attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in
          conto capitale. 
              1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
              4.  Ai   fini   della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
              5.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
              6. I disegni di legge di  iniziativa  regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle  quantificazioni.  Per
          le  disposizioni  corredate  di  clausole  di   neutralita'
          finanziaria, la relazione tecnica  riporta  i  dati  e  gli
          elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza  degli
          effetti sui saldi di  finanza  pubblica,  anche  attraverso
          l'indicazione dell'entita' delle risorse gia'  esistenti  e
          delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
          finalita'  indicate   dalle   disposizioni   medesime.   La
          relazione tecnica fornisce altresi' i dati e  gli  elementi
          idonei a consentire  la  verifica  della  congruita'  della
          clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla  base  dei
          requisiti indicati dal comma 12. 
              8. La relazione tecnica di cui ai commi  3  e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
              9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
              10. Le disposizioni che  comportano  nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
              11. Per le amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  -.   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81,
          quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura  e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale   dall'art.   61   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              14.  Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati." 
              "Art. 28. Fondo di riserva per le spese impreviste 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
          provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni  di
          bilancio, che non riguardino le spese di cui all'art. 26  e
          che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere
          di continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  sia
          quelle di cassa dei capitoli interessati. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo.". 
              Il decreto legislativo del  26  ottobre  1995,  n.  504
          (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali  e  amministrative),  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. 
              Il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali)  e'
          stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  settembre
          2000, n. 227, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata.  1.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  30  gennaio
          1993, n. 51 ("Regolamento concernente la  disciplina  delle
          ispezioni  sugli  interventi   di   emergenza)   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1993, n. 53. 
              Si riporta l'art. 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
          183: 
              "Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali 
              1. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica,  le  province  e  i  comuni   con   popolazione
          superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
          comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
          concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  che  costituiscono  principi   fondamentali   di
          coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi   degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione   dello   specifico
          obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni  con
          popolazione superiore  a  1.000  abitanti  applicano,  alla
          media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
          cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo,  le
          percentuali di seguito indicate:  a)  per  le  province  le
          percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e  a
          19,7 per cento per gli anni 2013 e  successivi;  b)  per  i
          comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  le
          percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e  a
          15,4 per cento per gli anni 2013 e  successivi;  c)  per  i
          comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
          le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono  pari  a
          15,4 per cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e
          c)  si  applicano  nelle  more  dell'adozione  del  decreto
          previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. 
              3. Il saldo finanziario  tra  entrate  finali  e  spese
          finali  calcolato  in  termini  di  competenza   mista   e'
          costituito dalla somma algebrica degli  importi  risultanti
          dalla differenza tra accertamenti e impegni, per  la  parte
          corrente, e dalla differenza tra incassi e  pagamenti,  per
          la  parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle   entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti, come riportati  nei
          certificati di conto consuntivo. 
              4. Ai fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di
          finanza pubblica,  gli  enti  di  cui  al  comma  1  devono
          conseguire,  per  ciascuno  degli   anni   2012,   2013   e
          successivi, un saldo finanziario in termini  di  competenza
          mista non inferiore al  valore  individuato  ai  sensi  del
          comma 2 diminuito di un importo  pari  alla  riduzione  dei
          trasferimenti  di  cui  al  comma  2   dell'art.   14   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              5. Gli enti che, in esito a quanto  previsto  dall'art.
          20, comma 2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, risultano collocati  nella  classe  piu'  virtuosa,
          conseguono l'obiettivo  strutturale  realizzando  un  saldo
          finanziario espresso in termini di competenza  mista,  come
          definito al comma 3,  pari  a  zero,  ovvero  a  un  valore
          compatibile   con   gli    spazi    finanziari    derivanti
          dall'applicazione del comma 6. 
              6. Le province ed i comuni con popolazione superiore  a
          1.000  abitanti  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  5
          applicano  le  percentuali  di  cui   al   comma   2   come
          rideterminate con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze da  emanare,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno e con  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le
          regioni e per la coesione  territoriale,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 20, comma  2,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Le
          percentuali di cui al periodo precedente non possono essere
          superiori: 
              a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012  e
          a 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi; 
              b) per i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
          abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012  e  a  15,8  per
          cento per gli anni 2013 e successivi; 
              c) per i comuni con popolazione compresa  tra  1.001  e
          5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8  per
          cento. 
              7. Nel  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno, non sono considerate le risorse provenienti  dallo
          Stato e le relative spese di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  sostenute  dalle  province  e  dai   comuni   per
          l'attuazione delle ordinanze  emanate  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri a  seguito  di  dichiarazione  dello
          stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
          esse sono effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti
          complessivi delle medesime risorse  e  purche'  relative  a
          entrate registrate successivamente al 2008. 
              8.   Le   province   e   i   comuni   che   beneficiano
          dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a  presentare
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno
          successivo, l'elenco  delle  spese  escluse  dal  patto  di
          stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella
          parte in conto capitale. 
              9. Gli interventi realizzati  direttamente  dagli  enti
          locali in relazione allo svolgimento  delle  iniziative  di
          cui  al  comma  5  dell'art.  5-bis  del  decreto-legge   7
          settembre 2001,  n.  343,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  sono  equiparati,  ai
          fini del patto di stabilita' interno,  agli  interventi  di
          cui al comma 7. 
              10. Nel saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno,  non  sono  considerate  le  risorse   provenienti
          direttamente o indirettamente dall'Unione  europea  ne'  le
          relative spese  di  parte  corrente  e  in  conto  capitale
          sostenute dalle province e  dai  comuni.  L'esclusione  non
          opera per le spese connesse ai  cofinanziamenti  nazionali.
          L'esclusione  delle  spese  opera  anche   se   esse   sono
          effettuate in piu' anni,  purche'  nei  limiti  complessivi
          delle  medesime  risorse  e  purche'  relative  a   entrate
          registrate successivamente al 2008. 
              11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca  importi
          inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di
          quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle
          spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di
          stabilita' interno relativo all'anno in cui  e'  comunicato
          il  mancato  riconoscimento.  Ove  la   comunicazione   sia
          effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero   puo'
          essere conseguito anche nell'anno successivo. 
              12. Per gli enti locali individuati dal Piano  generale
          di  censimento  di  cui  al  comma  2  dell'art.   50   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le  risorse
          trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  e
          le relative spese per la progettazione e  l'esecuzione  dei
          censimenti, nei  limiti  delle  stesse  risorse  trasferite
          dall'ISTAT, sono escluse dal patto di  stabilita'  interno.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli
          enti  locali  individuati  dal  Piano   generale   del   6°
          censimento  dell'agricoltura  di  cui   al   numero   ISTAT
          SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui  al  comma  6,
          lettera a), dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122. 
              13. I comuni della provincia dell'Aquila  in  stato  di
          dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini  del
          rispetto del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il
          31 dicembre  2010,  anche  a  valere  sui  contributi  gia'
          assegnati negli  anni  precedenti,  fino  alla  concorrenza
          massima di 2,5 milioni di euro; con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 15  settembre  2012,  si
          provvede alla ripartizione del predetto importo sulla  base
          di criteri che tengano  conto  della  popolazione  e  della
          spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. 
              14. Nel saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno, non sono considerate le risorse provenienti  dallo
          Stato e le spese sostenute  dal  comune  di  Parma  per  la
          realizzazione degli interventi di cui al comma 1  dell'art.
          1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per  la
          realizzazione della Scuola per l'Europa  di  Parma  di  cui
          alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle  spese
          opera nei limiti di 14 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2012 e 2013. 
              15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
          ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi  al
          rispetto del patto di stabilita' interno,  per  un  importo
          corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la
          gestione  e  la  manutenzione  dei  beni  trasferiti.  Tale
          importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita'
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  cui  al  comma  3  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
              16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario  in
          termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma
          3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del  patto
          di stabilita' interno, non sono considerate  le  spese  per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148. 
              17.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  individuano
          esclusioni di entrate o di uscite dai  saldi  rilevanti  ai
          fini del patto  di  stabilita'  interno  non  previste  dal
          presente articolo. 
              18. Il bilancio di  previsione  degli  enti  locali  ai
          quali si applicano le disposizioni del patto di  stabilita'
          interno deve essere approvato iscrivendo le  previsioni  di
          entrata e di spesa di parte corrente in  misura  tale  che,
          unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
          di spesa in conto capitale, al netto  delle  riscossioni  e
          delle concessioni di crediti,  sia  garantito  il  rispetto
          delle regole che disciplinano il  patto  medesimo.  A  tale
          fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare  al  bilancio
          di  previsione  un   apposito   prospetto   contenente   le
          previsioni  di  competenza  e  di  cassa  degli   aggregati
          rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
              19. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  l'acquisizione   di
          elementi informativi utili per la  finanza  pubblica  anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
          i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  e,  a
          decorrere dal 2013, i comuni con popolazione  compresa  tra
          1.001  e  5.000  abitanti,  trasmettono  semestralmente  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta  giorni
          dalla fine  del  periodo  di  riferimento,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'        interno        nel        sito        web
          «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»     le      informazioni
          riguardanti le risultanze in termini di  competenza  mista,
          attraverso un prospetto e con  le  modalita'  definiti  con
          decreto  del  predetto  Ministero,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto  e'
          definito   il   prospetto    dimostrativo    dell'obiettivo
          determinato ai sensi  del  presente  articolo.  La  mancata
          trasmissione del  prospetto  dimostrativo  degli  obiettivi
          programmatici    entro    quarantacinque    giorni    dalla
          pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale
          costituisce inadempimento al patto di  stabilita'  interno.
          (43) 
              20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
          al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
          del 31 marzo dell'anno successivo a quello di  riferimento,
          al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato,  una  certificazione
          del  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista
          conseguito, sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
          le modalita' definiti dal decreto di cui al  comma  19.  La
          mancata trasmissione della certificazione entro il  termine
          perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al  patto
          di stabilita' interno. Nel caso in cui  la  certificazione,
          sebbene trasmessa  in  ritardo,  attesti  il  rispetto  del
          patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2,
          lettera d), dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre
          2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito
          per l'approvazione del conto consuntivo, la  certificazione
          non puo' essere rettificata. 
              21. Qualora dai conti  della  tesoreria  statale  degli
          enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
          impegni in materia  di  obiettivi  di  debito  assunti  con
          l'Unione  europea,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  adotta  adeguate  misure   di   contenimento   dei
          prelevamenti. 
              22. In considerazione della specificita'  della  citta'
          di  Roma  quale  capitale  della  Repubblica  e  fino  alla
          compiuta attuazione di quanto previsto dall'art.  24  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni,  il
          comune di Roma concorda con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, entro il  31  maggio  di  ciascun  anno,  le
          modalita' del proprio  concorso  alla  realizzazione  degli
          obiettivi di finanza pubblica; a tale  fine,  entro  il  31
          marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta  di
          accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. 
              23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno
          2009 sono soggetti alle  regole  del  patto  di  stabilita'
          interno dal terzo  anno  successivo  a  quello  della  loro
          istituzione  assumendo,  quale  base  di  calcolo  su   cui
          applicare le regole,  le  risultanze  dell'anno  successivo
          all'istituzione medesima. Gli enti locali  istituiti  negli
          anni 2007 e 2008 adottano  come  base  di  calcolo  su  cui
          applicare le regole, rispettivamente, le  risultanze  medie
          del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009. 
              24. Gli enti locali commissariati  ai  sensi  dell'art.
          143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267,  sono  soggetti  alle  regole  del  patto  di
          stabilita' interno  dall'anno  successivo  a  quello  della
          rielezione   degli   organi   istituzionali.   La   mancata
          comunicazione della situazione di commissariamento  secondo
          le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo
          del   comma   19   determina   per   l'ente    inadempiente
          l'assoggettamento  alle  regole  del  patto  di  stabilita'
          interno. 
              25. Le informazioni previste dai commi  19  e  20  sono
          messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
          della  Repubblica,  nonche'  dell'Unione   delle   province
          d'Italia (UPI) e  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI) da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, secondo modalita'  e  contenuti  individuati
          tramite apposite convenzioni. 
              26. Restano ferme le disposizioni di  cui  all'art.  7,
          commi 2 e seguenti, del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 149. 
              27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma  2
          dell'art. 7 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          149, e'  inserito  il  seguente:  «Gli  enti  locali  della
          Regione   siciliana   e   della   regione   Sardegna   sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella misura indicata al primo periodo.». 
              28. Agli enti locali per  i  quali  la  violazione  del
          patto di stabilita' interno sia  accertata  successivamente
          all'anno seguente a quello cui la violazione si  riferisce,
          si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato
          accertato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno,   le   sanzioni   di   cui   al   comma   26.   La
          rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'art. 7  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'  applicata
          ai soggetti di cui all'art. 82 del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni, in carica nell'esercizio in cui e'  avvenuta
          la violazione del patto di stabilita' interno. 
              29. Gli enti locali di cui al comma 28  sono  tenuti  a
          comunicare    l'inadempienza    entro     trenta     giorni
          dall'accertamento della violazione del patto di  stabilita'
          interno  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              30. I contratti di servizio e gli altri atti  posti  in
          essere dagli enti locali che si configurano  elusivi  delle
          regole del patto di stabilita' interno sono nulli. 
              31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali  della
          Corte dei conti accertino che  il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno  e'  stato  artificiosamente  conseguito
          mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
          uscite ai pertinenti capitoli di  bilancio  o  altre  forme
          elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che  hanno
          posto in essere atti elusivi  delle  regole  del  patto  di
          stabilita' interno, la condanna ad una sanzione  pecuniaria
          fino ad un massimo di dieci volte  l'indennita'  di  carica
          percepita al momento di  commissione  dell'elusione  e,  al
          responsabile  del   servizio   economico-finanziario,   una
          sanzione pecuniaria fino a tre mensilita'  del  trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 
              32. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere   aggiornati,   ove   intervengano
          modifiche  legislative  alla  disciplina   del   patto   di
          stabilita' interno, i termini riguardanti  gli  adempimenti
          degli  enti  locali  relativi  al   monitoraggio   e   alla
          certificazione del patto di stabilita' interno.". 
              Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2,  del  decreto
          legge   7   ottobre   2008,   n.   154,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
              "  2.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21 novembre
          2000, n. 353, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. Lotta attiva contro gli incendi boschivi. 
              1. Gli interventi di lotta attiva  contro  gli  incendi
          boschivi  comprendono   le   attivita'   di   ricognizione,
          sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi
          da terra e aerei. 
              2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento,
          garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi
          del Centro operativo aereo unificato (COAU),  le  attivita'
          aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio  dello
          Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al
          potenziamento e all'ammodernamento di  essa.  Il  personale
          addetto alla sala operativa del COAU  e'  integrato  da  un
          rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              2-bis. La flotta  aerea  antincendio  della  Protezione
          civile e' trasferita al Dipartimento dei vigili del  fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa  civile.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro  dell'interno,  sono  stabiliti  i  tempi   e   le
          modalita'   di   attuazione   del   trasferimento,   previa
          individuazione delle  risorse  finanziarie,  strumentali  e
          umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori  oneri
          a carico della finanza pubblica. Restano  fermi  i  vigenti
          contratti comunque afferenti alla flotta aerea  in  uso  al
          Dipartimento della protezione civile ed ai  relativi  oneri
          si provvede a valere sulle  risorse  di  cui  all'art.  21,
          comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. 
              3. Le regioni programmano  la  lotta  attiva  ai  sensi
          dell'art. 3, commi 1 e  3,  lettera  h),  e  assicurano  il
          coordinamento  delle  proprie  strutture  antincendio   con
          quelle statali istituendo e gestendo con  una  operativita'
          di tipo continuativo nei  periodi  a  rischio  di  incendio
          boschivo le sale  operative  unificate  permanenti  (SOUP),
          avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
          mezzi aerei  di  supporto  all'attivita'  delle  squadre  a
          terra: 
              a) di risorse, mezzi e personale  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello  Stato  in
          base ad accordi di programma; 
              b)  di  personale  appartenente  ad  organizzazioni  di
          volontariato, riconosciute secondo  la  vigente  normativa,
          dotato  di  adeguata  preparazione   professionale   e   di
          certificata  idoneita'  fisica  qualora   impiegato   nelle
          attivita' di spegnimento del fuoco; 
              c) di risorse, mezzi e personale delle Forze  armate  e
          delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta
          e   urgente   necessita',    richiedendoli    all'Autorita'
          competente che ne potra' disporre l'utilizzo in  dipendenza
          delle proprie esigenze; 
              d) di mezzi aerei di altre regioni in base  ad  accordi
          di programma. 
              4. Su richiesta delle regioni, il Centro  operativo  di
          cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea  di  cui  al
          medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le
          SOUP di cui al comma 3. 
              5.  Le  regioni  assicurano  il   coordinamento   delle
          operazioni   a   terra   anche   ai   fini   dell'efficacia
          dell'intervento dei mezzi aerei per  lo  spegnimento  degli
          incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi
          del Corpo forestale dello Stato tramite i centri  operativi
          antincendi  boschivi  articolabili  in   nuclei   operativi
          speciali e di protezione civili da  istituire  con  decreto
          del capo del Corpo medesimo. 
              6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per
          attivita' connesse alle  finalita'  di  cui  alla  presente
          legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attivita'
          di prevenzione di cui all'art. 4 e  reclutato  con  congruo
          anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio;  ai  fini
          di tale reclutamento, e' data priorita' al personale che ha
          frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui  all'art.
          5,  comma  2.  Le  regioni  sono  autorizzate  a  stabilire
          compensi incentivanti in rapporto ai  risultati  conseguiti
          in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. ". 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della citata
          legge n. 400  del  1988:  "Art.  17.  Regolamenti:  1.  Con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e).". 
              Si riporta il testo dell'art. 21 del  decreto  legge  6
          luglio 2011, n. 98: 
              "Art.  21.   Finanziamento   di   spese   indifferibili
          dell'anno 2011 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la   prosecuzione   degli
          interventi  di  cui  all'art.  24,  commi  74  e  75,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  a
          decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di  impiego  di  cui
          all'art. 7-bis, comma 1, terzo periodo,  del  decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al
          31 dicembre 2011. Si applicano le disposizioni  di  cui  al
          medesimo art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del  decreto-legge  n.
          92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          125 del 2008, e successive modificazioni.  A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di 36,4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro  e
          di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per  il  personale
          di  cui  ai  commi  74  e  75  del  citato  art.   24   del
          decreto-legge   n.   78   del   2009,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 
              2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse
          di cui all'art. 24 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazione, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale,  puo'
          essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  alle  regioni  a
          statuto ordinario per le esigenze  del  trasporto  pubblico
          locale,  anche  ferroviario,  connesse   all'acquisto   del
          materiale rotabile. Le relative spese sono  effettuate  nel
          rispetto del patto di stabilita' interno. 
              3. A decorrere dall'anno 2011 e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario,  nelle  regioni  a  statuto   ordinario,   con
          dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo  e'
          escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Entro il  mese
          di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'art.  8,  comma
          6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  definisce,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          per il  periodo  2012-2014,  gli  obiettivi  di  incremento
          dell'efficienza  e  di  razionalizzazione   del   trasporto
          pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da
          adottare entro il  primo  trimestre  del  2012  nonche'  le
          modalita' di monitoraggio ed i coerenti criteri di  riparto
          del fondo di cui al presente comma. Con la predetta  intesa
          sono stabiliti i  compiti  dell'Osservatorio  istituito  ai
          sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244; tra i predetti compiti  sono  comunque  inclusi  il
          monitoraggio    sull'attuazione    dell'intesa     e     la
          predisposizione del  piano  di  ripartizione  del  predetto
          fondo,  che  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. (98) (100) (99) 
              4. Al decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modifiche: 
              a) all'art. 17, dopo il comma 11-bis  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
              «11-ter.  Al  fine  di  consentire  uno  sviluppo   dei
          processi   concorrenziali   nel   settore   dei   trasporti
          ferroviari, in armonia con la necessita' di  assicurare  la
          copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto
          ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti  di
          servizio pubblico, di cui all'art. 38, commi 2 e  3,  della
          legge 1° agosto 2002, n. 166, e  successive  modificazioni,
          dal 13 dicembre  2011  e'  introdotto  un  sovrapprezzo  al
          canone dovuto per l'esercizio dei servizi di  trasporto  di
          passeggeri a media  e  a  lunga  percorrenza,  non  forniti
          nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte
          espletata su linee appositamente costruite o  adattate  per
          l'alta velocita', attrezzate per velocita' pari o superiori
          a 250 chilometri orari. 
              11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al
          comma 11-ter, conformemente al  diritto  comunitario  e  in
          particolare  alla  direttiva  2007/58/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 ottobre  2007,  nonche'  ai
          principi di equita',  trasparenza,  non  discriminazione  e
          proporzionalita', e' effettuata con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio  di
          cui all'art. 37, comma 1-bis,  sulla  base  dei  costi  dei
          servizi universali di trasporto  ferroviario  di  interesse
          nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di  cui
          al citato comma 11-ter, senza compromettere la redditivita'
          economica del servizio di trasporto su rotaia al  quale  si
          applica, ed  e'  soggetta  ad  aggiornamento  triennale.  I
          proventi ottenuti dal  sovrapprezzo  non  possono  eccedere
          quanto necessario per  coprire  tutto  o  parte  dei  costi
          originati  dall'adempimento  degli  obblighi  di   servizio
          pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi
          nonche'  di   un   margine   di   utile   ragionevole   per
          l'adempimento di detti obblighi. 
              11-quinquies. Gli introiti derivanti  dal  sovrapprezzo
          di  cui  al  comma  11-ter   sono   integralmente   versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere  utilizzati
          per contribuire al finanziamento degli  oneri  dei  servizi
          universali di trasporto ferroviario di interesse  nazionale
          oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al  citato
          comma 11-ter»; (97) 
              b)   all'art.   37   sono   apportate    le    seguenti
          modificazioni: 
              1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai  fini
          di  cui  al  comma  1,  l'ufficio   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti che svolge  le  funzioni  di
          organismo   di   regolazione   e'   dotato   di   autonomia
          organizzativa  e  contabile  nei   limiti   delle   risorse
          economico-finanziarie   assegnate.   L'Ufficio    riferisce
          annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta."; 
              2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
              "1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis  e'  preposto
          un  soggetto  scelto  tra  persone  dotate  di   indiscusse
          moralita'   e    indipendenza,    alta    e    riconosciuta
          professionalita'  e  competenza  nel  settore  dei  servizi
          ferroviari,  nominato  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'art.  19,
          commi 4, 5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni.  La   proposta   e'
          previamente   sottoposta   al   parere   delle   competenti
          Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20  giorni
          dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono  procedere
          all'audizione  della  persona  designata.  Il  responsabile
          dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre  anni
          e puo' essere confermato  una  sola  volta.  La  carica  di
          responsabile  dell'ufficio  di  cui  al  comma   1-bis   e'
          incompatibile con incarichi  politici  elettivi,  ne'  puo'
          essere nominato colui  che  abbia  interessi  di  qualunque
          natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di
          decadenza il responsabile  dell'ufficio  di  cui  al  comma
          1-bis non puo' esercitare  direttamente  o  indirettamente,
          alcuna attivita'  professionale  o  di  consulenza,  essere
          amministratore o dipendente di soggetti pubblici o  privati
          ne' ricoprire altri uffici pubblici,  ne'  avere  interessi
          diretti o indiretti nelle  imprese  operanti  nel  settore.
          L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino  alla
          scadenza dell'incarico.". 
              5.  Per  le  finalita'  di  contenimento  della   spesa
          pubblica  e  con  lo   scopo   di   assicurare   l'organico
          completamento delle procedure di trasferimento alle regioni
          dei  compiti  e  delle  funzioni   di   programmazione   ed
          amministrazione  relativi  alle  ferrovie  in   regime   di
          gestione commissariale governativa, tutte le funzioni  e  i
          compiti   delle    gestioni    commissariali    governative
          ferroviarie  sono  attribuite  alla  competente   Direzione
          generale  del  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti. A far data dall'entrata in vigore  del  presente
          decreto,  i   commissari   governativi   nominati   cessano
          dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni. 
              6. Al  fine  di  adempiere  agli  impegni  dello  Stato
          italiano derivanti dalla partecipazione a  banche  e  fondi
          internazionali e' autorizzata la spesa di  200  milioni  di
          euro per l'anno 2011. 
              7. La dotazione del fondo di cui all'art.  7-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, e' ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011. 
              8. In attuazione dell'art. 80  della  Costituzione  gli
          accordi ed i trattati internazionali,  e  gli  obblighi  di
          carattere internazionale, in qualsiasi forma  assunti,  dai
          quali derivi l'impegno, anche  se  meramente  politico,  di
          adottare provvedimenti  amministrativi  o  legislativi  che
          determinano   oneri   di   carattere   finanziario,    sono
          autorizzati, dal Ministro degli affari  esteri,  di  intesa
          con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  per  gli
          aspetti di carattere finanziario. 
              9. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa
          di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la
          gestione dei mezzi  della  flotta  aerea  del  Dipartimento
          della protezione civile.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 47, secondo  comma,  della  legge  20
          maggio 1985, n. 222,  relativamente  alla  quota  destinata
          allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche (IRPEF). 
              10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco
          1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta
          la   seguente:    "Eventi    celebrativi    di    carattere
          internazionale". 
              11. I  crediti  derivanti  dalle  gestioni  di  ammasso
          obbligatorio,   svolte   dall'Ente   risi   per   conto   e
          nell'interesse  dello  Stato,  di  cui  l'Ente  stesso   e'
          titolare alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, insieme alle spese e  agli  interessi  maturati  a
          decorrere   dalla   data   di   chiusura   delle   relative
          contabilita' sono estinti. Per  la  definitiva  regolazione
          del debito dello Stato  in  dipendenza  delle  campagne  di
          ammasso obbligatorio o di commercializzazione  di  prodotti
          agricoli  per  gli  anni  1948/49,  1954/55,  1961/62,   e'
          autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di  euro  33.692.020
          da corrispondere alla Banca d'Italia, in  sostituzione  dei
          titoli di credito ancora detenuti dallo stesso  Istituto  e
          la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente risi.  I
          giudizi  pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, aventi ad  oggetto  i  suddetti  crediti,
          sono dichiarati estinti d'ufficio con  compensazione  delle
          spese fra le parti a seguito della  definitiva  regolazione
          del  debito  secondo  le  modalita'   di   cui   sopra.   I
          provvedimenti giudiziali non ancora  passati  in  giudicato
          restano privi di  effetti.  All'onere  derivante,  solo  in
          termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si
          provvede mediante corrispondente riduzione  per  34.353.818
          euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'ultimo periodo del comma 250 dell'art. 2 della legge 23
          dicembre 2009, n. 191.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma  2-septies,  del
          citato decreto legge n. 225 del 2010, come modificato dalla
          presente legge: 
              "2-septies. All' art.  27,  comma  1,  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il
          seguente: «Per i provvedimenti di cui all' art. 3, comma 1,
          lettera c-bis), della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  il
          termine di cui al primo  periodo,  incluso  quello  per  la
          risposta ad eventuali richieste istruttorie, e'  ridotto  a
          complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha
          facolta',  con   motivazione   espressa,   di   dichiararli
          provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei  conti  non
          si esprima nei sette giorni i provvedimenti si  considerano
          efficaci.". 
              Il testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195  (
          Disposizioni urgenti  per  la  cessazione  dello  stato  di
          emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
          l'avvio della fase post emergenziale nel  territorio  della
          regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile), modificato dalla  presente  legge,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302. .