IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  direttiva  2002/46/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio per  il  riavvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati
membri relative agli integratori alimentari che include nel suo campo
di applicazione anche le sostanze  diverse  da  vitamine  e  minerali
aventi effetto nutritivo o fisiologico come gli estratti vegetali; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  169,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/46/CE  relativa  agli  integratori
alimentari, e in particolare l'art. 5, in base al  quale,  in  attesa
dell'adozione  di  specifiche  disposizioni  comunitarie,  i  livelli
ammessi di vitamine, minerali ed altre sostanze sono  definiti  nelle
linee guida sugli integratori  alimentari  pubblicate  dal  Ministero
della salute; 
  Considerato che i prodotti alimentari  destinati  ad  integrare  la
comune dieta e che costituiscono una fonte  concentrata  di  sostanze
nutritive  o  di  altre  sostanze  aventi  un  effetto  nutritivo   o
fisiologico,  sia  monocomposti  che  pluricomposti,  in   forme   di
dosaggio,  commercializzati  sotto  forma  di   capsule,   pastiglie,
compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in
fiale, flaconi a contagocce  e  altre  forme  simili,  di  liquidi  e
polveri destinati ad essere assunti in piccoli  quantitativi  unitari
sono classificati come integratori alimentari ai sensi  dell'art.  2,
lettera a) della direttiva 2002/46/CE; 
  Vista la relazione della Commissione  delle  Comunita'  europee  al
Consiglio e al Parlamento Europeo del  5  dicembre  2008  riguardante
l'impiego di sostanze diverse dalle vitamine  e  dai  minerali  negli
integratori alimentari che, nel richiamare il  considerando  8  della
citata direttiva 2002/46/CE, fornisce indicazioni circa le regole  da
applicare nell'impiego di sostanze diverse dalle vitamine o dai  sali
minerali nella produzione di integratori alimentari; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 21  maggio  2004,  n.  169,
concernente la procedura di notifica, in base al quale  il  Ministero
della salute verifica l'idoneita'  degli  integratori  alimentari  in
relazione  agli  ingredienti  contenuti,  agli  apporti   giornalieri
consigliati e agli effetti dichiarati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  27  gennaio  1997  sui  nuovi  prodotti  e  i   nuovi
ingredienti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del  20  dicembre  2006  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo   alle   indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del  20  dicembre  2006  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sull'aggiunta  di  vitamine  e
minerali e di talune altre sostanze agli alimenti; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  764/2008  del  9  luglio  2008,  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  stabilisce  le  procedure
relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali  a
prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro  e  che
abroga la decisione n. 3052/95/CE; 
  Vista la direttiva 2000/13/CE del  20  marzo  2000  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei
prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'; 
  Considerato il principio del mutuo riconoscimento  per  i  prodotti
legalmente commercializzati  come  integratori  alimentari  in  altri
Stati membri; 
  Ritenuto opportuno definire, nelle more  della  adozione  di  norme
comunitarie specifiche, norme nazionali applicabili all'impiego negli
integratori alimentari di sostanze diverse  da  vitamine  e  minerali
aventi un effetto nutritivo o fisiologico, a partire dalle sostanze e
dai preparati vegetali; 
  Considerato che si rende opportuno, per continuare ad assicurare un
elevato livello di protezione dei consumatori, definire  gli  elenchi
di  sostanze  e  preparati   vegetali   ammessi   all'impiego   negli
integratori alimentari; 
  Esperita la procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che
prevede una procedura di  informazione  nel  settore  delle  norme  e
regole tecniche; 
  Acquisito il parere favorevole espresso dalla  Commissione  europea
in data 20 ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca l'elenco delle sostanze e dei preparati
vegetali ammessi all'impiego negli integratori alimentari.