IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, Nuovo Codice della Strada,  che  attribuisce  al  Ministero  dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle
strade statali; 
  Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la
declassificazione  e'  disposta  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione
interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art.
2, comma 2; 
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice  della  strada  che  prescrive  che  l'assunzione  e  la
dismissione di strade  statali  o  di  singoli  tronchi  avvenga  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
proposta di uno degli enti interessati,  previo  parere  degli  altri
enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2  settembre
1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal  1°  luglio  1998  sono
delegate  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per   il
rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita'  stradale
dello Stato quale ente proprietario  e  dell'Ente  nazionale  per  le
strade (ANAS), escluse le autostrade; 
  Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, che prevede che la  classificazione  come  strade  statali
delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade
statali siano  effettuate  dallo  Stato  d'intesa  con  la  provincia
interessata; 
  Considerato  che  le  suddette  norme  statutarie  fanno  salva  la
previgente disciplina prevista  dal  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di  esecuzione
ed  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada,  in   materia   di
classificazione delle strade statali  in  quanto  complementare  alla
stessa disciplina statutaria, con la sola differenza  che  le  stesse
province sono subentrate all'Anas in qualita' di ente  gestore  delle
strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 
  Vista la nota del comune di Canazei n. 7936 del  19  ottobre  2010,
con la quale il comune ha richiesto alla Provincia autonoma di Trento
uno scambio tra la strada comunale costituente la nuova  variante  di
Canazei e il tratto di S.S. 48 dal km 63,820 al km 64,240; 
  Vista la nota n.  S106/11/644796/19.5.6/167/AF/ml  del  4  novembre
2011,  con  cui  la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  chiesto  la
classificazione a strada statale, quale parte della  S.S.  48  «delle
Dolomiti», della variante di Canazei, formata da un tratto di  strada
comunale e dal tratto iniziale della S.S. 641 «del Passo Fedaia»  dal
km 0,000 al  km  0,765,  e  contestuale  declassificazione  a  strada
comunale del tratto sotteso di S.S. 48 dal km 63,820 al km 64,240; 
  Visto il voto n. 04/12 reso nell'adunanza del 15 marzo 2012, con il
quale il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  -  V  Sezione,  ha
espresso parere  favorevole  sulla  richiesta  di  classificazione  a
strada statale S.S. 48 «delle Dolomiti» della variante di  Canazei  e
contestuale declassificazione a comunale del tratto di S.S. 48 dal km
63,820 al km 64,240; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre  2011,
ed il relativo allegato, con il quale, al  Sottosegretario  di  Stato
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dott. Mario
Ciaccia, e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il tratto di strada comunale di lunghezza  pari  a  km  0,450,  che
collega la S.S. 48 «delle Dolomiti» dal km 64,240 alla S.S. 641  «del
Passo Fedaia» al km 0,765, e'  riclassificato  a  strada  statale,  e
unitamente al tratto iniziale di S.S. 641 dal km 0,000 al  km  0,765,
che pertanto viene ridenominato, costituisce la «S.S. 48  -  Variante
di Canazei» della estesa complessiva di km 1,215.