IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella  tabella
allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a  nome
dell'impresa a fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento  della
direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008, modificato
dal  decreto  30  dicembre  2010  di  recepimento   della   direttiva
2010/39/UE  della  Commissione   del   22   giugno   2010,   relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
piriprossifen, ora approvata con Reg. (UE) n. 540/2011 alle  medesime
condizioni della citata direttiva; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari  indicati   nell'allegato   al   presente   decreto   ha
ottemperato a quanto previsto dal citato decreto 5 novembre 2008  nei
tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalita'
definite dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Considerato che, di conseguenza,  la  ri-registrazione  provvisoria
puo' essere concessa fino al al 31 dicembre 2018, data di scadenza di
approvazione della  sostanza  attiva  piriprossifen,  fatte  comunque
salve - la  presentazione  e  la  conseguente  valutazione  dei  dati
indicati nella parte B dell'allegato alla modifica della direttiva di
approvazione, che il notificante della sostanza attiva di riferimento
approvata dovra' presentare alla Commissione e  agli  Stati  relatori
nei tempi e secondo le modalita' definite della relativa direttiva di
approvazione; 
  Considerato altresi' che e'  attualmente  in  corso  l'esame  della
documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di  cui
all'allegato VI  del  citato  decreto  legislativo  194/95,  che  ora
figurano  nel  Reg.  n.  546/2011  della  Commissione,  dei  prodotti
fitosanitari di cui trattasi; 
  Ritenuto pertanto  di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto  fino  al  31
dicembre 2018, data di scadenza di approvazione della sostanza attiva
piriprossifen,   fatti   salvi   gli   adempimenti   relativi    alla
presentazione dei  dati  sopra  menzionati  e  gli  adeguamenti  alle
conclusioni dell'esame tuttora in corso; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi  del decreto  ministeriale 9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto,
contenenti  la  sostanza  attiva  piriprossifen,  sono  ri-registrati
provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018, che corrisponde alla  data
di scadenza di approvazione della sostanza attiva piriprossifen. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione: 
    la presentazione e la  conseguente  valutazione  da  parte  della
Commissione dei  dati  indicati  nella  parte  B  dell'allegato  alla
modifica  della  direttiva  di  approvazione  della  sostanza  attiva
piriprossifen, che  dovranno  essere  presentati  entro  la  data  di
presentazione prevista dal citato decreto 30 dicembre 2010; 
    gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione  dei  prodotti
stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del  citato
decreto legislativo 194/95, che ora figurano  nel  Reg.  n.  546/2011
della Commissione, tuttora in corso. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma 28 giugno 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello