IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione che approva
la  sostanza  attiva  1-naftilacetammide  (NAD)  in  conformita'   al
regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica la  decisione  2008/941  /CE
con la conseguente cancellazione della sostanza attiva  in  questione
dall'allegato alla decisione stessa; 
  Visto l'articolo 2, paragrafo  l,  del  suddetto  regolamento,  che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva  1-naftilacetammide  (NAD)
alle disposizioni in esso riportate; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.   544/2011,   o   in
alternativa, possano comunque accedervi; 
  Considerato  altresi',   che   dette   informazioni   relative   al
regolamento di approvazione della sostanza attiva  1-naftilacetammide
(NAD), sono riportate anche nella tabella riepilogativa  consultabile
sul  sito  di  questo   ministero   all'indirizzo   www.salute.gov.it
all'interno  delle  indicazioni  operative  per  i   regolamenti   di
approvazione delle sostanze attive stesse; 
  Considerato che gli Stati membri verificano, in particolare, che le
condizioni di cui all'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  786/2011
della  Commissione,  escluse  quella  della  parte  B  della  colonna
relativa  a  disposizioni  particolari  di   tale   allegato,   siano
rispettate e che il titolare delle autorizzazioni sia in possesso del
fascicolo sopra menzionato; 
  Considerato gli  Stati  membri,  al  termine  di  dette  verifiche,
modificano o revocano le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
autorizzati, a base della sostanza attiva  1-naftilacetammide  (NAD),
entro il 30 giugno 2012; 
  Considerato che i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva in questione, riportati in allegato al presente  decreto  sono
risultati,     al     termine     delle     necessarie      verifiche
tecnico-amministrative, non conformi a quanto stabilito dall'articolo
2, paragrafo 1, del  suddetto  regolamento  (UE)  n.  786/2011  della
Commissione; 
  Ritenuto   di   procedere   alla   revoca   delle    autorizzazioni
all'immissioni  in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  riportati
nell'allegato al presente  decreto,  contenenti  la  sostanza  attiva
1-naftilacetammide, risultati non conformi al termine delle verifiche
previste  ai  sensi  dell'articolo  2,  paragrafo  1,  del   suddetto
regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione; 
 
                              Decreta: 
 
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei   prodotti
fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti
la sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD),  sono  revocate  dal  1°
luglio 2012, in quanto  risultate  non  conformi,  al  termine  delle
necessarie  verifiche  tecnico-amministrative,  a  quanto   stabilito
dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 786/2011  della
Commissione. 
  La commercializzazione, da parte dei titolari delle  autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari e dei  quantitativi  regolarmente  prodotti
fino al momento della  revoca  avvenuta  ai  sensi  dell'articolo  2,
paragrafo 1, del citato regolamento, nonche' la vendita da parte  dei
rivenditori e/o distributori autorizzati  dei  prodotti  fitosanitari
revocati riportati nell'allegato al presente  decreto  e'  consentita
per 8 mesi a partire dalla data di revoca, mentre l'utilizzo di detti
prodotti e' invece consentito per 12 mesi a  partire  dalla  data  di
revoca. 
  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari  riportati
nell'allegato del presente  decreto  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e  gli  utilizzatori  dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca  e  del  rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello