IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per il 2007)»; Visto il comma 226, dell'art. 1, della predetta legge finanziaria, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due o tre annualita' a coloro che hanno effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati; Visto il comma 236, dell'art. 1, della predetta legge finanziaria, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' a coloro che hanno effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati; Visto il comma 235, dell'art. 1, della medesima legge, il quale stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle citate norme e sono stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome; Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007 l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli e disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto l'art. 1, comma 321, della legge finanziaria per il 2007, il quale sostituisce la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli e disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge finanziaria per il 2007, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuta l'economicita', la necessita' e l'urgenza dell'emanazione di un unico provvedimento in base al quale procedere all'individuazione annuale delle entita' finanziarie derivanti dalle operazioni di compensazione tra le somme dovute alle regioni ed alle province autonome in ossequio all'art. 1, comma 235, della legge finanziaria per il 2007 ed i minori trasferimenti erariali ad esse destinati in applicazione dell'art. 1, comma 321, della medesima legge, nonche' alla definizione delle modalita' e dei criteri per l'attuazione di detta compensazione; Considerato che, in ragione dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e' di spettanza regionale, per una quota di 9/10, nella Regione Valle d'Aosta e per l'intera quota nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Sicilia; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 marzo 2011; Decretano: Art. 1 1. E' approvata la tabella A, indicante gli importi spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per gli anni 2006 e 2007 per effetto dell'art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. E' approvata la tabella B, indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2007. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale. 3. E' approvata la tabella C, indicante gli importi scaturenti dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle tabelle A e B.