IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
            DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                      PER I TRASPORTI TERRESTRI 
                 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                e con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA 
                   AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
                      TECNOLOGICA DEL MINISTERO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                           E L'INNOVAZIONE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria per il 2007)»; 
  Visto il comma 226, dell'art. 1, della predetta legge  finanziaria,
con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della  tassa
automobilistica regionale per due o tre annualita' a coloro che hanno
effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione dei  veicoli
ivi indicati; 
  Visto il comma 236, dell'art. 1, della predetta legge  finanziaria,
con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della  tassa
automobilistica regionale per cinque annualita' a  coloro  che  hanno
effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione dei  veicoli
ivi indicati; 
  Visto il comma 235, dell'art. 1, della  medesima  legge,  il  quale
stabilisce che, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e il Ministero  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette
derivanti dall'attuazione delle  citate  norme  e  sono  stabiliti  i
criteri  e  le  modalita'  per  la  corrispondente  definizione   dei
trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome; 
  Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007 l'importo  delle
tariffe delle tasse automobilistiche  per  i  motocicli  in  base  al
principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli e  disponendo,  al
contempo,  una  riduzione  percentuale  dei   trasferimenti   statali
destinati alle regioni e alle province autonome di Trento  e  Bolzano
in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; 
  Visto l'art. 1, comma 321, della legge finanziaria per il 2007,  il
quale sostituisce la tabella di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando,  dai
pagamenti successivi al 1°  gennaio  2007,  l'importo  delle  tariffe
delle tasse automobilistiche in base al principio  di  sostenibilita'
ambientale dei veicoli  e  disponendo,  al  contempo,  una  riduzione
percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni  e  alle
province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior  gettito
derivante dal predetto tributo; 
  Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge finanziaria per  il
2007, il quale demanda ad un decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, la  definizione  delle  regolazioni  finanziarie  delle
maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme  di  cui
al comma 321 e  dei  criteri  per  la  corrispondente  riduzione  dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Ritenuta l'economicita', la necessita' e l'urgenza  dell'emanazione
di   un   unico   provvedimento   in   base   al   quale    procedere
all'individuazione annuale delle entita' finanziarie derivanti  dalle
operazioni di compensazione tra le somme dovute alle regioni ed  alle
province autonome in ossequio all'art.  1,  comma  235,  della  legge
finanziaria per il 2007 ed i minori trasferimenti  erariali  ad  esse
destinati in applicazione dell'art.  1,  comma  321,  della  medesima
legge, nonche' alla definizione delle modalita'  e  dei  criteri  per
l'attuazione di detta compensazione; 
  Considerato che, in ragione dei rispettivi statuti di  autonomia  e
delle  relative  norme  di  attuazione,  il   gettito   della   tassa
automobilistica  e'  di  totale  spettanza  erariale  nelle   regioni
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e' di spettanza regionale, per  una
quota di 9/10, nella Regione Valle d'Aosta e per l'intera quota nelle
province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Sicilia; 
  D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 3 marzo 2011; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la tabella A, indicante gli importi spettanti  alle
regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano  per  gli  anni
2006 e 2007 per effetto  dell'art.  1,  comma  235,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  2.  E'  approvata  la  tabella  B,  indicante  il  maggior  gettito
riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1,  comma  321,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  relativamente  all'anno  2007.  Gli
importi indicati sono quelli  derivanti  dall'aumento  della  tariffa
erariale, con esclusione di eventuali modifiche su base  regionale  o
provinciale. 
  3. E' approvata la tabella  C,  indicante  gli  importi  scaturenti
dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle tabelle A e
B.