IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  "Conversione  in  legge  del
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione  dell'art.1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244"  e,  in
particolare, l'art.1, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  "Riordino
della disciplina in materia sanitaria"; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di  accessi
ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli  1,  comma  1,
lettera a) e 4; 
  Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 44,  comma  3  bis,
che integra l'art. 4 della citata legge  n.  264  disponendo  che  la
prova  di  ammissione  ai  corsi  svolti  in  lingua   straniera   e'
predisposta direttamente nella medesima lingua; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti
didattici universitari"; 
  Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,  "Modifiche  al  Regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
  Visto il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state  determinate
le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; 
  Visti i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono  state  definite,  ai
sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea
e dei corsi delle lauree magistrali; 
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa  in
materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26; 
  Visto il d.P.R. 18  ottobre  2004,  n.  334,  "Regolamento  recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione"; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate" e successive modificazioni; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico"  e,  in  particolare
l'articolo 5, comma 4; 
  Visto il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,  "Norme  di  esecuzione  del
T.U. delle disposizioni sullo statuto degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3 "; 
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi" e successive modifiche; 
  Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra  la  Scuola  Superiore
"S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare
di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e  le  Universita'  di
Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  "Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali"  e,  in   particolare,
l'articolo 154, comma 4 e 5; 
  Visto il parere favorevole espresso in  data  28  giugno  2012  dal
Garante per la protezione dei dati personali ; 
  Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2012-2013, le modalita'
ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999 proseguendo  ed
ampliando la sperimentazione avviata nel precedente anno accademico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Per l'anno accademico 2012-2013, l'ammissione degli studenti  ai
corsi di laurea di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a)  della
legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene previo superamento  di  apposita
prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  2. Per l'anno accademico 2012-13 sono previste aggregazioni di sedi
universitarie con graduatorie comuni, secondo l'ordine  di  punteggio
dei candidati,  ampliando  la  sperimentazione  gia'  effettuata  nel
precedente   anno   accademico,   secondo   le   modalita'   indicate
nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.