IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  "Conversione  in  legge  del
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244"  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme  in  materia  di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma
1, lettera a); 
  Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 " Modifiche al regolamento
recante  norme  in  materia  di  autonomia  didattica  degli  atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 2009  con  il  quale
sono  state  determinate  le  classi  dei  corsi  di  laurea  per  le
professioni sanitarie; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  in
cui  viene  disposto  che  la  formazione  del  personale   sanitario
infermieristico, tecnico  e  della  riabilitazione  avviene  in  sede
ospedaliera, ovvero presso altre  strutture  del  Servizio  sanitario
nazionale e istituzioni private accreditate; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come  sostituito  dall'art.  26
della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394  in  materia  di
immigrazione"; 
  Visto il decreto ministeriale n. 196  28  giugno  2012  concernente
"Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi  di  laurea
ad accesso programmato a  livello  nazionale  per  l'anno  accademico
2012/2013; 
  Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio  2011  con  le
quali sono state regolamentate  le  immatricolazioni  degli  studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2012-2013, riferito alle predette disposizioni; 
  Vista la  rilevazione  relativa  al  fabbisogno  delle  professioni
sanitarie per l'anno accademico  2012-2013  che  il  Ministero  della
Salute  ha  effettuato  ai  sensi  dell'art.  6-ter  del  D.L.gs.  n.
502/1992, trasmessa in data 26 aprile  2012  alla  Conferenza  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le  Province  Autonome  in  vista
dell'Accordo formale e discussa in sede tecnica il 5 giugno 2012; 
  Tenuto conto che la Conferenza per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province Autonome ha rinviato la riunione  prevista  per
il 21 giugno 2012; 
  Considerata tuttavia la necessita' di emanare il  presente  decreto
per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte  degli
Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4,  comma  1,  della
richiamata legge n. 264/1999; 
  Visto il potenziale formativo cosi' come  deliberato  dagli  Atenei
con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; 
  Valutata  la  necessita'  di  contemperare  quanto  piu'  possibile
l'offerta   formativa   delle   Universita'   con    il    fabbisogno
professionale; 
  Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione  del
sistema universitario e della ricerca; 
  Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999; 
  Ritenuto, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di
accogliere  l'offerta  potenziale  formativa  definita  da  tutte  le
Universita' qualora risulti a  livello  nazionale  al  di  sotto  del
fabbisogno professionale; di definire in riduzione la stessa  offerta
qualora ne risulti complessivamente al di sopra, riconducendola  alle
esigenze dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi; 
  Ritenuto di definire la  programmazione  anche  con  riguardo  alle
esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul  cui  territorio
non sono attivati i corsi di laurea; 
  Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico  2012-2013
il numero dei posti disponibili a livello nazionale per  l'ammissione
ai corsi di laurea delle  professioni  sanitarie  e  di  disporre  la
ripartizione degli stessi fra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2012-2013, il numero dei posti disponibili
a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea  delle
professioni sanitarie degli  studenti  comunitari  e  non  comunitari
residenti in Italia di cui all'articolo  26  della  legge  30  luglio
2002, n. 189 e' definito,  come  di  seguito  indicato  per  ciascuna
classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione  di
cui alle tabelle allegate  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero  sono  destinati  i
posti secondo la  riserva  contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.